Cara Collega/Caro Collega,
ti informo che alcuni colleghi, in particolare coloro che hanno già compiuto il 65° anno di età, hanno recentemente ricevuto richieste di versamento dei contributi previdenziali da parte dell’INPS (Gestione Separata), richieste indirizzate anche a coloro che, in alcuni casi, malgrado godessero già di un trattamento pensionistico, avevano nel contempo prodotto un seppur minimo reddito da attività professionale.
Questi colleghi sono stati invitati, con un verbale di accertamento, a versare la contribuzione previdenziale in relazione ai redditi così prodotti e, ciò, malgrado l’esistenza di una diversa previsione contenuta nel Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza dell’Enpap, regolamento peraltro approvato con un decreto interministeriale dei Ministeri vigilanti (Lavoro ed Economia). Infatti, coloro che hanno compiuto i 65 anni di età e che proseguono a svolgere attività libero professionale, hanno la facoltà – e non l’obbligo - di versare il contributo soggettivo (che consente di far maturare supplementi di pensione), fermo restando invece il versamento obbligatorio del contributo integrativo e del contributo di maternità.
Confrontandoci con altri Enti di previdenza di liberi professionisti, si è avuto modo di constatare come il fenomeno riguardi anche altre categorie di professionisti che hanno, come nel nostro caso, la medesima facoltà di versare o meno il contributo soggettivo al proprio ente di riferimento, ma ai quali è stata invece richiesta l’iscrizione alla Gestione Separata INPS.
Di conseguenza ci siamo attivati, unitamente agli altri Enti interessati e all’AdEPP (l’Associazione degli Enti di Previdenza Privati), al fine di valutare le possibili soluzioni per definire questa spiacevole vicenda, instaurando dei contatti sia con il Ministero del Lavoro, sia con lo stesso INPS.
Su alcuni organi di stampa è stata recentemente pubblicata la notizia che, grazie a detti primi interventi, l’INPS ha temporaneamente sospeso le iniziative intraprese, in attesa che sul punto si pronunci il Ministero del Lavoro, nella sua funzione di Organismo vigilante.
Malgrado ciò, molti verbali di accertamento sono stati già notificati a numerosi professionisti e anche a molti nostri colleghi, obbligandoli di fatto o a procedere all’immediato pagamento delle somme richieste alla Gestione Separata Inps o, in alternativa, a impugnare il verbale di accertamento entro i successivi 90 giorni dalla notificazione dello stesso atto.
In attesa che la vicenda si definisca, ho ritenuto pertanto di fare cosa utile nel mettere a disposizione – sul sito internet dell’Ente - una bozza di fac-simile ricorso in formato “word”, così che si possa agevolmente scaricarlo e adattarlo al proprio caso specifico, ovviamente solo qualora anche tu sia stato coinvolto da questa iniziativa dell’INPS. In tale evenienza, una volta completato e personalizzato il ricorso, è necessario notificarlo al Comitato Amministratore della Gestione Separata al fine di impugnare il verbale di accertamento dell’INPS. Il ricorso può essere presentato personalmente da ciascun collega, senza necessità dell’assistenza di un legale.
Per comodità e completezza, sul sito dell’Ente è altresì scaricabile la normativa generale e quella specifica dell’Ente cui si fa riferimento.
Sarà mia premura aggiornarti sugli sviluppi della vicenda, nell’auspicio che le iniziative intraprese abbiano un esito positivo alla luce della legittimità della posizione degli Enti di previdenza dei liberi professionisti.
Cordiali saluti.
Roma, 8 marzo 2010 |