Data pubblicazione 24 Gennaio 2019

Fattura elettronica e regimi fiscali 2019

Il 2019 si è aperto con alcune novità importanti che possono influire sull’attività professionale degli Psicologi iscritti ENPAP.

 

NOVITÀ SUI REGIMI FISCALI

Con l’art. 1, comma 9, della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio) è variata la soglia per avvalersi del regime forfettario: dal 2019 si può accedervi se nell’anno precedente (il 2018) si sono percepiti compensi non superiori a 65.000 euro e non vi sono altri motivi di esclusione.

Per molti Psicologi si apre quindi la scelta, sostanzialmente legata ad un eventuale vantaggio fiscale e di semplicità di gestione, fra regime semplificato e regime forfettario.

Il regime forfettario può essere vantaggioso. Tuttavia ogni valutazione personale va svolta calcolando la tassazione prevedibile, in particolare se si sta beneficiando di detrazioni per ristrutturazione di immobili, se si hanno altri redditi oltre a quelli di psicologo.

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA A PRIVATI

La Fattura Elettronica non è una semplice fattura prodotta digitalmente. È invece un complesso sistema di produzione di fatture in formato .XML, che devono poi essere inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, e poi conservate in uno spazio sempre fornito dall’Agenzia delle Entrate.

La Fattura Elettronica è quindi a tutti gli effetti un servizio di fatturazione che si svolge in larga parte online, mediante procedure con precise specifiche tecniche. Sono disponibili diverse soluzioni di fatturazione elettronica, come anche molti fornitori di servizi, oltre a quello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. In Area Riservata ENPAP è anche possibile trovare operatori convenzionati.

Non tutti devono emettere Fatture Elettroniche. In particolare sono esclusi:

  • i professionisti che operano in regime fiscale forfettario o dei minimi (vedi nota);
  • i professionisti che operano in regime di contabilità semplificata, per tutte le ricevute i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria, ossia tutte le fatture riguardanti prestazioni sanitarie.

Va specificato che in caso di opposizione del cliente all’invio della fattura al Sistema Tessera Sanitaria, ai sensi dell’art. 3 del DM 31/07/2015, va emessa una tradizionale ricevuta sanitaria e non la Fattura Elettronica. Questo anche in base ad una risposta dell’Agenzia Entrate a un interpello specifico presentato dal Consiglio Nazionale Commercialisti (www.enpap.it/DOC/FatturazioneElettornica-CNComm_AdE.pdf).

 

FATTURA ELETTRONICA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Nulla cambia rispetto alla fatturazione elettronica alle Pubbliche Amministrazioni, che non prevede esoneri di alcun tipo in base al regime fiscale o alla natura sanitaria delle prestazioni.

 

FATTURE PASSIVE

Si tratta delle fatture che vengono ricevute da fornitori di beni e servizi. Ad esempio, il ristorante in cui si pranza, il carburante per l’auto o la libreria da cui si acquistano testi professionali.

Per questo tipo di fatture, il professionista è un soggetto ricevente, che potrà ricevere fatture sia tradizionali che Fatture Elettroniche.

Anche per la ricezione delle Fatture Elettroniche, come per l’emissione, si dovrà fare ricorso al Sistema di Interscambio (SDI) e conservazione messo a disposizione dall’Agenzia Entrate, salvo acquistare appositi servizi messi a disposizione da operatori privati.

In mancanza di altri servizi, le Fatture Elettroniche saranno recapitate all’indirizzo PEC del professionista e depositate nel suo cassetto fiscale dell’Agenzia Entrate.

Va infine ricordato che la casella PEC per i professionisti – che è obbligatoria e pubblica – costituisce un vero e proprio indirizzo di residenza virtuale al quale possono essere anche recapitate sanzioni, multe e altra documentazione importante.

 


 

Regimi fiscali agevolati