Se nel corso della tua carriera hai versato contributi in uno o più enti previdenziali oltre all’ENPAP (ad esempio INPS o altre Casse) puoi decidere di riunirli in una sola pensione.
Puoi farlo attraverso:
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Novità sulla ricongiunzione con la Gestione Separata INPS Restano applicabili, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni della legge n. 45/1990. Le nuove disposizioni si applicano anche alle domande e ai ricorsi già presentati e non ancora definiti alla data di pubblicazione della circolare. Considerata la varietà delle casistiche possibili, l’INPS fornirà ulteriori indicazioni operative con successivi messaggi. Per la presentazione della domanda, è necessario attenersi alle indicazioni operative riportate di seguito in tema di ricongiunzione. |
La ricongiunzione consiste nel trasferimento materiale dei contributi versati in diversi Enti previdenziali verso un’unica gestione, così da ottenere un’unica pensione.
Nel caso di ricongiunzione verso ENPAP, tutti i contributi versati in altri Enti (ad esempio INPS) vengono trasferiti e accreditati sul tuo conto personale (montante contributivo). Le somme diventano materialmente visibili nel proprio estratto conto e concorrono alla formazione della pensione.
Nel caso in cui si ricongiungano i contributi verso ENPAP, gli altri Enti di previdenza dovranno conferire i contributi aggiungendovi una maggiorazione del 4,5% annuo (art. 2, comma 1, Legge n. 45/1990).
Gli importi vengono accreditati senza oneri aggiuntivi per l’iscritto e nel rispetto del principio di cassa, ossia entrano a formare il montante contributivo a partire dall’anno di effettivo incasso, indipendentemente dall’annualità di riferimento.
L’operazione può avvenire anche in senso contrario, cioè dall’ENPAP verso un altro Ente previdenziale, ma solo nel momento in cui la Psicologa o lo Psicologo non sia più iscritta/o all’ENPAP.
In questo caso la ricongiunzione può essere onerosa, poiché l’Ente destinatario può richiedere versamenti aggiuntivi (art. 2, comma 2, Legge n. 45/1990). In ogni caso, una volta trasferiti i contributi, la pensione sarà liquidata secondo le regole dell’Ente di destinazione.
QUANDO PUOI RICHIEDERLA
La ricongiunzione (Legge n. 45/1990) è sempre possibile, a prescindere dal numero di anni di contribuzione, purché la domanda sia presentata entro l’età pensionabile.
La normativa prevede tuttavia alcune eccezioni:
- non possono essere ricongiunti i periodi che hanno già dato diritto a pensione;
- non possono essere ricongiunti i contributi versati all’ENASARCO o ad alcuni Fondi Speciali (ad esempio Fondo Clero, Fondo Casalinghe).
| Attenzione: è fondamentale verificare che tutti i periodi che si intendono ricongiungere siano correttamente presenti nell’estratto conto contributivo o nelle certificazioni rilasciate dagli Enti interessati. In mancanza, è necessario procedere preventivamente alla ricostituzione della carriera contributiva. |
COME PRESENTARE LA DOMANDA DI RICONGIUNZIONE
La domanda di ricongiunzione può essere presentata esclusivamente online, accedendo alla sezione PRESTAZIONI PREVIDENZIALI dell’Area Riservata.
È necessario:
- inserire le autorizzazioni richieste (dichiarazione di responsabilità e trattamento dei dati);
- allegare la seguente documentazione (formato PDF o JPG):
- estratto conto contributivo (ECI) o certificazione dei periodi da ricongiungere;
- fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Dopo aver selezionato “Conferma e invia”, è possibile scaricare o stampare la ricevuta in formato PDF.
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Prima di presentare la domanda, prendi visione del tutorial dedicato. |
Lo stato di avanzamento della pratica è consultabile nelle sezioni “PRESTAZIONI PREVIDENZIALI > Domande previdenziali” ed “ENPAP RISPONDE > Verifica lo stato di lavorazione delle domande”.
La totalizzazione è alternativa alla ricongiunzione da cui si differenzia perché i vari contributi versati nei diversi Enti previdenziali non vengono materialmente trasferiti verso uno di questi. I contributi restano dove sono stati versati e vengono riuniti solo virtualmente per formare una rata di pensione unica.
Inoltre, a differenza della ricongiunzione, il ruolo degli Enti previdenziali è definito dalla normativa:
- l’ultimo Ente in cui si è contribuito è quello incaricato di svolgere tutte le operazioni di istruzione della pratica, vale a dire le verifiche e i conteggi necessari a determinare la rata unica di pensione. La verifica dei requisiti per ottenere la totalizzazione viene effettuata attraverso un’apposita procedura informatica che consente lo scambio di dati tra i diversi enti di previdenza e permette di confermare la presenza e l’entità dei periodi accreditati. Se l’iter si completa in modo positivo, l’Ente che ha svolto la verifica comunica l’esito all’interessato e a tutte le gestioni coinvolte, in modo che ciascuna possa provvedere al computo della quota di pensione di propria competenza;
- l’INPS è incaricato di raccogliere periodicamente dai diversi Enti la loro quota e di versare la rata unificata di pensione. I diversi Enti verseranno la propria quota di pensione calcolata secondo le proprie regole.
QUANDO PUOI RICHIEDERLA
La totalizzazione, ai fini della pensione di vecchiaia, spetta a coloro che possono vantare specifici requisiti legati a:
- età pensionabile (minimo 65 anni);
- vent’anni di anzianità contributiva (i periodi non devono essere coincidenti fra loro).
| anno di maturazione dei requisiti |
requisito anagrafico |
anzianità contributiva |
slittamento decorrenza (c.d. finestra di accesso) (*) |
età alla data di decorrenza |
| dal 2016 al 2018 |
65 anni e 7 mesi |
20 anni | 18 mesi | 67 anni e 1 mese |
| dal 2019 al 2025 |
66 anni | 20 anni | 18 mesi | 67 anni e 6 mesi |
(*) Se la domanda di pensione è presentata successivamente al decorso della c.d. finestra la decorrenza è fissata comunque al primo giorno del mese successivo il diciottesimo mese, salva la possibilità di richiedere la decorrenza del medesimo trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
La totalizzazione, ai fini della pensione di anzianità, spetta a coloro che possono vantare specifici requisiti legati a:
| anno di maturazione dei requisiti |
anzianità contributiva |
slittamento decorrenza (c.d. finestra di accesso) (*) |
età alla data di decorrenza |
| dal 2016 al 2018 |
40 anni e 7 mesi |
21 mesi | 42 anni e 4 mesi |
| dal 2019 al 2025 |
41 anni | 21 mesi | 42 anni e 9 mesi |
(*) Se la domanda di pensione è presentata successivamente al decorso della c.d. finestra la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
| Se ti ritrovi in una di queste condizioni contatta il Servizio Previdenza chiedendo assistenza |
CUMULO CONTRIBUTIVO
Il cumulo contributivo consente di sommare gratuitamente tutti i contributi previdenziali maturati in gestioni previdenziali diverse durante i rapporti di lavoro svolti nel corso della vita professionale del lavoratore.
A partire dal 1° gennaio 2017, la Legge di stabilità 2017 (art. 1, commi 195-198, Legge n. 232/2016) ha esteso l’ambito di applicazione del cumulo contributivo (già introdotto dall’art. 1, commi 239-245, Legge n. 228/2012) alle forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori autonomi, consentendo di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a carico, per il riconoscimento di un’unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun ente e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
A CHI SI RIVOLGE
Tutti i soggetti con contribuzione versata in due o più gestioni previdenziali:
- Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori, diretti)
- Gestioni sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria
- Gestioni esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria
- Gestione separata
- Iscritti alle casse professionali
SISTEMA DI CALCOLO
Le Gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
QUANDO PUOI RICHIEDERLA
Il cumulo può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti, la pensione anticipata. Il cumulo è previsto anche quando siano stati già raggiunti i requisiti per il diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte.
Il diritto alla prestazione si consegue in presenza di specifici requisiti anagrafici e calcolando i periodi di iscrizione maturati in ogni gestione secondo le regole di ciascun ordinamento e delle rispettive retribuzioni di riferimento. Qualora il diritto a pensione maturi prima della scadenza della dichiarazione annuale, il richiedente può renderla provvisoriamente ai soli fini del diritto e non della misura della prestazione. Resta fermo l’obbligo di presentare la dichiarazione definitiva nei termini e nelle forme previste.
Pensione di vecchiaia
| anno di maturazione dei requisiti |
requisito anagrafico |
anzianità contributiva |
| 2018 | 66 anni e 7 mesi |
20 anni |
| dal 2019 al 2025 |
67 anni | 20 anni |
Pensione anticipata
La pensione anticipata in regime di cumulo viene oggi riconosciuta al raggiungimento dei seguenti requisiti contributivi:
| anno di maturazione dei requisiti |
anzianità contributiva |
| dal 2018 al 2025 |
41 anni e 10 mesi (donne) 42 anni e 10 mesi (uomini) |
Pensione di inabilità
Il diritto alla pensione di inabilità in cumulo è conseguito in base ai requisiti di assicurazione nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.
Pensione ai superstiti
Il diritto alla pensione indiretta si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte.
| Attenzione! Per richiedere il cumulo, non deve essere stata liquidata nessuna pensione a carico delle Gestioni interessate al cumulo. |
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Se ti ritrovi in una di queste condizioni |
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 – “Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi”
- Legge 5 marzo 1990, n. 45 – “Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti”
- Legge 23 agosto 2004, n. 243 – “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all´occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria”
- Art. 1, commi 239-245, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2013)
- Art. 1, commi 195-198, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di Stabilità 2017)
Data ultimo aggiornamento 10/02/2026
