Il 1° ottobre 2025 scadrà il termine per la presentazione della comunicazione reddituale e per il versamento dei contributi eventualmente dovuti a saldo sui redditi anno 2024.
Attenzione! Le Iscritte e gli Iscritti che hanno iniziato l’attività a partire dal 01/01/2025 non sono tenuti alla compilazione della comunicazione reddituale online e al versamento del saldo. Per maggiori informazioni cliccare QUI. |
COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE REDDITUALE
VERSAMENTO IMPORTI DOVUTI A SALDO
ISTRUZIONI
FAQ E INVIO QUESITI
COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE REDDITUALE
Accedi alla tua Area Riservata e seleziona la voce “Comunicazioni reddituali e saldo”.
Clicca su “inserisci comunicazione reddituale” e seleziona, dal menu a tendina, l’annualità “2024”.
La procedura guidata ti chiederà di inserire i dati reddituali dell’anno 2024 (reddito netto e corrispettivi lordi) e di selezionare la percentuale di contributi pensionistici da versare, scegliendo un’aliquota tra il 30% e il 10% del reddito professionale netto (con decrementi di due punti percentuali). Ai fini di accompagnare nella miglior scelta della percentuale di contribuzione soggettiva, è presente un simulatore del “guadagno fiscale“.
Ultimata la compilazione della comunicazione annuale del reddito professionale otterrai automaticamente l’importo eventualmente dovuto a saldo e ti verranno ricordate le diverse modalità di versamento.
In caso di inserimento di dati reddituali errati, è possibile presentare una nuova comunicazione con le stesse modalità sopra descritte (sono consentite fino a un massimo di due rettifiche) e la nuova comunicazione inserita annullerà e sostituirà a tutti gli effetti quella precedente.
Ricordati di compilare la comunicazione reddituale entro la scadenza 1° ottobre 2024. La tardiva compilazione comporta l’applicazione di sanzioni (vedere pag. 2 delle Istruzioni). |
VERSAMENTO CONTRIBUTI DOVUTI A SALDO
Il 1° ottobre 2025 scadrà anche il termine per il versamento dei contributi dovuti eventualmente a saldo senza l’applicazione di interessi e/o sanzioni.
Il versamento, totale o parziale del saldo oltre la scadenza del 1° ottobre 2025, se effettuato nei 150 giorni successivi alla data di scadenza (vale a dire entro il 28/02/2026), comporta l’applicazione degli interessi di mora pari allo 0,375% per ogni mese o frazione di mese.
Avvalendoti di questa possibilità, sia ne caso di versamento in soluzione unica o in più tranche degli importi dovuti, è importante ricordare che:
- la posizione contributiva, per accedere alle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dall’Ente o per il rilascio del DURC, sarà considerata regolare una volta che sarà stato interamente versato quanto dovuto;
- non dovrai inviare all’Ente copia dei versamenti e non dovrai comunicare la tua volontà di versare oltre la scadenza;
- per i versamenti effettuati oltre i 150 giorni dalla scadenza, oltre agli interessi di mora, verrà applicata anche una sanzione pari al 10% dell’importo non ancora versato.
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Istruzioni per la compilazione della comunicazione del reddito professionale e per il pagamento dei contributi a saldo REDDITI ANNO 2024 |
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Istruzioni per la compilazione della comunicazione del reddito professionale e per il pagamento dei contributi a saldo Iscritti titolari di convenzione ai sensi dell’ACN 04/04/2024 REDDITI ANNO 2024 |
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Istruzioni per il versamento dei contributi oltre la scadenza del 1° ottobre 2025
REDDITI ANNO 2024 |
FAQ E INVIO QUESITI
Per consultare le FAQ dedicate alla scadenza del 1° ottobre, accedi alla sezione ENPAP RISPONDE presente nella tua Area Riservata e seleziona:
- come “Tipologia richiesta” la voce del menu “Informazioni generali”
- come “Sezione”, la voce del menu “Scadenze”
- come “Argomento”, la voce del menu “Comunicazione reddituali e saldo”
Se non hai trovato la risposta ai tuoi dubbi nelle FAQ, invia il tuo quesito utilizzando la funzionalità “Invia un quesito” presente in calce alle FAQ
Gli uffici ti risponderanno nel più breve tempo possibile e troverai la risposta al tuo quesito nella sezione “Stato lavorazione domande e storico quesiti”.
Data aggiornamento 27/08/2025