I figli di iscritti ENPAP divenuti inabili allo svolgimento dell’attività professionale o deceduti possono beneficiare di assegni per sostenere i propri studi per la frequenza di scuole superiori, corsi universitari o di specializzazione (Capo VI del Regolamento delle Forme di Assistenza).
DESTINATARI
NUMERO DI BORSE E LORO ENTITÀ
DOMANDA
TERMINI DI PRESENTAZIONE
TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ASSEGNI
BANDO E MODULISTICA
DESTINATARI
Gli assegni possono essere erogati a persone che abbiano un’età non superiore a 25 anni nel periodo di studio per cui si chiede l’assegno e che siano regolarmente iscritti al corso di studio. Nella graduatoria per l’assegnazione sarà tenuto conto dello stato economico e patrimoniale del nucleo familiare.
NUMERO DI BORSE E LORO ENTITÀ
Gli assegni di studio sono così suddivisi:
- n. 10 assegni di studio di euro 2.500,00 ciascuno, per figli di iscritti deceduti o inabili che frequentano con regolarità gli istituti di scuola media superiore;
- n. 15 assegni di studio, di euro 5.000,00 ciascuno, per figli di iscritti deceduti o inabili che frequentano con regolarità le università statali o riconosciute ovvero scuole di specializzazione post-lauream.
DOMANDA
La domanda deve essere trasmessa a mezzo raccomandata entro i termini previsti e dovrà contenere:
- certificato di stato di famiglia
- indicazione del nominativo dell’iscritto deceduto o certificato medico attestante l’eventuale inabilità
- codice fiscale del figlio per cui viene richiesto l’assegno
- certificato dalla segreteria della scuola o università
- curriculum vitae
- modello ISEE del nucleo familiare riferito all’ultimo anno fiscalmente disponibile
- dichiarazione di eventuali altri assegni o borse di studio in essere
Attenzione! In caso di domanda presentata da parte di soggetti di minore età, la stessa dovrà essere compilata e sottoscritta in nome e per conto del minore a cura della persona che ne esercita la tutela. |
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Per gli assegni di studio riferibili all’anno 2023 (anno scolastico o accademico 2023-2024) è possibile presentare la domanda entro il 29/02/2024.
TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ASSEGNI
Le erogazioni di somme corrisposte per assegni di studio sono tassabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera c, del TUIR) per le pensioni indirette, mentre sono escluse da tassazione per le pensioni di reversibilità.
La certificazione fiscale (Certificazione Unica) dell’assegno percepito sarà disponibile, entro i termini fiscalmente previsti per legge e, in ogni caso, a partire dall’anno successivo a quello di erogazione, accedendo alla sezione DOCUMENTI dell’Area Riservata. |
Assegni di studio a figli di iscritti deceduti o inabili anno 2023 | Bando | Modulo |
Data ultimo aggiornamento 03/01/2024