Assistenza per stato di bisogno

In caso di gravi eventi straordinari che possono portare a una condizione di disagio economico temporaneo, l’ENPAP offre un sostegno economico (Capo IX del Regolamento delle Forme di Assistenza) ai propri Iscritti e Pensionati attivi in conseguenza di:

  • eventi straordinari, casi fortuiti o di forza maggiore, non riconducibili alle tipologie previste dal capo IV del Regolamento nei casi di “catastrofe o calamità naturali”;
  • malattia o infortunio del richiedente o dei familiari a carico;
  • prolungata sospensione o riduzione forzata dell’attività professionale a causa di malattia o infortunio per un periodo non inferiore a quattro mesi continuativi;
  • decesso dell’iscritto o del pensionato;
  • stato di grave disabilità del coniuge o dei figli conviventi.

L’entità del sussidio è determinato caso per caso e l’importo massimo riconoscibile è pari a euro 10.000,00.

CONDIZIONI NECESSARIE PER LA CONCESSIONE DEL SUSSIDIO
COME PRESENTARE LA DOMANDA
TRATTAMENTO FISCALE
CERTIFICAZIONE FISCALE
BANDO E MODULISTICA


CONDIZIONI NECESSARIE PER LA CONCESSIONE DEL SUSSIDIO
Per la concessione del sussidio è necessario:

  • essere in regola con gli adempimenti statutari in materia di dichiarazione reddituale e contribuzione (tale requisito è prescindibile per le richieste di contributo su posizioni di iscritti deceduti);
  • avere un reddito imponibile del nucleo familiare nell’anno precedente la domanda, non superiore a sette volte l’importo dell’assegno sociale in vigore nel medesimo anno.

COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda deve essere trasmessa tramite PEC  (welfare@pec.enpap.it) oppure a mezzo raccomandata (via Andrea Cesalpino n. 1 – 00161 Roma) entro sei mesi dall’evento che ha causato lo stato di disagio economico. Alla domanda dovrà essere allegato:

  • dichiarazione fiscale del richiedente riferita ai redditi dell’anno precedente a quello dell’evento, nonché quella del coniuge se per quest’ultimo è stato considerato il relativo reddito nella determinazione dell’imponibile IRPEF complessivo;
  • fotocopia fronte e retro di un valido documento d’identità;
  • dichiarazione del richiedente dalla quale emergano i motivi e le circostanze che hanno determinato la condizione per la quale viene richiesto il sussidio. A corredo della domanda dovrà altresì essere trasmessa apposita documentazione ritenuta utile per comprovare le suddette condizioni.

Facoltativamente, al fine di restituire un quadro della situazione economica più prossima all’epoca in cui è insorto lo stato di disagio da cui deriva la richiesta, l’interessato potrà integrare la documentazione obbligatoriamente prevista con il modello ISEE corrente relativo al nucleo familiare.

Attenzione! Il sussidio è erogabile una sola volta nel corso dell’iscrizione all’Ente. Inoltre, non è possibile ottenere altre prestazioni assistenziali dall’ENPAP per le stesse cause che hanno portato al riconoscimento del sussidio di stato di bisogno.

TRATTAMENTO FISCALE
Il sussidio è sostitutivo del reddito professionale e l’importo erogato è sottoposto a ritenuta d’acconto del 20%, salvo che tu abbia aderito a un regime fiscale agevolato. Inoltre, siccome rappresenta reddito ai fini Irpef, deve essere dichiarata ai fini fiscali relativamente all’anno in cui è stata percepita e devi quindi inserirla nel reddito netto da dichiarare all’ENPAP, versandoci anche il contributo soggettivo. Su tali importi non devi invece versare il contributo integrativo.

Se hai aderito ad uno dei regimi fiscali agevolati puoi richiedere l’esenzione dalla ritenuta d’acconto sull’importo liquidato come sussidio. Dovrai richiederlo con apposita autocertificazione, da allegare alla domanda, dalla quale risulti l’appartenenza al regime agevolato.

Attenzione!

  • Se presenti la domanda verso la fine dell’anno, per poter usufruire dell’esenzione, dovrai possedere i requisiti per beneficiare del regime fiscale agevolato nell’anno in cui il trattamento in questione è liquidato e non nell’anno di presentazione della richiesta.
  • Non potranno, invece, essere prese in considerazione le richieste di esonero formulate successivamente all’avvenuta erogazione del contributo.

CERTIFICAZIONE FISCALE
Potrai scaricare la certificazione fiscale (Certificazione Unica) dell’indennità percepita nella sezione DOCUMENTI della tua Area Riservata entro i termini fiscalmente previsti per legge e, in ogni caso, a partire dall’anno successivo a quello di erogazione.

BANDO E MODULISTICA

Assistenza Stato di Bisogno
annualità 2023
Bando 2023 Modulo 2023
Assistenza Stato di Bisogno
annualità 2024
Bando 2024 Modulo 2024

 

Data ultimo aggiornamento 12/01/2024