Il 31 luglio 2008 è scaduto il termine per l’inoltro della comunicazione reddituale in forma cartacea relativa ai redditi dell’anno 2007 e il 1° settembre quello per l’inoltro in forma telematica, senza applicazione di sanzioni. Sempre il 31 luglio 2008, indipendentemente dalla modalità di presentazione della dichiarazione, è inoltre scaduto il termine per il pagamento del relativo saldo (senza sanzioni e senza interessi di mora).
Chi non avesse provveduto ad effettuare la dichiarazione reddituale, ricordiamo che accedendo all’area riservata agli iscritti del sito www.enpap.it può presentarla in forma telematica, ricordando che le sanzioni previste per la ritardata presentazione della dichiarazione telematica sono:
- Euro 10 se l’invio telematico avviene nei primi sette giorni successivi alla scadenza, vale a dire tra il giorno 2 settembre e il giorno 8 settembre 2008;
- Euro 50 se l’invio telematico avviene tra l’ottavo e il novantesimo giorno, vale a dire tra il giorno 9 settembre e il 30 novembre 2008;
- Euro 100 se l’invio telematico avviene oltre il novantesimo giorno, vale a dire dal 1° dicembre 2008 in poi.
Anche gli iscritti che dovessero rettificare i dati comunicati con la dichiarazione cartacea già presentata all’Ente possono effettuare tale comunicazione attraverso la modalità telematica presente nell’area riservata usufruendo dei termini più ampi rispetto alla dichiarazione cartacea.
Attenzione!
La dichiarazione reddituale e il pagamento degli importi calcolati nella dichiarazione sono due adempimenti autonomi.
E’ importante affrettarsi comunque a effettuare questi due adempimenti il prima possibile per contenere l’aggravio delle sanzioni e degli interessi.
Chi non avesse invece versato i contributi a saldo per l’anno 2007, può effettuare il versamento a mezzo bonifico bancario o, se possessore della Carta Enpap, attraverso l’area riservata del sito dell’Ente.
Si ricorda che il ritardo nel pagamento dei contributi comporta l'obbligo del versamento degli interessi di mora commisurati al ritardo: lo 0,60% per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dal giorno successivo all'ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell'effettivo versamento.
Attenzione!
Il ritardo nei pagamenti, se superiori a 90 giorni, comporta inoltre una sanzione pari al 10% del capitale non pagato nei termini. La sanzione scatterà pertanto se il pagamento dovesse essere effettuato oltre la data del 29 ottobre 2008. |