Lettera del Presidente agli iscritti: come comportarsi in caso di illegittima richiesta di contributi da parte dell’INPS
 
Estratto conto 2010: inviato a tutti i Colleghi l’aggiornamento della posizione contributiva individuale
 
Interventi di sostegno per i Colleghi abruzzesi colpiti dal terremoto: accolte ulteriori 14 richieste di contributo
 
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3 Ottobre 2011
Invio comunicazione redditi professionali 2010
Saldo contributi 2010

Maggiori informazioni

 

Informazioni sul versamento rateale del saldo dei contributi previdenziali 2010

 

Interventi di sostegno per i Colleghi abruzzesi: aggiornamento sull’ulteriore differimento dei termini ordinari di versamento per gli iscritti residenti e/o operanti in zone colpite dagli eventi sismici

 
 
LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
Quali prestazioni eroga l’ENPAP

In base a quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento di previdenza, gli iscritti all’ENPAP hanno diritto (in presenza dei relativi requisiti di seguito descritti) ai seguenti trattamenti previdenziali:

Tutte le pensioni sono liquidate con le modalità di calcolo del “ sistema contributivo”.

E’ previsto, inoltre, che la prosecuzione dei versamenti dopo il pensionamento di vecchiaia possa dar diritto ai c.d. supplementi di pensione, erogabili, generalmente, con cadenza biennale e con le stesse modalità di calcolo della pensione.

Riportiamo una sintesi delle principali caratteristiche delle prestazioni previdenziali.

 
La pensione di vecchiaia

Con il sistema contributivo, di cui alla Legge 335/95, la pensione di vecchiaia sostituisce la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità del sistema retributivo.
Il diritto alla pensione di vecchiaia matura in presenza dei seguenti requisiti:

  • Età: almeno 65 anni per uomini e donne
  • Contribuzione: almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione effettiva.
Decorrenza La decorrenza della pensione di vecchiaia è stabilita dal 1° giorno del mese successivo al contestuale verificarsi dei requisiti di età e contribuzione indipendentemente dal momento in cui viene presentata la relativa domanda.

Ciò vuol dire che, ad esempio, un iscritto dal 1° gennaio 1996, che compie il 65° anno in data 15 giugno 2003 riceverà la pensione di vecchiaia dal 1° luglio 2003.

Laddove la presentazione della relativa domanda avvenga nel successivo mese di novembre la liquidazione della pensione spettante avverrà sempre a far tempo dalla data di decorrenza.
I supplementi di pensione Come accennato in precedenza, i contributi versati all’ente per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, danno titolo ad un supplemento di pensione che può essere richiesto per la prima volta dopo due anni dalla decorrenza della pensione e, successivamente, dopo ulteriori due anni dal precedente supplemento e così via.
 
La pensione di inabilita’

Per ottenere la pensione di inabilità è necessario che l’iscritto (inteso come soggetto che ha in atto l’iscrizione all’ente) sia in possesso di un requisito contributivo e di un requisito sanitario.

Requisito contributivo

  • 5 anni in tutta la vita assicurativa, di cui almeno tre anni nei cinque anni precedenti la data della domanda di pensione.

Requisito sanitario

  • Assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, a causa di infermità fisico o mentale
    (inabilità al 100%)
    .
Decorrenza La decorrenza della pensione di inabilità è dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda a ricezione della quale l’Ente potrà avviare le fasi dell’accertamento
Modalità di accertamento

L’inabilità è accertata con le modalità previste dal regolamento appositamente adottato dal Consiglio di amministrazione dell’ENPAP.

 

Note sulla pensione di inabilità

  • La pensione di inabilità è incompatibile con il mantenimento dell’iscrizione all’albo professionale;
  • La pensione d’inabilità è reversibile ai superstiti.
  • La pensione d’inabilità non è cumulabile con la rendita vitalizia INAIL riconosciuta per lo stesso evento invalidante.
  • L’Ente ha diritto a rivalersi sull’autore del danno che ha causato l’inabilità, e può revocare la pensione qualora per l’evento che ha determinato l’inabilità all’iscritto sia stato integralmente risarcito dal responsabile del danno.
 
La pensione
di invalidità

Anche per l’ottenimento della pensione di invalidità, il richiedente, purché sia iscritto all’ente al momento della domanda, deve essere in possesso di un requisito contributivo e di un requisito sanitario.

Requisito contributivo

  • 5 anni di contributi in tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 nei cinque anni precedenti la data della domanda di pensione.

Requisito sanitario

  • Riduzione permanente, a meno di un terzo, della capacità di lavoro, in relazione all’attività di Psicologo per infermità fisica o mentale. (invalidità del 66,6%).
Decorrenza La decorrenza della pensione di invalidità è dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda a ricezione della quale l’Ente potrà avviare le fasi dell’accertamento.
Modalità di accertamento L’invalidità è accertata con le modalità previste dallo specifico regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione dell’ENPAP
 

Note sulla pensione di invalidità

  • Al compimento dell’età pensionabile, l’iscritto può richiedere la trasformazione dell’assegno di invalidità, in presenza dei requisiti contributivi, in pensione di vecchiaia. In caso contrario viene mantenuto in pagamento l’assegno d’invalidità.
  • La pensione d’invalidità non è cumulabile con la rendita vitalizia INAIL riconosciuta per lo stesso evento invalidante.
  • L’Ente ha diritto a rivalersi sull’autore del danno che ha causato l’inabilità, e può revocare la pensione qualora per l’evento che ha determinato l’inabilità all’iscritto sia stato integralmente risarcito dal responsabile del danno.
 
I trattamenti ai superstiti

La tutela previdenziale dell’ENPAP si estende anche ai familiari dell’iscritto. Infatti in caso di decesso dell’assicurato o del pensionato, i relativi superstiti hanno diritto, al verificarsi di specifiche condizioni, ad un trattamento economico che a seconda dei casi può essere:

Pensione di reversibilità:

quando il defunto era già titolare di pensione diretta (vecchiaia, invalidità, inabilità).

Pensione indiretta:

quando il pensionato al momento del decesso non era titolare di pensione ma aveva i requisiti per la pensione di vecchiaia, oppure 5 anni di contributi, di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni.

Decorrenza La decorrenza della pensioni ai superstiti è dal 1° giorno del mese successivo al decesso.
Restituzione dei contributi Solo quando non sussistono i requisiti contributivi necessari per maturare il diritto ad una pensione, l’Ente può provvedere alla restituzione del montante maturato.
Tale restituzione può essere disposta in favore dell’iscritto (o dei relativi superstiti in caso di premorienza) quando al 65° anno di età, ovvero all’atto del decesso, non sia stato raggiunto il previsto periodo minimo di versamento
(ad esempio 5 anni per la pensione di vecchiaia).
A chi spetta la pensione o la restituzione in caso di premorienza dell’Iscritto

Al coniuge, anche se separato.
Se però la separazione è con "addebito" (vale a dire per colpa), avrà diritto alla pensione solo nel caso in cui risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale.

Ai figli e ai soggetti equiparati ai figli legittimi o legittimati, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • minori di 18 anni di età;
  • studenti di scuola media o professionale, a carico del genitore che non svolgano attività lavorativa, di età compresa tra i 18 e i 21 anni.
  • studenti universitari, a carico del genitore che non svolgono attività lavorativa, per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni di età;
  • inabili di qualunque età e a carico del genitore alla data del decesso.

Ai genitori (in mancanza del coniuge e dei figli) a condizione che abbiano almeno 65 anni di età, non siano titolari di pensione diretta o indiretta, siano a carico dell’iscritto alla data del decesso.

Ai fratelli e sorelle (in mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori) a condizione che siano celibi o nubili, inabili al lavoro, anche se di età inferiore ai 18 anni, non titolari di pensione diretta o indiretta a carico dell’iscritto deceduto.

La misura della pensione ai superstiti La pensione viene liquidata in misura percentuale che varia in rapporto al numero e al grado di parentela dei beneficiari come sopra individuati. Le percentuali vengono applicate sull’importo spettante all’assicurato alla data del decesso.
In presenza del coniuge
e figli
Se hanno diritto a pensione
solo i figli
Se hanno diritto
a pensione
i genitori
Se hanno diritto alla pensione
i fratelli o sorelle

60% al coniuge

 

80% al coniuge e un figlio



100% al coniuge e due figli

70% al figlio unico se manca il coniuge


40% a ciascuno dei figli in mancanza del coniuge

100% tre o più figli

15% un genitore

 

30% due genitori

15% per ciascuno dei fratelli o sorelle superstiti.
 
IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
NEL “SISTEMA CONTRIBUTIVO”
Modalità di calcolo delle prestazioni La determinazione dell’importo della pensione con il sistema contributivo si basa sul montante individuale che è costituito dagli accantonamenti dei contributi soggettivi annuali e dalle rivalutazioni applicate.

Per ogni anno di iscrizione, infatti, viene accantonata una somma pari al contributo soggettivo versato dall’iscritto in base al reddito imponibile.

Alla fine dell’anno il capitale versato viene rivalutato in base alla variazione media del Prodotto Interno Lordo (PIL) del quinquennio precedente l’anno da rivalutare (tasso di capitalizzazione).

All’atto della liquidazione della pensione, il montante contributivo individuale, così ottenuto, viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, che aumenta in funzione dell’età di pensionamento, in parte riportati nella successiva tabella A.
 

Poiché per gli iscritti all’ENPAP si può verificare la presenza di versamenti soggettivi in percentuale superiore al 10% (si veda, ad esempio il caso di coloro che optano per il 14%) il Consiglio di amministrazione dell’Ente ha ritenuto di dover adottare la seguente modifica del citato art. 15, approvata da parte dei Ministeri competenti.

“L’aliquota di computo da riconoscere per il calcolo della pensione è pari alla percentuale di contribuzione soggettiva versata tempo per tempo dall’iscritto ai sensi degli artt. 3, commi 1 e 1 bis, e 4 bis del Regolamento di previdenza”

La finalità di tale modifica è di garantire l’esatta corrispondenza tra quanto versato annualmente come contributo soggettivo e quanto viene riconosciuto per il calcolo della pensione e, conseguentemente, la diretta proporzionalità tra versamenti e prestazioni.

Il massimale contributivo La contribuzione utile per la determinazione della pensione annua, liquidata con il sistema contributivo, è vincolata ad un massimale annuo di imponibile oltre il quale l’iscritto non può versare il contributo soggettivo. Tale limite è fissato annualmente come indicato nella successiva tabella B.
   
TABELLA A: coefficienti di trasformazione dei montanti in base all’età dell’iscritto al momento della decorrenza della pensione
Età 

Coefficiente
di Trasformazione

Età 

Coefficiente
di Trasformazione

57 4,720% 66 6,379%
58 4,860% 67 6,640%
59 5,006% 68 6,927%
60 5,163% 69 7,232%
61 5,334% 70 7,563%
62 5,514% 71 7,924%
63 5,706% 72 8,319%
64 5,911% 73 8,750%
65 6,136% 74 9,227%
TABELLA B: massimali annuali per il calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni collegate
Anno  

Importo in Lire

Importo in Euro 
1996 132.000.000 68.172,31
1997 137.148.000 70.831,03
1998 139.480.000 72.035,41
1999 141.991.000 73.332,23
2000 144.263.000 74.505,62
2001 148.014.000 76.442,85
2002 ---- 78.506,80
2003 ---- 80.391,00
2004 ---- 82.401,00
2005 ---- 83.967,00
2006 ---- 85.478,00
2007 ---- 87.187,00
2008 ---- 88.669,00
2009 ---- 91.507,00
2010 ---- 92.147,00
     
 
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