Data pubblicazione 23 Giugno 2017

Agevolazioni INPS alla genitorialità anche per gli Psicologi

Per alcuni benefici legati alla genitorialità erogati dall’INPS è stata di recente chiarita l’applicabilità anche ai liberi professionisti e quindi anche agli Iscritti ENPAP. Sintetizzo qui questi nuovi interventi, visto l’interesse che rivestono per un’ampissima platea di Colleghe e Colleghi.

 

BONUS ASILO NIDO

Questo bonus è stato introdotto per sostenere le spese necessarie all’iscrizione dei figli al nido con un contributo fino a 1.000 euro all’anno (90,91 euro al mese per 11 mensilità nell’anno).

La domanda va presentata all’INPS (attraverso il servizio dedicato on line o per telefono attraverso il numero verde 803.164 o attraverso un patronato) da parte di un genitore a partire dal 17 luglio 2017 e alla domanda va allegata la documentazione che attesta l’avvenuto pagamento della retta dell’asilo.

Inoltre lo stesso contributo è erogabile in favore dei bambini al di sotto dei tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, al fine di favorire l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione. In questo caso il bonus viene erogato dall’INPS a seguito di presentazione di un’attestazione, rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.

Ulteriori informazioni alla pagina: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2088%20del%2022-05-2017.htm

 

BONUS MAMMA DOMANI

È un premio di 800 euro per la nascita di un figlio o l’adozione di un minore.

Viene riconosciuto alle gestanti o alle madri che siano residenti regolarmente in Italia.

È corrisposto dall’INPS su domanda della madre (le modalità sono indicate sul sito dell’INPS)  ed è concesso per gli eventi (parto o adozione) verificatisi dal 1 gennaio 2017, può essere richiesto al compimento del 7° mese di gravidanza e comunque non oltre un anno dalla nascita/adozione.

È un “premio” agevolato anche dal punto di vista fiscale: non è tassato e non concorre alla determinazione del reddito complessivo.

Trovi informazioni aggiuntive alla pagina: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2039%20del%2027-02-2017.htm

 

ASSEGNO DI NATALITÀ (BONUS BEBÈ)

È un assegno mensile destinato alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e con un ISEE non superiore a 25.000 euro.

L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al terzo anno di vita del bambino o al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.

La misura dell’assegno dipende dall’ ISEE del nucleo familiare: 960 euro l’anno (80 euro al mese per 12 mesi) con ISEE superiore a 7.000 euro annui e non superiore a 25.000 euro annui; 1.920 euro l’anno (160 euro al mese per 12 mesi) con ISEE non superiore a 7.000 euro annui. L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.

In caso di nascita o adozione di due o più minori, ad esempio parto gemellare, occorre presentare una domanda per ciascun minore.

Ulteriori informazioni a riguardo sono qui: http://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50096