In base a quanto previsto dall’art. 12 del
Regolamento di previdenza, gli iscritti all’ENPAP hanno diritto
(in presenza dei relativi requisiti di seguito descritti) ai seguenti
trattamenti previdenziali:
Tutte le pensioni sono liquidate con le modalità di calcolo
del “ sistema contributivo”.
E’ previsto, inoltre, che la prosecuzione dei versamenti dopo
il pensionamento di vecchiaia possa dar diritto ai c.d. supplementi
di pensione, erogabili, generalmente, con cadenza biennale
e con le stesse modalità di calcolo della pensione.
Riportiamo una sintesi delle principali caratteristiche delle prestazioni
previdenziali.
La pensione di vecchiaia
Con il sistema contributivo, di cui alla Legge 335/95, la pensione
di vecchiaia sostituisce la pensione di vecchiaia e la
pensione di anzianità del sistema retributivo. Il diritto alla pensione di vecchiaia matura in presenza
dei seguenti requisiti:
Età: almeno 65 anni per uomini e donne
Contribuzione: almeno 5 anni di iscrizione
e contribuzione effettiva.
Decorrenza
La decorrenza della pensione di vecchiaia è
stabilita dal 1° giorno del mese successivo al contestuale verificarsi
dei requisiti di età e contribuzione indipendentemente dal
momento in cui viene presentata la relativa domanda.
Ciò vuol dire che, ad esempio, un iscritto dal 1° gennaio
1996, che compie il 65° anno in data 15 giugno 2003 riceverà
la pensione di vecchiaia dal 1° luglio 2003.
Laddove la presentazione della relativa domanda avvenga nel successivo
mese di novembre la liquidazione della pensione spettante avverrà
sempre a far tempo dalla data di decorrenza.
I supplementi di pensione
Come accennato in precedenza, i contributi versati all’ente
per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia,
danno titolo ad un supplemento di pensione che può
essere richiesto per la prima volta dopo due anni dalla decorrenza
della pensione e, successivamente, dopo ulteriori due anni dal precedente
supplemento e così via.
La pensione di inabilita’
Per ottenere la pensione di inabilità è necessario
che l’iscritto (inteso come soggetto che ha in atto l’iscrizione
all’ente) sia in possesso di un requisito contributivo
e di un requisito sanitario.
Requisito contributivo
5 anni in tutta la vita assicurativa, di cui almeno tre anni
nei cinque anni precedenti la data della domanda di pensione.
Requisito sanitario
Assoluta e permanente impossibilità
di svolgere qualsiasi attività lavorativa, a causa di infermità
fisico o mentale
(inabilità al 100%).
Decorrenza
La decorrenza della pensione di inabilità
è dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione
della relativa domanda a ricezione della quale l’Ente potrà
avviare le fasi dell’accertamento
Modalità di accertamento
L’inabilità è accertata
con le modalità previste dal regolamento
appositamente adottato dal Consiglio di amministrazione dell’ENPAP.
Note sulla pensione di inabilità
La pensione di inabilità è incompatibile
con il mantenimento dell’iscrizione all’albo
professionale;
La pensione d’inabilità è reversibile
ai superstiti.
La pensione d’inabilità non è
cumulabile con la rendita vitalizia INAIL riconosciuta
per lo stesso evento invalidante.
L’Ente ha diritto a rivalersi sull’autore
del danno che ha causato l’inabilità, e può
revocare la pensione qualora per l’evento che ha determinato
l’inabilità all’iscritto sia stato integralmente
risarcito dal responsabile del danno.
La pensione
di invalidità
Anche per l’ottenimento della pensione di invalidità,
il richiedente, purché sia iscritto all’ente al momento
della domanda, deve essere in possesso di un requisito contributivo
e di un requisito sanitario.
Requisito contributivo
5 anni di contributi in tutta la vita assicurativa di cui almeno
3 nei cinque anni precedenti la data della domanda di pensione.
Requisito sanitario
Riduzione permanente, a meno di un terzo, della capacità
di lavoro, in relazione all’attività di Psicologo
per infermità fisica o mentale. (invalidità
del 66,6%).
Decorrenza
La decorrenza della pensione di invalidità è
dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione
della relativa domanda a ricezione della quale l’Ente potrà
avviare le fasi dell’accertamento.
Modalità di accertamento
L’invalidità è accertata con
le modalità previste dallo specifico regolamento
adottato dal Consiglio di amministrazione dell’ENPAP
Note sulla pensione di
invalidità
Al compimento dell’età pensionabile, l’iscritto
può richiedere la trasformazione dell’assegno
di invalidità, in presenza dei requisiti contributivi,
in pensione di vecchiaia. In caso contrario viene mantenuto
in pagamento l’assegno d’invalidità.
La pensione d’invalidità non è
cumulabile con la rendita vitalizia INAIL riconosciuta
per lo stesso evento invalidante.
L’Ente ha diritto a rivalersi sull’autore
del danno che ha causato l’inabilità, e può
revocare la pensione qualora per l’evento che ha determinato
l’inabilità all’iscritto sia stato integralmente
risarcito dal responsabile del danno.
I trattamenti ai superstiti
La tutela previdenziale dell’ENPAP si estende anche ai
familiari dell’iscritto. Infatti in caso di decesso dell’assicurato
o del pensionato, i relativi superstiti hanno diritto, al verificarsi
di specifiche condizioni, ad un trattamento economico che a seconda
dei casi può essere:
Pensione di reversibilità:
quando il defunto era già titolare di pensione diretta
(vecchiaia, invalidità, inabilità).
Pensione indiretta:
quando il pensionato al momento del decesso non era titolare
di pensione ma aveva i requisiti per la pensione di vecchiaia,
oppure 5 anni di contributi, di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni.
Decorrenza
La decorrenza della pensioni ai superstiti è dal 1°
giorno del mese successivo al decesso.
Restituzione dei contributi
Solo quando non sussistono i requisiti contributivi necessari per
maturare il diritto ad una pensione, l’Ente può provvedere
alla restituzione del montante maturato.
Tale restituzione può essere disposta in favore dell’iscritto
(o dei relativi superstiti in caso di premorienza) quando al 65°
anno di età, ovvero all’atto del decesso, non sia stato
raggiunto il previsto periodo minimo di versamento
(ad esempio 5 anni per la pensione di vecchiaia).
A chi spetta la pensione o la
restituzione in caso di premorienza dell’Iscritto
Al coniuge, anche se separato.
Se però la separazione è con "addebito"
(vale a dire per colpa), avrà diritto alla pensione solo
nel caso in cui risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito
dal Tribunale.
Ai figli e ai soggetti equiparati ai figli legittimi
o legittimati, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
minori di 18 anni di età;
studenti di scuola media o professionale, a carico del genitore
che non svolgano attività lavorativa, di età compresa
tra i 18 e i 21 anni.
studenti universitari, a carico del genitore che non svolgono
attività lavorativa, per tutta la durata del corso legale
di laurea e comunque non oltre i 26 anni di età;
inabili di qualunque età e a carico del genitore alla
data del decesso.
Ai genitori (in mancanza del coniuge e dei figli) a
condizione che abbiano almeno 65 anni di età, non siano titolari
di pensione diretta o indiretta, siano a carico dell’iscritto
alla data del decesso.
Ai fratelli e sorelle (in mancanza del coniuge, dei figli
e dei genitori) a condizione che siano celibi o nubili,
inabili al lavoro, anche se di età inferiore ai 18 anni,
non titolari di pensione diretta o indiretta a carico dell’iscritto
deceduto.
La misura della pensione ai superstiti
La pensione viene liquidata in misura percentuale che varia in rapporto
al numero e al grado di parentela dei beneficiari come sopra individuati.
Le percentuali vengono applicate sull’importo spettante all’assicurato
alla data del decesso.
In presenza del coniuge
e figli
Se hanno diritto a pensione
solo i figli
Se hanno diritto
a pensione
i genitori
Se hanno diritto alla pensione
i fratelli o sorelle
60% al coniuge
80% al coniuge e un figlio
100% al coniuge e due figli
70% al figlio unico se manca
il coniuge
40% a ciascuno dei figli in mancanza
del coniuge
100% tre o più figli
15% un genitore
30% due genitori
15% per ciascuno dei fratelli
o sorelle superstiti.
IL
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
NEL “SISTEMA CONTRIBUTIVO”
Modalità di calcolo delle
prestazioni
La determinazione dell’importo della pensione con il sistema
contributivo si basa sul montante individuale
che è costituito dagli accantonamenti dei contributi soggettivi
annuali e dalle rivalutazioni applicate.
Per ogni anno di iscrizione, infatti, viene accantonata una somma
pari al contributo soggettivo versato dall’iscritto in base
al reddito imponibile.
Alla fine dell’anno il capitale versato viene rivalutato in
base alla variazione media del Prodotto Interno Lordo (PIL) del quinquennio
precedente l’anno da rivalutare (tasso di capitalizzazione).
All’atto della liquidazione della pensione, il montante contributivo
individuale, così ottenuto, viene moltiplicato per il coefficiente
di trasformazione, che aumenta in funzione dell’età
di pensionamento, in parte riportati nella successiva tabella
A.
Poiché per gli iscritti
all’ENPAP si può verificare la presenza di versamenti
soggettivi in percentuale superiore al 10% (si veda, ad esempio
il caso di coloro che optano per il 14%) il Consiglio di amministrazione
dell’Ente ha ritenuto di dover adottare la seguente
modifica del citato art. 15, approvata da parte dei Ministeri
competenti.
“L’aliquota di computo da riconoscere
per il calcolo della pensione è pari alla percentuale
di contribuzione soggettiva versata tempo per tempo dall’iscritto
ai sensi degli artt. 3, commi 1 e 1 bis, e 4 bis del Regolamento
di previdenza”
La finalità di tale modifica è di garantire
l’esatta corrispondenza tra quanto versato annualmente
come contributo soggettivo e quanto viene riconosciuto per
il calcolo della pensione e, conseguentemente, la diretta
proporzionalità tra versamenti e prestazioni.
Il massimale contributivo
La contribuzione utile per la determinazione della pensione annua,
liquidata con il sistema contributivo, è vincolata ad un massimale
annuo di imponibile oltre il quale l’iscritto non può
versare il contributo soggettivo. Tale limite è fissato annualmente
come indicato nella successiva tabella B.
TABELLA A:
coefficienti di trasformazione dei montanti in base all’età
dell’iscritto al momento della decorrenza della pensione
Età
Coefficiente
di Trasformazione
Età
Coefficiente
di Trasformazione
57
4,720%
66
6,379%
58
4,860%
67
6,640%
59
5,006%
68
6,927%
60
5,163%
69
7,232%
61
5,334%
70
7,563%
62
5,514%
71
7,924%
63
5,706%
72
8,319%
64
5,911%
73
8,750%
65
6,136%
74
9,227%
TABELLA B:
massimali annuali per il calcolo delle contribuzioni e delle
prestazioni collegate
Il servizio,
attivo dalle ore 9.00
alle ore 18.00,
è raggiungibile da tutti i numeri nazionali di rete fissa.
Per le chiamate da rete mobile o dall’estero
contattare il numero 06/97748666