Indennità di malattia o infortunio

Una forma di parziale indennizzo delle giornate di lavoro perse per malattia o infortunio attuata attraverso bandi mensili (Capo III del Regolamento delle forme di assistenza).

NATURA DELL’INDENNITÀ
CARATTERISTICHE DELL’INDENNITÀ
ENTITÀ INDENNITÀ
MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ONLINE
MONITORAGGIO STATO AVANZAMENTO DOMANDA
TRATTAMENTO FISCALE
CERTIFICAZIONE FISCALE
BANDO


NATURA DELL’INDENNITÀ
L’indennità per malattia o infortunio è un servizio di natura solidaristica, che viene finanziata attraverso i contributi di tutta la comunità professionale e rappresenta una delle maggiori voci di spesa fra le forme di assistenza dell’ENPAP. Non ha dunque lo scopo di indennizzare l’intero danno subito, ma di offrire un sostegno a chi è in difficoltà. In quest’ottica, chi non è regolare negli adempimenti verso l’ENPAP non può accedere a questa forma di assistenza.

Vengono assicurate coperture maggiori:

  • agli Iscritti che svolgono solo attività in libera professione e non hanno altra forma di indennizzo;
  • ai periodi di malattia più lunghi, che sono quelli che incidono maggiormente sull’equilibrio dell’attività professionale.

CARATTERISTICHE DELL’INDENNITÀ

  • Copre periodi di malattia o infortunio fino a 180 giorni, anche non continuativi, nel corso di un anno solare
  • Copre le situazioni di inattività professionale per cicli terapeutici (ad esempio, per chemioterapia o per dialisi) le cui singole sedute risultano singolarmente inferiori a sette giorni consecutivi ma che, considerate nel loro complesso, costituiscono un evento di durata superiore ai sette giorni continuativi
  • Ha una franchigia di 6 giorni (non vengono mai indennizzati i periodi di malattia inferiori ai 7 giorni e i primi 6 giorni di ogni periodo di malattia)
  • Prevede l’erogazione del 100% del reddito giornaliero, con alcune riduzioni e minimali
  • Non è cumulabile con l’indennità di maternità per la copertura degli stessi periodi temporali
  • Le domande vengono gestite all’interno di bandi mensili per i quali, analizzate ed evase tutte le domande, viene formata una graduatoria

Nel caso in cui un periodo di malattia o infortunio si concluda con il decesso dell’iscritto, i familiari superstiti possono richiedere assistenza personalizzata al Servizio Welfare per conoscere le specifiche modalità di definizione della situazione. In ogni caso la domanda dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla data del decesso. 


ENTITÀ INDENNITÀ

  • Eventi di durata oltre a 20 giorni
    L’entità dell’indennità lorda giornaliera è pari a 1/365° del reddito netto professionale denunciato e comunicato all’Ente nel secondo anno precedente la presentazione della domanda.
    L’importo giornaliero così ottenuto viene arrotondato ai 5,00 euro superiori e, per gli eventi con durata complessiva oltre i 20 giorni, e non può essere inferiore a 20,00 euro e superiore a 100,00 euro.
  • Eventi di durata fino a 20 giorni
    Per gli eventi con una durata complessiva fino a 20 giorni, fermo restando gli importi minimi e massimi sopra indicati, il valore giornaliero riconosciuto è ragguagliato all’80% del valore lordo come sopra determinato.

    Attenzione!
    In ogni caso non sono coperti i periodi di malattia inferiori a 7 giorni e i primi 6 giorni di ogni periodo di malattia e il numero di giornate indennizzate in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 180 giorni.

    Inoltre, se il richiedente è coperto per lo stesso evento da altra forma di indennizzo di malattia o infortunio derivante da altra tutela prevista obbligatoriamente, l’indennizzo sarà ridotto del 20%.


MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso l’Area Riservata (“Prestazioni Assistenziali>Infortunio e Malattia”) a conclusione dell’evento (malattia o infortunio) ed entro, e non oltre, il decimo giorno dalla conclusione dello stesso (periodo di malattia o infortunio).

Attenzione!
Per lo stesso evento è possibile presentare una sola domanda a copertura di un periodo di durata continuativa e quindi privo di interruzioni correlate alla temporanea ripresa dell’attività professionale, fatta eccezione per i casi legati a cicli terapeutici di durata pluriennale per i quali,  invece, la domanda va presentata entro dieci giorni dall’ultimo periodo di interruzione lavorativa indicato.

 


DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ONLINE

Novità
A decorrere dal Bando del mese di aprile 2024, la certificazione medico-sanitaria non dovrà più essere inviata all’Ente in originale a mezzo raccomandata purché venga resa apposita dichiarazione da parte del richiedente in fase di compilazione della domanda online, che attesti, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, la conformità all’originale della copia informatica trasmessa telematicamente e sia, altresì, corredata dalla dichiarazione di responsabilità, sempre da rendere ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, di non aver esercitato l’attività professionale nel periodo coperto da prognosi, a causa della condizione di inattività professionale come risultante dalla certificazione sanitaria rilasciata dal medico. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  • copia fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • copia modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all’ultima annualità fiscalmente dichiarata. Nel caso in cui il modello ISEE non fosse disponibile per l’invio della domanda nei termini previsti, dovrà essere trasmesso, a completamento della domanda, entro il termine indicato nel bando di riferimento;
    Attenzione!
    In caso di mancata trasmissione del modello ISEE , la domanda sarà considerata valida, ma non verrà attribuito, per la componente reddituale, alcun punteggio utile ai fini della graduatoria.
  • certificazione medico-sanitaria, da allegare in copia informatica del documento originale che dovrà:
    • essere stata rilasciata all’inizio del periodo di malattia o infortunio da un medico (ad esempio medico curante e/o convenzionato ASL, medico specialista) oppure da una struttura sanitaria pubblica;
    • contenere l’assegnazione del periodo di prognosi utile per la quantificazione della durata di inattività professionale, al termine della quale collocare la data di fine evento (malattia o infortunio).
      Attenzione!
      Qualora il permanere della condizione inabilitante dovesse prolungare il periodo di prognosi inizialmente assegnato dal medico, l’evento (malattia o infortunio) si intenderà concluso a chiusura dell’ulteriore periodo di inattività certificato, sulla base del quale la richiesta verrà collocata nel relativo Bando e, conseguentemente, anche la presentazione della domanda dovrà avvenire entro il previsto termine di 10 giorni dalla fine dell’evento.

      Per una maggiore tutela dei dati sensibili, in linea con le disposizioni in materia di privacy, non è necessario che sulla certificazione medica venga indicata la patologia che ha determinato la sospensione dell’attività professionale.

      In caso di istanza presentata per gravidanza a rischio che ha determinato periodi di inattività professionale, antecedenti l’interruzione della gravidanza, la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione sanitaria: 
      certificato di prognosi rilasciato dalla ASL competente (art. 17, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.) all’insorgere della condizione di rischio, contenente le indicazioni circa la durata del relativo periodo di inattività professionale;
      – certificazione medica recante la data e la settimana di gestazione in cui si è verificata l’interruzione. 


MONITORAGGIO STATO AVANZAMENTO DOMANDA
Lo stato di avanzamento della domanda presentata può essere costantemente monitorato in Area Riservata accedendo alla sezione “Prestazioni assistenziali>Domande assistenziali”.


TRATTAMENTO FISCALE
L’indennità di malattia o infortunio è sostitutiva del reddito professionale e l’importo erogato è sottoposto a ritenuta d’acconto del 20%, salvo che tu abbia aderito a un regime fiscale agevolato. Inoltre, siccome rappresenta reddito ai fini Irpef, deve essere dichiarata ai fini fiscali relativamente all’anno in cui è stata percepita e devi quindi inserirla nel reddito netto da dichiarare all’ENPAP, versandoci anche il contributo soggettivo. Su tali importi non devi invece versare il contributo integrativo.

In caso di adesione a uno dei regimi fiscali agevolati, è necessario richiedere, in fase di compilazione della domanda online, l’esenzione dalla ritenuta d’acconto sull’importo liquidato come indennità di malattia o infortunio selezionando l’apposita opzione.

Attenzione!

  • Nel caso di domanda presentate verso la fine dell’anno, per poter usufruire dell’esenzione, è necessario possedere i requisiti per beneficiare del regime fiscale agevolato nell’anno in cui il trattamento in questione verrà liquidato e non nell’anno di presentazione della richiesta.
  • Non potranno, invece, essere prese in considerazione le eventuali richieste di esenzione della ritenuta d’acconto formulate successivamente all’avvenuta erogazione del contributo.

CERTIFICAZIONE FISCALE
Potrai scaricare la certificazione fiscale (Certificazione Unica) dell’indennità percepita nella sezione DOCUMENTI della tua Area Riservata entro i termini fiscalmente previsti per legge e, in ogni caso, a partire dall’anno successivo a quello di erogazione.


BANDO
Prima di presentare la domanda, prendere visione del Bando Indennità di Malattia o Infortunio di riferimento.

BANDO AGOSTO 2024

BANDO SETTEMBRE 2024

BANDO OTTOBRE 2024

 

Data ultimo aggiornamento 02/10/2024