Data pubblicazione 16 Dicembre 2016

Risolto un problema storico: l’indennità di maternità per le psicologhe convenzionate

L’ENPAP negli ultimi anni ha seguito con particolare attenzione e impegno l’ingiustizia che si era creata, a carico delle Colleghe che svolgono la propria attività in regime di convenzione a tempo indeterminato, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale per gli psicologi ambulatoriali.

Queste Colleghe, a partire dal 2005, si sono viste ridotte il diritto all’assegno per la maternità riconosciuta dall’Azienda a 14 settimane contro le 20 settimane normalmente riconosciute alle altre Colleghe e alle altre professioniste per la stessa tipologia di evento.

Ora, dopo un serrato confronto con i Ministeri vigilanti, durato più di tre anni per la complessità della materia e per le diverse interpretazioni normative succedutesi nel tempo, è stato possibile riparare a questa disparità e l’ENPAP può riconoscere, retroattivamente fino a dieci anni, l’integrazione della somma relativa alle settimane mancanti oltre che garantire questa integrazione a tutte le Colleghe d’ora in poi.

Si è risolta una grave sperequazione e da adesso in avanti tutte le Psicologhe saranno trattate alla pari quando diventano madri.

Con il nuovo Regolamento di maternità, approvato il 5 dicembre 2016, le Iscritte ENPAP convenzionate a tempo indeterminato potranno presentare la domanda di maternità all’ENPAP:
in attuazione della norma transitoria, entro 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Regolamento (per maggiori informazioni clicca qui)
a regime, nei termini fissati dalle norme in materia ossia dopo il sesto mese e in ogni caso non oltre 180 giorni dall’evento (per maggiori informazioni clicca qui).