Il Contributo per la conciliazione vita-lavoro è una forma di assistenza (Capo XIV del Regolamento delle forme di assistenza) pensata per agevolare e supportare le Iscritte e gli Iscritti e il loro nucleo familiare nella conciliazione tra vita professionale e gestione dei figli.
Il contributo economico viene erogato attraverso bandi annuali.
NATURA DEL CONTRIBUTO
REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E GRADUATORIA
TEMPI E MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA
MONITORAGGIO STATO AVANZAMENTO DOMANDA
TRATTAMENTO FISCALE
CERTIFICAZIONE FISCALE
BANDO
| Hai dubbi o necessiti di ulteriori informazioni?
Prendi visione delle FAQ oppure invia un quesito specifico attraverso la sezione ENPAP RISPONDE presente in Area Riservata selezionando dalle informazioni generali delle forme di assistenza l’argomento “Contributo per conciliazione vita lavoro”. |
NATURA DEL CONTRIBUTO
Il contributo per la conciliazione vita-lavoro è di natura solidaristica e viene finanziato attraverso i contributi di tutta la comunità professionale. Le prestazioni sono erogate dall’Ente come misura che consenta alla/al Professionista di conciliare impegni professionali e la gestione dei figli.
REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
Le Iscritte e gli Iscritti ENPAP possono beneficiare del contributo purché:
- abbiano figlie/i minori a carico di età non inferiore a 1 anno e non superiore a 14 anni;
⚠️ Per il Bando anno 2026 rientrano, pertanto, nella fascia di età utile per l’accesso al contributo le figlie e i figli nati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2025.
Cliccare QUI per prendere visione delle casistiche. - siano in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi;
⚠️In caso di irregolarità negli adempimenti dichiarativi o contributivi, sarà necessario regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla richiesta dell’Ente. Il mancato rispetto del termine comporterà l’esclusione dalla graduatoria e la decadenza della domanda. - abbiano versato almeno un intero anno di effettiva contribuzione;
⚠️ Possono accedere al Bando anno 2026 le Iscritte e gli Iscritti che hanno effettuato l’iscrizione all’Ente entro e non oltre il 31/12/2024. - abbiano conseguito un corrispettivo lordo medio annuo da libera professione non superiore a euro 20.000 nel triennio precedente la domanda o nel minor periodo nel caso in cui l’iscrizione all’Ente sia inferiore ai tre anni.
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E GRADUATORIA
L’entità del contributo è definito annualmente dal Consiglio di amministrazione in funzione delle disponibilità presenti nell’apposito Fondo e fino all’esaurimento delle somme stanziate e, in ogni caso, non può superare l’importo lordo di euro 1.000,00 per ciascun richiedente.
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Per il Bando 2026, fermi restando i requisiti di età delle figlie e dei figli, la misura del contributo è fissata:
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All’esito dell’istruttoria effettuata dagli Uffici sulle domande pervenute, si procederà a erogare il contributo in base ad una graduatoria formata in osservanza dei criteri previsti nell’apposito Bando.
TEMPI E MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda deve essere presentata online attraverso l’Area Riservata ENPAP, selezionando la voce Prestazioni Assistenziali e, a seguire, “Conciliazione Vita-Lavoro”, entro il termine indicato nel Bando annuale.
| ⚠️ La scadenza del Bando anno 2026 è fissata al 31 marzo 2026. |
Alla domanda online devono essere allegati in formato elettronico (formati ammessi PDF o JPG):
Documenti obbligatori
- fronte e retro di un valido documento di riconoscimento del richiedente;
- dichiarazione dello stato di famiglia in corso di validità ossia rilasciato non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda;
⚠️ Sono validi solo i certificati di stato di famiglia rilasciati dal Comune di residenza oppure scaricati tramite il portale ANPR (https://www.anagrafenazionale.interno.it/area-cittadino/certificati/) anche se senza marca da bollo. Non sono accettati fac-simili, anteprime o documenti senza timbro e firma, perché non hanno valore amministrativo.
Documenti facoltativi
- attestazione ISEE del nucleo familiare della/del richiedente riferito all’ultima annualità fiscalmente disponibile in corso di validità.
⚠️ In assenza dell’ISEE, verrà assegnato punteggio pari a zero per questo criterio nella graduatoria.
MONITORAGGIO STATO AVANZAMENTO DOMANDA
Lo stato di avanzamento della domanda presentata può essere costantemente monitorato in Area Riservata accedendo alla sezione “Prestazioni assistenziali” e a seguire selezionando la voce “Domande assistenziali”.
TRATTAMENTO FISCALE
Il contributo per la conciliazione vita-lavoro è sostitutivo del reddito professionale e l’importo erogato è sottoposto a ritenuta d’acconto del 20%, salvo che si sia aderito a un regime fiscale agevolato.
Inoltre, quale reddito soggetto a IRPEF, deve essere dichiarato ai fini fiscali relativamente all’anno in cui è stato percepito, inserendolo nel reddito netto da dichiarare all’ENPAP, versandoci anche il contributo soggettivo.
Su tali importi non deve essere calcolato e versato il contributo integrativo.
In caso di adesione a uno dei regimi fiscali agevolati, è possibile richiedere l’esenzione dalla ritenuta d’acconto sull’importo liquidato come contributo per la conciliazione vita-lavoro.
L’adesione a uno dei regimi fiscali agevolati dovrà essere indicata selezionando la relativa opzione in sede di compilazione della domanda online.
CERTIFICAZIONE FISCALE
La certificazione fiscale (Certificazione Unica) del contributo percepito potrà essere scaricata nella sezione DOCUMENTI E COMUNICAZIONI della propria Area Riservata ENPAP entro i termini fiscalmente previsti per legge e, in ogni caso, a partire dall’anno successivo a quello di erogazione del contributo.
BANDO
Prima di compilare la domanda, prendere visione del Bando.
- Iscritta/o all’Ente con più di un figlio minore fiscalmente a carico, nato tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2025;
⚠️ Se hai più figli in possesso dei requisiti, puoi presentare domanda di contributo per un solo di essi. - Genitori entrambi iscritti all’Ente con un figlio minore fiscalmente a carico, nato tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2025;
⚠️ In questo caso, la domanda può essere presentata da uno solo dei due genitori iscritti all’Ente.
- Genitori entrambi iscritti all’Ente con due o più figli minori fiscalmente a carico, nati tra il 01 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2025.
⚠️ In questo caso, la domanda può essere presentata da entrambi i genitori iscritti all’Ente, rispettivamente, per un solo figlio ciascuno.
Tabella riepilogativa casistiche
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Rapporto numero Iscritti/Numero figli minori a carico/Domande ammissibili |
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Numero |
Numero |
Numero |
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1 |
1 |
1 |
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1 |
2 o più |
1 |
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2 |
1 |
1 |
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2 |
2 o più |
2 |
Data ultimo aggiornamento 04/03/2026
