Reversibilità e pensione ai superstiti

L’ENPAP estende il diritto alla pensione ai familiari, in caso di decesso e in presenza di alcune particolari condizioni (Capo IV del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza).

CONDIZIONI ACCESSO
Si può accedere a:

  • pensione di reversibilità: quando l’iscritto ENPAP al momento del decesso era già titolare di una pensione diretta (vecchiaia, invalidità o inabilità);
  • pensione indiretta: quando l’iscritto ENPAP al momento del decesso non era titolare di pensione, ma aveva i requisiti per avere la pensione di vecchiaia, oppure aveva versato almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni.

La decorrenza della pensione in favore dei superstiti è dal primo giorno del mese successivo al decesso. La pensione di inabilità è erogata a mezzo bonifico bancario, con pagamento in dodici ratei corrisposti mensilmente in via anticipata, il giorno quindici di ogni mese ovvero il giorno bancabile immediatamente antecedente, qualora tale giorno risulti festivo o non bancabile.

Qualora non ricorra nessuno dei requisiti di cui sopra, l’ENPAP può restituire il montante contributivo dell’iscritto deceduto ai suoi familiari superstiti.

Per poter accedere alle suddette prestazioni è necessaria la piena regolarità della posizione contributiva, ovvero l’assenza di scoperture a titolo di contributi soggettivo, integrativo e di maternità e devono essere stati saldati integralmente eventuali interessi e sanzioni.

A CHI SPETTA LA PENSIONE
Sono considerati superstiti:

  • coniuge, anche se separato;
  • figli e persone equiparate ai figli legittimi o legittimati in possesso di uno dei seguenti requisiti:
    • minori di 18 anni di età;
    • studenti di scuola media o professionale a carico del genitore, che non svolgano attività lavorativa, di età compresa tra i 18 e i 21 anni;
    • studenti universitari a carico del genitore che non svolgono attività lavorativa, per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni di età;
    • inabili di qualunque età e a carico del genitore alla data del decesso;
  • genitori, in mancanza del coniuge e dei figli, a condizione che abbiano almeno 65 anni di età, non siano titolari di pensione diretta o indiretta, e fossero a carico dell’iscritto ENPAP alla data del suo decesso;
  • fratelli e sorelle, in mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori, a condizione che siano celibi o nubili, inabili al lavoro, anche se di età inferiore ai 18 anni, non titolari di pensione diretta o indiretta e a carico dell’iscritto ENPAP al momento del suo decesso.

QUANTO SPETTA AI SUPERSTITI
La pensione viene liquidata in misura percentuale che varia in rapporto al numero e al grado di parentela dei beneficiari come sopra individuati. Le percentuali vengono applicate sull’importo spettante all’assicurato alla data del decesso.

  • Al coniuge senza figli: 60% di quanto spettava all’iscritto ENPAP deceduto
  • Al coniuge con un figlio: 80% di quanto spettava all’iscritto ENPAP deceduto
  • Al coniuge e due figli: 100% di quanto spettava all’iscritto ENPAP deceduto
  • Al figlio unico, se manca il coniuge: 70% di quanto spettava all’iscritto ENPAP deceduto
  • Ai due figli, se manca il coniuge: 40% di quanto spettava all’iscritto ENPAP deceduto, a ciascun figlio
  • Ai tre o più figli, se manca il coniuge: 100% di quanto spettava all’iscritto ENPAP deceduto, diviso in parti uguali fra i figli
  • Al figlio con grave disabilità accertata ai sensi della legge 104/92: 100% di quanto spettava all’iscritto ENPAP deceduto
  • Al genitore unico, se mancano coniuge e figli: il 15% di quanto spettava all’iscritto ENPAP deceduto
  • Ai due genitori, se mancano coniuge e figli: a ciascuno il 15% di quanto spettava all’iscritto ENPAP deceduto
  • Ai fratelli e sorelle, se mancano coniuge, figli e genitori: a ciascuno il 15% di quanto spettava all’iscritto ENPAP deceduto

COME CHIEDERE LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ O AI SUPERSTITI
Data la complessità della pratica, è possibile chiedere assistenza personalizzata al Servizio Previdenza.

I Superstiti titolari di pensione di reversibilità o indiretta, in presenza di determinate condizioni economiche, hanno la possibilità di richiedere l’erogazione della maggiorazione dei trattamenti pensionistici in applicazione di quanto previsto dall’art. 31 del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la scheda informativa dedicata alla maggiorazione oppure chiedere assistenza personalizzata al Servizio Welfare.

 

Data ultimo aggiornamento 09/01/2024