Ricongiungere, Totalizzare e Cumulare

Se nel corso della tua carriera hai versato contributi in uno o più enti previdenziali oltre all’ENPAP (ad esempio INPS o altre Casse) puoi decidere di riunirli in una sola pensione.

Puoi farlo attraverso:


RICONGIUNZIONE

La ricongiunzione consiste nel trasferimento materiale dei contributi versati in diverse gestioni che vengono spostati nel proprio Ente di previdenza.

Nel caso di ricongiunzione verso ENPAP, tutto quanto versato in altri Enti (ad esempio INPS) viene trasferito e accreditato sul tuo conto personale (montante contributivo). Il denaro viene quindi trasferito, e quindi materialmente visibile nel tuo estratto conto, e concorrerà a formare la tua pensione.

Nel caso in cui tu voglia ricongiungere i tuoi contributi verso l’ENPAP, gli Enti di previdenza dovranno conferire i tuoi contributi aggiungendovi una maggiorazione del 4,5% annuo (art. 2, comma 1, Legge n. 45/1990). Questi importi verranno accreditati sulla tua posizione senza nessun onere aggiuntivo nel rispetto del “principio di cassa”, ovvero entreranno a formare il montante contributivo a partire dall’anno di incasso delle stesse somme, indipendentemente dal fatto che i contributi siano riferiti ad altre annualità.

L’operazione può avvenire anche in senso contrario, cioè dall’ENPAP a un’altra gestione previdenziale e ciò può avvenire solo nel momento in cui lo Psicologo non sia più iscritto al nostro Ente. In questo caso la ricongiunzione potrebbe essere onerosa: l’Ente destinatario potrebbe richiederti dei versamenti aggiuntivi (art. 2, comma 2, Legge n. 45/1990). In ogni caso, una volta trasferito il denaro, la pensione verrà erogata secondo le regole dell’Ente che ha ricevuto le diverse quote.

QUANDO PUOI RICHIEDERLA
La ricongiunzione (Legge n. 45/1990) è sempre possibile, a prescindere dal numero di anni di versamenti in una o più gestioni, purché richiesta prima del 65° anno di età.
Esistono tuttavia due eccezioni previste espressamente dalla normativa:

  • non si possono ricongiungere i periodi che hanno già dato diritto alla pensione;
  • non si possono ricongiungere i contributi versati dai liberi professionisti alla Gestione Separata INPS, all’ENASARCO o alcuni Fondi Speciali (ad esempio Fondo Clero, Fondo Casalinghe).
Attenzione! È importante verificare che tutti i periodi che si vogliono ricongiungere siano effettivamente presenti nell’estratto conto contributivo o nella certificazione dei singoli periodi in modo da indirizzare l’Ente nel corretto iter istruttorio. Nel caso in cui non sia possibile presentare tale documentazione è indispensabile procedere con la ricostituzione della carriera lavorativa c/o gli Enti coinvolti.

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI RICONGIUNZIONE
Puoi presentare domanda di ricongiunzione esclusivamente online selezionando l’apposita voce presente nella sezione PRESTAZIONI PREVIDENZIALI dell’Area Riservata.

Inserisci le autorizzazioni richieste (dichiarazione di responsabilità e trattamento dati) e allega alla domanda i seguenti documenti (nei formati pdf o jpg):

  • estratto conto contributivo (ECI) o certificazione dei periodi indicati;
  • fronte-retro di documento di riconoscimento in corso di validità.

Premi quindi il tasto “CONFERMA E INVIA” e scarica, o stampa, la ricevuta in formato PDF.

Lo stato di avanzamento è monitorabile accedendo alla sezione “PRESTAZIONI PREVIDENZIALI>Domande previdenziali” e alla sezione “ENPAP RISPONDE>Verifica lo stato di lavorazione delle domande”.


TOTALIZZAZIONE

La totalizzazione è alternativa alla ricongiunzione da cui si differenzia perché i vari contributi versati nei diversi Enti previdenziali non vengono materialmente trasferiti verso uno di questi. I contributi restano dove sono stati versati e vengono riuniti solo virtualmente per formare una rata di pensione unica.

Inoltre, a differenza della ricongiunzione, il ruolo degli Enti previdenziali è definito dalla normativa:

  • l’ultimo Ente in cui si è contribuito è quello incaricato di svolgere tutte le operazioni di istruzione della pratica, vale a dire le verifiche e i conteggi necessari a determinare la rata unica di pensione. La verifica dei requisiti per ottenere la totalizzazione viene effettuata attraverso un’apposita procedura informatica che consente lo scambio di dati tra i diversi enti di previdenza e permette di confermare la presenza e l’entità dei periodi accreditati. Se l’iter si completa in modo positivo, l’Ente che ha svolto la verifica comunica l’esito all’interessato e a tutte le gestioni coinvolte, in modo che ciascuna possa provvedere al computo della quota di pensione di propria competenza;
  • l’INPS è incaricato di raccogliere periodicamente dai diversi Enti la loro quota e di versare la rata unificata di pensione. I diversi Enti verseranno la propria quota di pensione calcolata secondo le proprie regole.

QUANDO PUOI RICHIEDERLA
La totalizzazione, ai fini della pensione di vecchiaia, spetta a coloro che possono vantare specifici requisiti legati a:

  • età pensionabile (minimo 65 anni);
  • vent’anni di anzianità contributiva (i periodi non devono essere coincidenti fra loro).
anno di maturazione
dei requisiti
requisito
anagrafico
anzianità
contributiva
slittamento
decorrenza
(c.d. finestra di accesso)
(*)
età alla data
di decorrenza
dal 2016
al 2018
65 anni e
7 mesi
20 anni 18 mesi 67 anni e
1 mese
dal 2019
al 2024
66 anni 20 anni 18 mesi 67 anni e
6 mesi
(*) Se la domanda di pensione è presentata successivamente al decorso della c.d. finestra la decorrenza è fissata comunque al primo giorno del mese successivo il diciottesimo mese, salva la possibilità di richiedere la decorrenza del medesimo trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. 

La totalizzazione, ai fini della pensione di anzianità, spetta a coloro che possono vantare specifici requisiti legati a:

anno di maturazione
dei requisiti
anzianità
contributiva
slittamento
decorrenza
(c.d. finestra di accesso)
(*)
età alla data
di decorrenza
dal 2016
al 2018
40 anni e
7 mesi
21 mesi 42 anni e
4 mesi
dal 2019
al 2024
41 anni 21 mesi 42 anni e
9 mesi
(*) Se la domanda di pensione è presentata successivamente al decorso della c.d. finestra la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Se ti ritrovi in una di queste condizioni
invia una email al Servizio Previdenza chiedendo assistenza

 


CUMULO CONTRIBUTIVO
Il cumulo contributivo consente di sommare gratuitamente tutti i contributi previdenziali maturati in gestioni previdenziali diverse durante i rapporti di lavoro svolti nel corso della vita professionale del lavoratore.

A partire dal 1° gennaio 2017, la Legge di stabilità 2017 (art. 1, commi 195-198, Legge n. 232/2016) ha esteso l’ambito di applicazione del cumulo contributivo (già introdotto dall’art. 1, commi 239-245, Legge n. 228/2012) alle forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori autonomi, consentendo di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a carico, per il riconoscimento di un’unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun ente e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

A CHI SI RIVOLGE
Tutti i soggetti con contribuzione versata in due o più gestioni previdenziali:

  • Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori, diretti)
  • Gestioni sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria
  • Gestioni esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria
  • Gestione separata
  • Iscritti alle casse professionali

SISTEMA DI CALCOLO
Le Gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

QUANDO PUOI RICHIEDERLA
Il cumulo può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti, la pensione anticipata. Il cumulo è previsto anche quando siano stati già raggiunti i requisiti per il diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte.

Il diritto alla prestazione si consegue in presenza di specifici requisiti anagrafici e calcolando i periodi di iscrizione maturati in ogni gestione secondo le regole di ciascun ordinamento e delle rispettive retribuzioni di riferimento. Qualora il diritto a pensione maturi prima della scadenza della dichiarazione annuale, il richiedente può renderla provvisoriamente ai soli fini del diritto e non della misura della prestazione. Resta fermo l’obbligo di presentare la dichiarazione definitiva nei termini e nelle forme previste.

Pensione di vecchiaia

anno di maturazione
dei requisiti
requisito
anagrafico
anzianità
contributiva
2018 66 anni e
7 mesi
20 anni
dal 2019
al 2024
67 anni 20 anni

Pensione anticipata
La pensione anticipata in regime di cumulo viene oggi riconosciuta al raggiungimento dei seguenti requisiti contributivi:

anno di maturazione
dei requisiti
anzianità
contributiva
dal 2018
al 2024
41 anni e 10 mesi (donne)
42 anni e 10 mesi (uomini)

Pensione di inabilità
Il diritto alla pensione di inabilità in cumulo è conseguito in base ai requisiti di assicurazione nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

Pensione ai superstiti
Il diritto alla pensione indiretta si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte.

Attenzione! Per richiedere il cumulo, non deve essere stata liquidata nessuna pensione a carico delle Gestioni interessate al cumulo.

 

Se ti ritrovi in una di queste condizioni
invia una email al Servizio Previdenza chiedendo assistenza

 


RIFERIMENTI NORMATIVI

 

Data ultimo aggiornamento 07/03/2024