| IL RISCATTO DEGLI ANNI DI STUDIO
Tra le misure introdotte dalla legge n. 247/2007 («Norme
di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro
e competitività») e destinate a finanziare le future
pensioni dei giovani lavoratori così da garantire loro «una
pensione sicura e adeguata», c'è il riscatto degli
anni di studio universitario, reso, nel complesso, più semplice
e conveniente sul fronte fiscale.
Con la successiva approvazione, da parte dei ministeri competenti,
del necessario Regolamento di attuazione, predisposto dal Consiglio
di amministrazione dell’Enpap, sono stati quindi disciplinati
modalità e termini della facoltà di riscatto degli
anni di studio, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento
di previdenza Enpap.
Cosa è il riscatto del periodo di studi
L’istituto del riscatto del periodo di studi universitari
ha un obbiettivo ben preciso: dare ai professionisti iscritti all’Ente
l’opportunità di “valorizzare” ai fini
dell’entità della propria pensione, anche i periodi
di studio universitario e di eventuale specializzazione successiva
alla laurea, se conseguita presso Scuole riconosciute.
Chi può avvalersi del riscatto
La facoltà di riscatto del periodo di studio è riconosciuta
agli iscritti Enpap che al momento della presentazione della domanda
possano far valere i seguenti requisiti:
- almeno cinque anni di effettiva contribuzione;
- l’essere in regola con l’invio delle comunicazioni
reddituali obbligatorie.
Per richiedere il riscatto è stato predisposto uno
apposito modulo (scaricabile sul sito www.enpap.it, sezione
modulistica), nel quale è inclusa, tra l’altro, la
necessaria dichiarazione di responsabilità che l’iscritto
deve fornire per attestare tipologia e durata dei periodi di studio
oggetto di riscatto e, cosa molto importante, che gli stessi non
coincidano con anni già coperti da altra forma di contribuzione
previdenziale.
Libertà di scelta
Una volta accertata l’esistenza delle condizioni necessarie
per effettuare il riscatto è facoltà dell’iscritto
decidere quando formulare la relativa richiesta, non essendoci limiti
temporali o di età entro cui presentarla. Tuttavia, sia per
specifica previsione del Regolamento (ma anche per ragioni di opportunità
di cui si accennerà in seguito), l’intera operazione
di riscatto deve concludersi prima di aver maturato il diritto alla
pensione.
Inoltre la presentazione della domanda non è vincolante per
l’iscritto che, dopo aver ricevuto dall’Enpap il calcolo
del relativo importo da corrispondere, avrà un termine di
90 giorni per decidere se aderire o meno al riscatto. Inoltre, l’eventuale
rinuncia, non pregiudica la possibilità di presentare una
nuova domanda in epoca successiva.
Per completezza, va ricordato che, in caso di decesso dell’iscritto
successivamente all'avvenuta presentazione della domanda di riscatto
da parte dello stesso, i superstiti hanno comunque la facoltà
di completare gli adempimenti previsti dal Regolamento.
Il costo del riscatto
La determinazione dell’onere di riscatto si basa sulla media
dei redditi professionali conseguiti dall’iscritto nei quattro
anni precedenti alla presentazione della domanda. Tale modalità
di calcolo risponde soprattutto ad una esigenza: ottenere una base
di calcolo della contribuzione dovuta dall’iscritto che rispecchi
l’evoluzione del suo reddito negli anni di attività
più recenti.
Il contributo da versare per ciascun anno da riscattare si ottiene
applicando al reddito medio del quadriennio l’aliquota del
contributo soggettivo vigente nell’anno di presentazione della
domanda. Attualmente, anche a seguito ultime modifiche apportate
al Regolamento dell’ente, tale percentuale è pari ad
almeno il 10% del reddito, con la possibilità, in via del
tutto facoltativa, di elevare la stessa al 14%, 16% 18% o 20%, ottenendo
in questo modo una maggiore contribuzione da accreditare sulla propria
posizione pensionistica.
Se il contributo così ottenuto risulta inferiore all’importo
minimo annuale attualmente previsto – fissato, per la generalità
degli iscritti, a 780,00 euro - il versamento per il riscatto di
ciascuna annualità non potrà essere inferiore al minimo
stesso.
Pagamento del riscatto
Per il versamento dell’importo derivante dal calcolo dell’onere
di riscatto sono previste le due modalità:
- versamento in soluzione unica all’atto dell’adesione
al riscatto;
- in forma rateale con versamenti mensili, senza interessi, in
un periodo non superiore a 120 mesi (10 anni).
Effetti del riscatto
Per comprenderne gli effetti concreti del riscatto sulla posizione
assicurativa dell’iscritto è utile ricordare che il
meccanismo previdenziale che disciplina gli Enti - nati, come l’Enpap,
a seguito della riforma del sistema pensionistico avvenuta nel 1995
- è basato sul metodo contributivo di calcolo delle prestazioni.
Tale sistema prevede la determinazione della prestazione pensionistica
finale sulla base di tutti i contributi soggettivi versati dall’iscritto
nel corso della sua intera attività lavorativa. Il calcolo
della pensione, quindi, è direttamente proporzionale agli
importi accumulati, comprese le rivalutazioni annualmente accreditate
dall’Ente. Tale insieme, ovvero contributi e rivalutazioni,
corrisponde al cosiddetto “montante”, la cui trasformazione
in rendita (vale a dire la pensione) avviene mediante l’applicazione
di un coefficiente variabile seconda dell’età dell’iscritto
all’atto del pensionamento.
Di conseguenza per gli iscritti alle Gestioni previdenziali basate
su questo metodo di calcolo contributivo – compresi, quindi,
gli iscritti all’Enpap - i versamenti derivanti dall’esercizio
della facoltà di riscatto determinano effetti diretti sulla
misura del montante contributivo, accrescendone l’entità,
con conseguente incremento della prestazione collegata.
Per espressa previsione della normativa generale in materia di riscatto
del periodo di studi - vale a dire la citata legge 247/2007 - gli
anni di studio riscattati sono validi anche ai fini del computo
dell’età pensionabile anche per i lavoratori soggetti
al regime contributivo.
Variabile tempo
I versamenti, sia in soluzione unica, che in forma rateale, vengono
collocati tempo per tempo, negli anni in cui sono stati effettuati,
con riferimento alla data in cui il pagamento è pervenuto
all’Ente, mentre la relativa rivalutazione è agganciata
alla modalità prevista dall’articolo 14 del Regolamento
di previdenza dell’Enpap.
In questo senso è evidente che più ampio è
il lasso di tempo che intercorre tra il versamento dei contributi
e l’utilizzo degli stessi per il calcolo della prestazione
pensionistica, tanto maggiore sarà il numero delle rivalutazioni
annualmente applicabili ai versamenti stessi. Per fare un esempio,
se si effettua il riscatto degli anni di studio all’età
di 35 anni, sarà possibile rivalutare quei versamenti nei
successivi 30 anni (vale a dire, quelli mancanti al raggiungimento
dei 65 anni di età); viceversa, riscattare le annualità
in età prossima a quella di pensionamento – per ipotesi,
a 62 anni - renderebbe possibile la rivalutazione del capitale per
soli tre anni.
Altre cose da ricordare
La presentazione dell’eventuale domanda di riscatto del corso
di studi deve tener conto anche di ulteriori aspetti, quali:
- Il momento in cui presentare la domanda: tale termine è
significativo per assumere il periodo utile nel calcolo del reddito
medio, che va individuato, come già accennato, sui redditi
conseguiti nel quadriennio che precede la domanda stessa. Pertanto
una stima in prospettiva dell’entità dei redditi
che si prevede di conseguire negli anni successivi può
costituire senz’altro uno degli elementi da tenere in considerazione
per valutare l’opportunità di differire o meno la
domanda stessa. Ad esempio la previsione di un incremento di reddito
negli anni successivi potrebbe avrebbe come conseguenza l’elevazione
del media reddituale e, di conseguenza, del “valore”
(costo) di ciascun anno da riscattare.
- la totale deducibilità fiscale delle somme pagate per
il riscatto: i versamenti destinati al riscatto degli anni di
studio sono integralmente deducibili dal reddito imponibile. I
contributi legati a tale facoltà determinano quindi effetti
fiscali analoghi a quanto già accade per i versamenti annuali
del contributo soggettivo e di maternità. In concreto tali
somme, in sede di dichiarazione dei redditi, andranno a diminuire
l’imponibile fiscale dell’anno in cui le stesse sono
state pagate (con riferimento al cosiddetto “criterio di
cassa”) generando un risparmio fiscale legato all’aliquota
percentuale su cui l’iscritto si attesta nell’anno
in questione. Per questo, la scelta di effettuare tali versamenti
in un anno piuttosto che in un altro può dipendere anche
dai riflessi fiscali che ne possono derivare. L'articolo 13 del
Dlgs n. 47/2000, che ha modificato l'articolo 10 del Dpr n. 917/1986
(Testo Unico delle imposte sui redditi), ha riconosciuto l'integrale
deducibilità fiscale dei contributi versati a titolo di
riscatto degli anni del corso di laurea. Non possono essere invece
dedotti gli interessi dovuti per pagamenti rateizzati.
SCHEMA - Come calcolare il costo del riscatto
| Il procedimento per determinare l’onere
di riscatto può essere così schematizzato: |
Somma dei redditi netti professionali
conseguiti nel quadriennio
che precede
la domanda di riscatto
_________________ 4 |
X |
10 %
o, a scelta dell’iscritto,
14%, 16 % , 18% o 20%
ovvero il minimo di 780,00 euro |
X |
numero anni
da riscattare |
|