Il contributo in conto interessi sui mutui ipotecari viene erogato dall’ENPAP sulla base di bandi annuali ed è finalizzato a sostenere le Iscritte e gli Iscritti attive/i che abbiano stipulato mutui ipotecari per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari destinate a studio professionale o a prima casa (Capo X del Regolamento delle forme di assistenza).
CONDIZIONI NECESSARIE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
TIPO DI CONTRIBUTO
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
MONITORAGGIO STATO AVANZAMENTO DOMANDA
GRADUATORIA
TRATTAMENTO FISCALE
CERTIFICAZIONE FISCALE
BANDO
CONDIZIONI NECESSARIE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo viene erogato nel caso di stipula di mutui ipotecari finalizzati all’acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione di unità immobiliari situate in Italia, comprese le pertinenze accessorie, destinate a studio professionale o a prima casa di abitazione.
Possono presentare domanda le Iscritte e gli Iscritti attive/i:
- con un’anzianità di iscrizione pari ad almeno tre anni;
- in regola con gli adempimenti in materia di comunicazione reddituale e di versamenti.
Attenzione! In virtù dei previsti requisiti di regolarità necessari per l’erogazione del contributo, eventuali obblighi contributivi scaduti successivamente alla presentazione della domanda e fino alla formalizzazione della graduatoria, dovranno essere regolarizzati a pena di decadenza della medesima istanza.
TIPO DI CONTRIBUTO
Il contributo in conto interessi è determinato in misura pari agli interessi sul mutuo ipotecario effettivamente pagati dall’Iscritta o dall’Iscritto nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda con le seguenti limitazioni:
- è previsto un tetto massimo di 2.000 euro per anno;
- l’importo del contributo liquidabile non può superare l’ammontare di contributo integrativo versato all’Ente in base all’ultima comunicazione reddituale scaduta.
Il contributo è erogabile per un massimo di dieci anni nel corso dell’intero periodo di iscrizione all’Ente e in ogni caso non oltre l’effettiva durata residua del mutuo al momento della prima richiesta.
In caso di mutuo cointestato, il contributo sarà rapportato alla quota percentuale di interessi a carico dell’Iscritta o dell’Iscritto, fermi restando i suddetti limiti dell’importo riconoscibile. |
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per gli interessi versati nel corso dell’anno 2024, la domanda dovrà essere presentata entro il termine del 30 aprile 2025 esclusivamente in via telematica accedendo alla sezione PRESTAZIONI ASSISTENZIALI dell’Area Riservata ENPAP, selezionando a seguire la voce “Interessi Mutuo”.
Attenzione! Per una più agevole e completa presentazione della domanda si raccomanda di prendere visione del Bando. |
Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda in copia informatica:
- fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- contratto di mutuo ipotecario ovvero di mutuo fondiario stipulato;
Attenzione!
Nel caso in cui l’Iscritta o l’Iscritto:- abbia già beneficiato del contributo per mezzo di una precedente istanza, il contratto di mutuo ipotecario, qualora invariato, non dovrà allegarlo alla nuova domanda;
- abbia stipulato un contratto di accollo del mutuo, subentrando nel finanziamento sottoscritto, deve allegare il contratto sottoscritto in copia informatica;
- abbia trasferito il contratto di mutuo in capo a un diverso Istituto di credito, deve necessariamente allegare il contratto di surroga del mutuo in copia informatica;
- abbia sottoscritto un contratto di mutuo edilizio, la domanda potrà essere ammessa sempre che la ristrutturazione dell’immobile rientri nelle finalità d’uso previste dal Bando.
- attestazione fiscale, rilasciata dall’istituto di credito che ha concesso il mutuo, del regolare versamento degli interessi relativi all’anno precedente quello di presentazione della domanda.
Documentazione da allegare facoltativamente alla domanda in copia informatica:
- modello ISEE del nucleo familiare della/del richiedente, riferito all’ultima annualità fiscalmente disponibile.
Attenzione! In caso di mancata trasmissione del modello ISEE, ai fini della formazione della graduatoria, verrà attribuito un punteggio pari a zero.
Non verrà ritenuta valida ai fini istruttori la documentazione non espressamente richiesta dal Bando, quale:
- contratto chirografario;
- contratto di compravendita dell’immobile;
- contratto di finanziamento;
- contratti di acquisto di immobili per destinazioni d’uso difformi da quelle previste dal Bando;
- contratti di mutuo dai quali si evince che il debitore mutuatario è soggetto diverso dal datore di ipoteca;
- atto di erogazione o di quietanza del saldo;
- altri allegati al contratto di mutuo (ad esempio, rendicontazioni e piani di ammortamento).
Nel caso in cui, invece, venga stipulato un contratto per l’acquisto o la ristrutturazione dello studio professionale, al fine di accertare la destinazione d’uso dell’immobile, deve essere allegata alla domanda copia informatica del prospetto “Dati anagrafici” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
L’Ente valuterà l’idoneità della documentazione allegata alla domanda e, in caso di irregolarità formali e non sostanziali, potrà richiedere l’invio di documentazione integrativa da trasmettersi online accedendo alla domanda presente in Area Riservata ENPAP entro, e non oltre, 15 giorni dalla data di richiesta.
MONITORAGGIO STATO AVANZAMENTO DOMANDA
Lo stato di avanzamento della domanda presentata può essere costantemente monitorato in Area Riservata accedendo alla sezione “Prestazioni assistenziali>Domande assistenziali”.
Non hai trovato risposta ai tuoi dubbi in questa pagina? Contatta gli Uffici utilizzando la funzionalità ENPAP RISPONDE presente in Area Riservata. Selezionando la voce “Contributo per interessi mutui” potrai visualizzare le domande frequenti e se non trovi risposta ai tuoi dubbi puoi inviare un quesito specifico al quale gli Uffici risponderanno in breve tempo. |
GRADUATORIA
L’Ente valuterà l’idoneità della domanda presentata e della documentazione pervenuta. Procederà quindi a formulare, sulla base dei parametri e dei punteggi previsti dal Bando, una graduatoria. Le domande incomplete o fuori termine, non saranno esaminate.
Qualora lo stanziamento non fosse sufficiente per soddisfare tutte le richieste validamente pervenute, si procederà alla liquidazione dei contributi assistenziali in base all’ordine della graduatoria.
TRATTAMENTO FISCALE
L’importo percepito a titolo di contributo mutui è sostitutivo del reddito professionale ed è sottoposto a ritenuta d’acconto del 20%, salvo che si abbia aderito a un regime fiscale agevolato. Inoltre, siccome rappresenta reddito ai fini Irpef, deve essere dichiarato ai fini fiscali relativamente all’anno in cui è stato percepito e deve quindi essere inserito nel reddito netto da dichiarare all’ENPAP, versandoci anche il contributo soggettivo. Su tale importo non deve invece essere versato il contributo integrativo.
In caso di adesione a uno dei regimi fiscali agevolati, è possibile richiedere l’esenzione dalla ritenuta d’acconto sull’importo riconoscibile come contributo mutui selezionando l’apposita opzione nella domanda online.
Attenzione! Non potranno essere prese in considerazione le richieste di esonero formulate successivamente all’avvenuta erogazione del contributo. |
CERTIFICAZIONE FISCALE
La certificazione fiscale (Certificazione Unica) del contributo percepito potrà essere scaricata entro i termini fiscalmente previsti per legge e, in ogni caso, a partire dall’anno successivo a quello di erogazione nella sezione DOCUMENTI della propria Area Riservata.
Contributo in conto interessi su mutui ipotecari | Bando |
Data ultimo aggiornamento 21/03/2025