| |
| Che cos’è
il riscatto |
L’opportunità di riscattare
i periodi precedenti all’istituzione dell’Ente prevista
dall’art. 28 del Regolamento consiste sostanzialmente nella
possibilità di versare dei contributi previdenziali riferiti
a tutti o a singoli anni di attività libero professionale
svolta precedentemente all’istituzione dell’ENPAP (01/01/1996)
ed a partire dall’anno di iscrizione all’Albo. Ciò
al fine di incrementare il proprio montante contributivo e quindi
l’entità della futura pensione. |
| Requisiti per effettuare il riscatto |
I requisiti fondamentali che l’iscritto deve
possedere per poter presentare domanda di riscatto sono:
- iscrizione all’Albo dell’ordine degli Psicologi
anteriore all’anno 1996;
- almeno cinque anni di effettiva contribuzione all’ENPAP;
- aver effettivamente esercitato l’attività
libero professionale di psicologo negli anni che si richiede di
riscattare, collocati nel periodo intercorrente tra la propria
iscrizione all’Albo e il 1995, anno precedente all’istituzione
dell’Ente.
|
| Presentazione della domanda |
In presenza dei requisiti la relativa richiesta
può essere formulata, mediante l’apposito modulo
in qualunque momento senza limiti temporali o di età.
Dopo aver ricevuto dall’ENPAP il calcolo del relativo importo
da versare l’iscritto ha facoltà di decidere se aderire
o meno all’operazione di riscatto tenendo presente che l’eventuale
rinuncia non pregiudica la possibilità di presentare nuova
domanda in epoca successiva.
In ogni caso, qualora l’iscritto maturi o abbia maturato
presso l’ente il diritto a pensione, l’erogazione di
quest’ultima è subordinata alla preventiva estinzione
dell’intero onere di riscatto”.
Tale limite deriva principalmente a ragioni di opportunità
poiché non ci sarebbe modo per chi è a ridosso della
pensione di rivalutare il versamento da riscatto.
L’operazione quindi non risulterebbe particolarmente vantaggiosa
in quanto i contributi versati verrebbero imputati in misura esattamente
eguale all’entità versata. |
| Come si determinal’onere
del riscatto |
L’ammontare dell’importo da versare per
il periodo che si intende riscattare, viene calcolato con la seguente
modalità: |
| |
media dei redditi dei
5 anni precedenti la x 10% (o 14%) x anni da riscattare
domanda di riscatto |
| IMPORTANTE: Per ciascun anno da riscattare il versamento non
può essere inferiore al contributo soggettivo minimo
di € 774,69. |
|
| Modalità di versamento |
Per quanto riguarda invece il versamento dell’importo
dell’onere di riscatto, l’iscritto ha la facoltà
di scegliere le seguenti modalità:
- versamento in un'unica soluzione all’atto dell’adesione;
- pagamento rateale con versamenti mensili in un periodo non superiore
al periodo riscattato, con il versamento delle prime tre rate
all’atto dell’adesione.
|
| Effetti del riscatto |
Tutti i versamenti effettuati dall’iscritto in
adesione al riscatto, vengono collocati sulla sua posizione assicurativa
nell’anno in cui il pagamento perviene all’Ente e rivalutati
nel tempo.
Gli importi versati possono essere dedotti fiscalmente
per l’intero importo dal reddito imponibile, in quanto sia pure
pagati facoltativamente, sono comunque legati ad una copertura previdenziale
obbligatoria. |
| |
|