Assistenza inabili

In caso di situazioni di inabilità e di perdita di autosufficienza, l’Ente aiuta i suoi Pensionati e i suoi Iscritti attivi che hanno coniugi e/o familiari in tale condizione, con una specifica forma di assistenza (Capo II del Regolamento delle Forme di Assistenza).

CHI NE HA DIRITTO
A COSA HAI DIRITTO
COME PUOI OTTENERE IL BENEFICIO
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
TRATTAMENTO FISCALE
CERTIFICAZIONE FISCALE
BANDO IN CORSO E MODULISTICA


CHI NE HA DIRITTO
Possono richiedere il contributo:

  • i pensionati ENPAP che si trovano in una condizione di non autosufficienza e siano ospitati presso case di riposo pubbliche e private per anziani, cronici o lungodegenti, ovvero temporaneamente o permanentemente inabili e necessitino di assistenza domiciliare;
  • gli iscritti attivi in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi, il cui coniuge o il cui familiare di primo grado, fiscalmente a carico, si trovi in condizione di non autosufficienza e sia ospitato presso strutture di riabilitazione e assistenza, ovvero che sia colpito da inabilità temporanee o permanenti e che necessiti di assistenza domiciliare.

Il contributo è riconosciuto se è presente almeno una di queste condizioni:

  • non autosufficienza;
  • residenza permanentemente in casa di riposo pubblica o privata per anziani, cronici o lungo-degenti;
  • inabilità temporanee o permanenti che necessitino di assistenza domiciliare non inferiore a due mesi.

A COSA HAI DIRITTO
L’ENPAP riconosce un contributo economico sulla spesa sostenuta per la retta annuale di dimora o per l’assistenza domiciliare, sino a un massimo di importo mensile previsto dal bando per l’annualità di interesse. Il contributo è in relazione a quanto hanno dichiarato i componenti del proprio nucleo familiare l’anno precedente.
Nel caso di assistenza notturna e diurna, il concorso nella spesa potrà essere erogato per una sola delle due.

Attenzione! Questa è una contribuzione a carattere straordinario legata a un bando e viene concessa fino all’esaurimento delle somme stanziate.

 


COME PUOI OTTENERE IL CONTRIBUTO
La domanda deve essere compilata dalla Iscritta o dall’Iscritto oppure, nel caso in cui la condizione di non autosufficienza non lo consenta, da un familiare o da terze persone.
La domanda debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere restituita all’ENPAP a mezzo raccomandata o PEC utilizzando gli indirizzi presenti nel modulo allegando:

  • valido documento d’identità (fronte e retro)
  • stato di famiglia
  • modello ISEE del nucleo familiare
  • dichiarazione dalla quale risulti che la retta è a totale carico del richiedente
  • certificazione medica
  • presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
Per l’annualità 2023 è possibile presentare la domanda entro il 29/02/2024.


TRATTAMENTO FISCALE

  • Nel caso in cui il percettore del contributo è una/o Pensionata/o ENPAP
    I contributi corrisposti sono riconducibili ai redditi di pensione, quindi assoggettati a imposta come per i redditi di lavoro dipendente.
  • Nel caso in cui il percettore del contributo è una/uno Iscritta/o
    I contributo corrisposti sono da intendersi come sostitutivi del reddito professionale e, pertanto, l’importo erogato è sottoposto a ritenuta d’acconto del 20%, salvo che si abbia aderito a un regime fiscale agevolato. Inoltre, siccome rappresenta reddito ai fini Irpef, deve essere dichiarato ai fini fiscali relativamente all’anno in cui è stato percepito e deve quindi essere inserito nel reddito netto da dichiarare all’ENPAP, versandoci anche il contributo soggettivo. Su tali importi non deve invece essere versare il contributo integrativo. In caso di adesione a uno dei regimi fiscali agevolati, si può richiedere l’esenzione dalla ritenuta d’acconto sull’importo liquidato come sussidio. Dovrà essere richiesto con apposita autocertificazione, da allegare alla domanda, dalla quale risulti l’appartenenza al regime agevolato.

Attenzione!

  • Se si presenta la domanda verso la fine dell’anno, per poter usufruire dell’esenzione, si dovranno possedere i requisiti per beneficiare del regime fiscale agevolato nell’anno in cui il trattamento in questione è liquidato e non nell’anno di presentazione della richiesta.
  • Non potranno, invece, essere prese in considerazione le richieste di esonero formulate successivamente all’avvenuta erogazione del contributo.

 


CERTIFICAZIONE FISCALE
La certificazione fiscale (Certificazione Unica) dell’indennità percepita nella sezione DOCUMENTI della tua Area Riservata entro i termini fiscalmente previsti per legge e, in ogni caso, a partire dall’anno successivo a quello di erogazione.


BANDO E MODULISTICA

Contributo anziani non autosufficienti
o inabilità temporanee
anno 2023
Bando Modulo

 

 

 

Data ultimo aggiornamento 17/01/2024