Data pubblicazione 19 Maggio 2026

Facilitatori nei Pronto Soccorso: chiarimenti ENPAP alla Regione Toscana

ENPAP ha inviato alla Regione Toscana una comunicazione di chiarimenti in merito al corretto trattamento previdenziale dei compensi percepiti dalle psicologhe e dagli psicologi incaricati dell’attività di “Facilitatore nei Pronto Soccorso”, nell’ambito dei bandi attivati dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale. 

L’intervento si è reso necessario a seguito della diffusione di indicazioni interpretative riguardanti l’inquadramento fiscale e previdenziale di tali incarichi, rispetto alle quali ENPAP – quale Ente competente in materia previdenziale – ha ritenuto opportuno fornire precisazioni tecniche finalizzate a garantire un’applicazione uniforme e coerente della normativa. 

Nella nota trasmessa viene chiarito che l’obbligo di apertura della posizione previdenziale ENPAP, con il relativo versamento dei contributi, decorre dall’iscrizione all’Albo e dall’esercizio della libera professione.

Tale obbligo non si limita all’ambito prettamente clinico o sanitario, ma si estende a tutte le attività che – pur non essendo esclusive della professione – presentano un nesso con essa poiché ne richiedono le competenze specifiche.
Rientrano in questo perimetro, a titolo esemplificativo:

  • la formazione e la didattica;
  • la consulenza aziendale;
  • le ricerche di mercato e attività analoghe.

Pertanto, l’esonero dall’assoggettamento previdenziale ENPAP è limitato esclusivamente a quelle attività del tutto estranee all’ambito psicologico, che non attingono in alcun modo al patrimonio di competenze della professione.

Alla luce di tali princìpi, l’ENPAP ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle Aziende sanitarie e dei professionisti coinvolti sulla necessità di un corretto inquadramento previdenziale dei compensi erogati per gli incarichi di Facilitatore nei Pronto Soccorso. 

Sul tema, si richiama inoltre quanto già riportato nella FAQ n. 9 del sito ENPAP, relativa alle attività professionali non tipiche ma riconducibili alle competenze della professione psicologica ai fini previdenziali. 

Per eventuali chiarimenti sul tema, è possibile contattare gli Uffici ENPAP tramite la sezione “ENPAP RISPONDE” dell’Area Riservata.