Pensione di vecchiaia

Puoi ottenere la pensione di vecchiaia a partire dai 65 anni, con almeno 5 anni di contribuzione. La pensione è calcolata con il sistema contributivo ai sensi della Legge n. 335/95, conformemente al Capo II del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza.


DECORRENZA
EROGAZIONE
DOPO LA PENSIONE CONTINUI A LAVORARE
COS’E’ IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE
COME PRESENTARE LA DOMANDA DI SUPPLEMENTO
COME VIENE LIQUIDATO IL SUPPLEMENTO

DECORRENZA
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

L’Iscritto che prosegua l’attività professionale, anche dopo aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi minimi, può optare per il pensionamento in età successiva, differendo la decorrenza della pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per maggiori informazioni consulta:


EROGAZIONE
La pensione di vecchiaia è erogata a mezzo bonifico bancario, con pagamento in dodici ratei corrisposti mensilmente in via anticipata, il giorno quindici di ogni mese ovvero il giorno bancabile immediatamente antecedente, qualora tale giorno risulti festivo o non bancabile.


DOPO LA PENSIONE CONTINUI A LAVORARE
Se continui a lavorare, successivamente alla pensione, dovrai continuare a versare i contributi soggettivo, integrativo e maternità (art. 13, commi 3 e 4, del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza).

Riduzione del contributo soggettivo
In fase di compilazione della comunicazione reddituale ENPAP potrai applicare, ai fini del calcolo dell’importo dovuto a titolo di contributo soggettivo, l’aliquota dimezzata, vale a dire pari al 5% del reddito netto (fermo restando il pagamento del contributo soggettivo minimo) oppure optare per l’aliquota ordinaria, pari al 10% elevabile facoltativamente fino al 30%.

Sulla base dei contributi soggettivi versati a partire dall’anno di decorrenza della pensione potrai richiedere ogni due anni il supplemento di pensione.


COS’E’ IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE
Il supplemento è un incremento della pensione che viene liquidato ogni due anni agli iscritti pensionati che hanno effettuato il versamento di contributi soggettivi in periodi successivi alla data di decorrenza della pensione. Hanno diritto alla erogazione del supplemento anche i superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità. 


COME PRESENTARE LA DOMANDA DI SUPPLEMENTO
È possibile presentare domanda di supplemento esclusivamente online selezionando l’apposita voce presente nella sezione PRESTAZIONI PREVIDENZIALI dell’Area Riservata.

Compilare la domanda è semplice, veloce e non sono richiesti allegati:

  1. inserisci le autorizzazioni richieste (dichiarazione di responsabilità e trattamento dati);
  2. premi il tasto “RICHIEDI SUPPLEMENTO”;
  3. scarichi o stampi la ricevuta in formato PDF.

Per la domanda di supplemento di reversibilità, data la complessità della pratica, è possibile chiedere assistenza personalizzata al Servizio Previdenza.

Attenzione!
Il diritto alla prestazione e alla relativa liquidazione è riconosciuto alle Iscritte e agli Iscritti in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi. Resta ferma, in ogni caso, la piena regolarità delle ulteriori annualità di contribuzione.

Lo stato di avanzamento è monitorabile accedendo alla sezione “PRESTAZIONI PREVIDENZIALI>Domande previdenziali” e alla sezione “ENPAP RISPONDE>Verifica lo stato di lavorazione delle domande”.


COME VIENE LIQUIDATO IL SUPPLEMENTO
Il supplemento viene liquidato con cadenza biennale assieme alla pensione.

Riferimenti normativi
Articolo 13, commi 3 e 4, del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza

 


Data ultimo aggiornamento 12/03/2024