Approvate le modifiche al Regolamento di
previdenza.
I Ministeri vigilanti hanno approvato le modifiche al Regolamento
di previdenza disposte dall'Ente riguardanti prevalentemente
una riduzione degli aspetti sanzionatori
Per consentire una immediata comparazione, vengono di
seguito riportati i soli articoli modificati del Regolamento di previdenza
unitamente al testo precedentemente vigente. Ancorché l’approvazione
da parte dei Ministeri vigilanti sia avvenuta in data 28/07/2004,
la decorrenza delle modifiche, ove non diversamente previsto, è
stabilita dal 1° gennaio 2004.
TESTO
PRECEDENTE
TESTO
VIGENTE
Articolo 1 Iscritti all’Ente
1. Gli psicologi iscritti agli Albi degli Ordini regionali e
provinciali i quali esercitano attività autonoma di libera
professione senza vincolo di subordinazione, ancorché
svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato,
sono obbligatoriamente iscritti all’Ente di previdenza
pensionistica per la categoria degli Psicologi, istituito ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n.
103/96, appresso denominato «Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per gli Psicologi».
2. L’obbligo di iscrizione insorge quando vi sia il conseguimento
di reddito di attività professionale di qualsiasi tipo
le cui prestazioni richiedano l’iscrizione all’Albo
professionale.
3. Sono obbligatoriamente iscritti all’Ente di previdenza,
di cui al comma 1, anche gli psicologi che esercitino l’attività
autonoma di libera professione nella forma di collaborazione
coordinata e continuativa.
4. I professionisti iscritti agli Albi degli Ordini regionali
e provinciali che abbiano già compiuto il sessantacinquesimo
anno di età sono iscritti all’Ente ai soli fini
della applicazione delle disposizioni sulla contribuzione integrativa
con esonero integrale dalla contribuzione soggettiva; per l’anno
in cui si compie il sessantacinquesimo anno di età, la
contribuzione soggettiva sarà dovuta in applicazione
del criterio dettato dal successivo art. 5. È fatto
salvo il diritto di rimanere iscritti o iscriversi all’Ente
anche ai fini della contribuzione soggettiva.
1. Gli psicologi iscritti agli Albi degli Ordini
regionali e provinciali, nelle Sezioni A e B, i quali
esercitano attività autonoma di libera professione senza
vincolo di subordinazione, ancorché svolgano
contemporaneamente attività di lavoro subordinato, sono
obbligatoriamente iscritti all’Ente di previdenza pensionistica
per la categoria degli Psicologi, istituito ai sensi dell’art.
3, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 103/96, appresso denominato
«Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi».
5. Non comportano la perdita dell’anzianità di
iscrizione i periodi di inattività professionale, purché
sia mantenuta l’iscrizione all’Ordine e siano versati
all’Ente i relativi contributi soggettivi ed integrativi
minimi, nonché di maternità. L’iscritto
che per un anno non abbia prodotto reddito professionale può,
in sede di comunicazione annuale di cui al successivo art. 11,
comma 1, richiedere la cancellazione dall’Ente con decorrenza
dal 1 gennaio successivo a quello in cui non si è prodotto
reddito.
6. Non comportano soluzione di continuità nell’iscrizione,
anche in assenza di versamento di contributi e purché
sia mantenuta l’iscrizione all’Ordine, i periodi
di inattività professionale per l’intero anno di
riferimento dovuti ad inabilità, debitamente provata,
per malattia, maternità o altre cause previste dalla
normativa vi gente.
7. È inefficace a tutti gli effetti l’iscrizione
al l’Ente di coloro che non siano iscritti all’Albo
o la cui iscrizione sia nulla o sia stata annullata. In tal
caso i contributi di cui al capo secondo eventualmente versati
devono essere restituiti dall’Ente senza interessi.
8. La cancellazione ovvero la radiazione dall’Ordine comporta
la perdita del diritto di iscrizione all’Ente.
9. I soggetti iscritti anche in altri albi professionali che
intendono esercitare la facoltà di non iscrizione all’Ente
devono presentare apposita dichiarazione con firma autenticata
ai sensi di legge.
… L’iscritto che per un anno solare
non produce reddito professionale può chiedere, entro
il 31 dicembre dell’anno di riferimento, la cancellazione
dall’Ente con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso
anno, a condizione che il professionista non abbia goduto
nello stesso periodo di prestazioni assistenziali erogate
dall’Ente.
9. I soggetti iscritti anche in altri albi professionali,
i cui redditi da attività autonoma sono legittimamente
assoggettati a contribuzione in favore di altra cassa professionale,
che intendono esercitare la facoltà di non iscrizione
all’Ente devono presentare apposita dichiarazione
sottoscritta ai sensi di legge.
Articolo 2 Modalità di iscrizione all’Ente
1. Ai fini dell’iscrizione all’Ente, i soggetti
di cui all’art. 1, commi 1 e 3, sono tenuti a presentare
i seguenti documenti:
a) certificato di nascita
b) certificato di residenza
c ) stato di famiglia
d) codice fiscale
e) certificato di iscrizione all’OrdineIn luogo dei documenti
di cui ai punti a, b, c, d, e, potrà presentarsi dichiarazione
sostitutiva ai sensi della Legge 4/01/1968, n. 15.Si dovrà
inoltre presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
sopraccitata Legge, attestante la data di conseguimento di reddito
di cui al precedente art. 1, comma 2».
2. L’iscrizione deve essere effettuata entro 60 giorni
dalla insorgenza dei requisiti.
2bis. L’omessa iscrizione all’Ente entro i termini
previsti dall’art. 2, comma 2, comporta l’applicazione
di una sanzione pari ad un quinto del contributo soggettivo
minimo di cui all’art. 3, comma 1, per l’anno di
riferimento. Tale sanzione viene ridotta ad un decimo del contributo
soggettivo minimo ove l’iscrizione intervenga entro il
30 marzo dell’anno successivo alla data di insorgenza
dei requisiti, ferma restando l’applicabilità del
sistema sanzionatorio previsto dai successivi articoli 10 e
11.
3. In sede di prima applicazione la certificazione di iscrizione
all’Ordine si acquisisce direttamente dagli Ordini regionali
e provinciali.
2. L’iscrizione deve essere effettuata entro
90 giorni dalla insorgenza dei requisiti.
2bis. L’omessa iscrizione all’Ente entro i termini
previsti dall’art. 2, comma 2, comporta l’applicazione
di una sanzione pari ad un quinto del contributo soggettivo
minimo di cui all’art. 3, comma 1, per l’anno
di riferimento. Tale sanzione viene ridotta a 20 euro
ove l’iscrizione intervenga entro il 30 marzo dell’anno
successivo alla data di insorgenza dei requisiti, ferma restando
l’applicabilità del sistema sanzionatorio previsto
dai successivi articoli 10 e 11.
3. La certificazione di iscrizione o cancellazione
dall’Ordine si acquisisce direttamente dagli Ordini
regionali e provinciali.
CAPO SECONDO CONTRIBUTI
Articolo 3 Contributo soggettivo obbligatorio
1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni
iscritto di cui all’art. 1 è pari ad una percentuale
di non meno del 10% del reddito professionale netto di lavoro
autonomo svolto anche sotto forma di collaborazione coordinata
e continuativa, così come definito al precedente art.
1, commi 1 e 3, prodotto nell’anno e risultante dalla
relativa dichiarazione dei redditi, nonché dalle eventuali
successive definizioni ai fini dell’IRPEF secondo il disposto
dell’art. 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive
modificazioni ed integrazioni.
1bis. Nel rispetto della contribuzione percentuale soggettiva
minima, il contributo obbligatorio dovuto all’Ente è
commisurato alla percentuale del 10%, ovvero del 14%, sulla
base dell’opzione dell’iscritto, che va espressa
ogni anno contestualmente alla dichiarazione di cui al successivo
art. 11, comma 1, del presente Regolamento ed ha validità
solo per l’anno di riferimento della predetta dichiarazione.
2. Il reddito di cui al comma 1 sottoposto a contributo non
può, comunque, essere superiore al massimale previsto
dall’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/95 ed eventuali
successive modificazioni, ed è annualmente rivalutato
sulla base della variazione annua corrispondente all’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
così come calcolato dall’ISTAT.
3. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire
1.500.000 (unmilionecinquecentomila).
Su richiesta documentata dell’interessato il contributo
minimo è ridotto del 50% per gli iscritti di cui all’art.
1, comma 2, del D. Lgs. n.103/96, anche in caso di rapporto
di lavoro part-time.
3bis. Per gli ultracinquantasettenni titolari di pensione erogata
da altro ente di gestione previdenziale obbligatoria, il contributo
minimo di cui al precedente comma è ridotto nella misura
del 50% su istanza documentata dell’interessato.
Per l’anno di decorrenza della pensione trova applicazione,
in relazione al versamento della contribuzione soggettiva, il
criterio di frazionabilità di cui al successivo art.
5.
4. Per coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art.1,
comma 6, per almeno sei mesi nel corso dell’anno solare,
il contributo minimo di cui al precedente comma è ridotto
nella misura del 50 per cento, su istanza documentata dell’interessato.
5. Per coloro che siano iscritti all’Ordine da non oltre
tre anni ed effettivamente esercitino l’attività
professionale, il contributo minimo è ridotto ad un terzo,
su istanza documentata dell’interessato. Entro tre anni
dal superamento del primo triennio, è consentito all’interessato
che si sia avvalso della facoltà di cui al presente comma
di integrare il contributo minimo versato in misura ridotta
per i primi tre anni, alle condizioni che saranno stabilite
tempo per tempo dal Consiglio di amministrazione.
5bis. Per gli iscritti all’Ente che abbiano conseguito
nel corso dell’anno un reddito netto di lavoro autonomo,
anche sotto forma di prestazione coordinata e continuativa,
derivante dall’esercizio di attività professionale
di cui al precedente art. 1, comma 2, inferiore al doppio del
contributo soggettivo minimo di cui al comma 3 del presente
articolo, il contributo soggettivo minimo è ridotto,
su istanza documentata dell’interessato, ad un quinto.
È consentito all’interessato che si avvalga
della facoltà di cui al presente comma, di integrare
il contributo minimo versato in misura ridotta alle condizioni
che saranno stabilite tempo per tempo dal Consiglio di amministrazione.
6. I contributi soggettivi obbligatori sono deducibili ai fini
dell’imposizione diretta.
3. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di 780,00
euro (settecentottanta/00). Su richiesta documentata
dell’interessato il contributo minimo è ridotto
del 50% per gli iscritti di cui all’art. 1, comma 2,
del D. Lgs. n.103/96, anche in caso di rapporto di lavoro
part-time.
4. Per coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art.1,
comma 6, per almeno sei mesi nel corso dell’anno solare,
il contributo minimo di cui al precedente comma è ridotto
nella misura del 50%, su istanza documentata
dell’interessato.
Articolo 4 Contributo integrativo
1. Gli iscritti all’Ente devono applicare una maggiorazione
percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a
formare il reddito imponibile dell’attività professionale,
anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa,
e devono versare all’Ente il relativo ammontare indipendentemente
dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.
La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest’ultimo.
2. La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è
fissata nella misura del due per cento ed è riscossa
direttamente dall’iscritto medesimo contestualmente alla
percezione del corrispettivo, previa evidenziazione del relativo
importo sul documento fiscale.
3. La maggiorazione percentuale e la base imponibile di cui
al comma 1 si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi
all’esercizio dell’attività professionale
autonoma.
4. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta
di acconto IRPEF e non concorre alla formazione del reddito
imponibile. È soggetto ad IVA.
5. I soggetti di cui al comma 1 sono annualmente tenuti a versare,
come contributo integrativo obbligatorio minimo, un importo
pari a lire 120.000 (centoventimila).
6. In caso di fattura emessa da studio associato comprendente
un iscritto all’ente, la fattura evidenzia l’importo
di maggiorazione riferibile all’iscritto medesimo da versare
all’Ente.
7. È esente da maggiorazione di cui al presente articolo,
la fattura emessa da un iscritto verso altro iscritto all’Ente
nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento
di un risultato unitario, e sempre che il contributo integrativo
sia stato comunque applicato sull’intero corrispettivo
dell’incarico unitario.
Articolo 4bis Contribuzione dovuta dagli iscritti
titolari di rapporto di convenzione
1. L’obbligo contributivo di cui ai precedenti artt. 3
e 4 viene assolto anche mediante la contribuzione complessivamente
versata direttamente all’Ente da istituzioni ed enti pubblici
e privati che, in via convenzionale, in applicazione di accordi
collettivi nazionali, assumono l’obbligo di contribuire,
nell’ambito del rapporto di collaborazione anche mediante
trattenuta sul corrispettivo, per conto e nell’interesse
di iscritto convenzionato, con decorrenza dalla data di applicazione
delle norme contrattuali che regolino tale aspetto dei rapporti
tra le istituzioni ed enti medesimi e l’iscritto. L’eventuale
eccedenza di contributo, rispetto alla misura mini ma di cui
al precedente art. 3, resta accreditata sul conto dell’iscritto.
I contributi riferibili ad importi corrisposti a titolo di compensi
arretrati, derivanti dall’applicazione di accordi collettivi
di lavoro di cui al precedente capoverso, vengono imputati sul
conto dell’iscritto, indipendentemente dall’esercizio
dell’opzione di cui all’art. 3, comma 1 bis, con
riferimento all’anno nel quale sono stati percepiti, senza
che gli stessi costituiscano base per il calcolo dell’acconto
di cui al successivo art. 7, comma 1.
2. Fino a quando non interverranno i necessari chiarimenti sull’applicazione
dell’art. 23 del DPR n. 458/98, ovvero verrà stipulato
un nuovo Accordo Collettivo Nazionale, gli importi che pervengono
all’Ente da parte di aziende od enti a titolo di contribuzione
previdenziale, verranno accreditati sulla posizione individuale
dell’iscritto, previa deduzione dell’importo corrispondente
della contribuzione integrativa. In caso di incapienza della
contribuzione così versata rispetto al coacervo del reddito
professionale netto, ovvero dei corrispettivi lordi, percepiti
dall’iscritto, questi dovrà provvedere al versamento
di quanto dovuto con l’applicazione dei soli interessi
per ritardato pagamento calcolati ad un tasso annuo equivalente
a quello di capitalizzazione dei montanti contributivi degli
iscritti per ciascun anno solare, con decorrenza dal giorno
posteriore all’ultimo utile per il previsto pagamento
e fino a quello dell’effettivo versamento; i termini per
l’applicazione delle sanzioni, di cui al comma 3 dell’art.
10, decorreranno invece dalla data di ricezione da parte dell’interessato
della richiesta di versamento compensativo.
5. I soggetti di cui al comma 1 sono annualmente tenuti a
versare, come contributo integrativo obbligatorio minimo,
un importo pari a 60 euro (sessanta/00). Il contributo
obbligatorio minimo per gli iscritti ultrasessantacinquenni
è ridotto alla metà.
3. Gli iscritti titolari di rapporti convenzionali
ai sensi degli accordi collettivi nazionali vigenti nelle
aziende sanitarie e ospedaliere che cessano dal rapporto convenzionale,
non sono tenuti al versamento dell’acconto nell’anno
in cui si realizza la cessazione del predetto rapporto di
lavoro, salvo che non esercitino la libera professione di
psicologo anche ad altro titolo per il quale sono tenuti al
versamento relativamente agli importi dichiarati per tale
attività.
4. l versamenti da parte degli Enti competenti, in favore
di soggetti non più iscritti all’Enpap di cui
al punto 3, riferiti a precedenti periodi di vigenza del rapporto
convenzionale, non danno luogo all’obbligo di nuova
iscrizione, per tale titolo, per i soggetti interessati.
5. Considerata la eccezionalità della previsione normativa
dei professionisti convenzionati, le cui modalità contributive
sono fissate da Accordi Collettivi, le somme corrisposte dai
datori di lavoro a partire dal 1996 sono imputate sulle singole
posizioni previdenziali con diritto alla rivalutazione a decorrere
esclusivamente dall’anno di versamento. I ritardati
versamenti saranno evidenziati sugli estratti conto annuali
per permettere agli iscritti eventuali azioni di rivalsa nei
confronti del datore di lavoro.
Articolo 7 Pagamento dei contributi
1. I contributi minimi di cui agli articoli 3, commi 3, 4
e 5, e 4, comma 5, ovvero il sessanta per cento di quanto
versato complessivamente per l’anno precedente, se superiore
ai contributi minimi di cui sopra, sono pagati con versamento
a mezzo conto corrente postale o bancario entro il 30 novembre
di ogni anno. Coloro che si cancellino dall’Ente, ai
sensi dell’art. 1 comma 5, ed i soggetti di cui all’art.
3 comma 5 bis, sono comunque tenuti al versamento dei contributi
minimi soggettivo, nella misura prescritta da tale ultima
norma, ed integrativo. Per l’anno in cui si compie il
sessantacinquesimo anno di età, la contribuzione soggettiva
da versare ai sensi del comma 1 primo periodo del presente
articolo, sarà pari al 60% di quanto dovuto in applicazione
del criterio dettato dall’art. 5.
I soggetti di cui all’art. 1 comma 6 non sono obbligati,
per l’anno di riferimento, al versamento dell’acconto.
L’iscritto, qualora per l’anno precedente abbia
versato a saldo i contributi esercitando l’opzione per
la maggiore aliquota rispetto a quella minima prevista dall’art.
3, comma 1, deve comunque calcolare il 60%, di cui al primo
capoverso, sulla aliquota minima, pari al 10 %.
2. Le maggiori somme rispetto a quanto indicato al comma 1,
in quanto dovute, anche a seguito del l’esercizio dell’opzione
di cui all’art. 3, comma 1 bis, sono versate integralmente
a mezzo di conto corrente postale o bancario, arrotondando
i versamenti alle 1.000 lire più vicine, contestualmente
alla comunicazione annuale di cui all’art. 11, per l’intero
importo dovuto sul reddito di lavoro professionale autonomo,
anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa,
risultante dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti
definitivi. Ulteriori modalità di effettuazione del
pagamento dei contributi potranno essere fissate dal Consiglio
di amministrazione. Qualora i versamenti di cui al comma 1
risultino superiori ai contributi dovuti a saldo, l’iscritto
ha facoltà di richiederne la restituzione ovvero di
riportarli come anticipo per l’anno successivo.
3. Per l’anno 1996, i soggetti di cui all’art.
1 sono tenuti a comunicare all’Ente, entro il termine
di cui all’art. 11 ed ai fini dell’apertura della
posizione previdenziale personale, la tipologia della propria
attività professionale autonoma, i propri dati anagrafici,
il numero di codice fiscale ed il proprio domicilio. Nel caso
di inizio dell’attività lavorativa posteriore
al termine di cui all’art. 11, la comunicazione andrà
effettuata entro 30 giorni da tale inizio.
4. L’Ente provvede anche mediante convenzione con primarie
istituzioni finanziarie alla riscossione dei contributi soggettivi
ed integrativi minimi e, in genere, alla riscossione dei contributi
insoluti, delle somme, sanzioni ed interessi di cui al presente
Titolo, avvalendosi delle procedure ingiuntive ed esecutive
di legge.
5. Ai fini della riscossione l’Ente potrà in
ogni tempo avvalersi della conoscenza degli imponibili comunque
legittimamente acquisita.
6. I tempi e i modi di pagamento e di riscossione possono
essere modificati con effetto dal 1° gennaio dell’anno
successivo, previa delibera del Consiglio di amministrazione
dell’Ente, ed approvazione da parte delle autorità
competenti.
7. I contributi minimi ed a percentuale, soggettivi ed integrativi,
sono dovuti rispettivamente dal 1 gennaio 1996 e dal 17 marzo
1996. Per il 1996 il contributo integrativo minimo è
di lire 90.000.
8. Il pagamento dei contributi soggettivi ed integrativi può
essere effettuato per conto dell’iscritto all’Ente
da istituzioni pubbliche o private in presenza di specifiche
norme contrattuali che regolino tale aspetto dei rapporti
tra le istituzioni medesime e l’iscritto all’Ente.
L’obbligo contributivo resta comunque a carico dell’iscritto.
…Gli iscritti ultrasessantacinquenni sono esonerati
dal versamento dell’acconto, anche se nell’anno
precedente si sono avvalsi della possibilità prevista
dall’art. 1, comma 4, di corrispondere facoltativamente
la contribuzione soggettiva dopo il sessantacinquesimo anno
di età.
I soggetti di cui all’art. 1 comma 6, nonché
gli eredi degli iscritti deceduti limitatamente all’anno
in cui è intervenuto il decesso, non sono
obbligati, per l’anno di riferimento, al versamento
dell’acconto.
2. Le maggiori somme rispetto a quanto indicato al comma
1, in quanto dovute, anche a seguito del l’esercizio
dell’opzione di cui all’art. 3, comma 1 bis, sono
versate integralmente a mezzo di conto corrente postale o
bancario, arrotondando i versamenti all’euro
più vicino, contestualmente alla comunicazione
annuale di cui all’art. 11, per l’intero importo
dovuto sul reddito di lavoro professionale autonomo, anche
sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, risultante
dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
Ulteriori modalità di effettuazione del pagamento dei
contributi potranno essere fissate dal Consiglio di amministrazione. Qualora i versamenti di cui al comma 1 risultino superiori
ai contributi dovuti a saldo, l’iscritto ha facoltà
di richiederne la restituzione; in caso contrario l’Ente
provvede a riportarli come anticipo sulle somme dovute per
l’anno successivo.
CAPO TERZO DELLE COMUNICAZIONI E DELLE SANZIONI
Articolo 11 Obbligo di comunicazione del reddito professionale
e sanzioni nei casi di omessa, ritardata, o infedele comunicazione
1. Tutti i soggetti di cui all’art. 1 devono annualmente
comunicare all’Ente con lettera raccomandata, da inviare
entro la fine del mese successivo alla scadenza del termine
previsto per il pagamento, in unica soluzione, del saldo IRPEF
l’ammontare del reddito professionale netto di lavoro
autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e
continuativa, dichiarato ai fini IRPEF per l’anno di
riferimento. La comunicazione deve essere presentata anche
se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono
negative e deve contenere l’indicazione del codice fiscale
nonché quella relativa allo stato di famiglia.
2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche
gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell’anno
di riferimento con l’indicazione dell’anno e dell’imponibile
IRPEF definito, l’imponibile complessivo ai fini IRPEF
per l’anno di riferimento e, qualora esistente, il volume
di affari ai fini dell’IVA.
3. In caso di morte dell’iscritto, la comunicazione
di cui al primo comma relativo all’anno del decesso
deve essere presentata dagli eredi entro quattro mesi dalla
scadenza a carico dei medesimi per la presentazione della
dichiarazione dei redditi. Relativamente ad altre annualità
anteriori al decesso, la comunicazione dovrà essere
inoltrata dagli eredi entro quattro mesi dalla data in cui
ne ricevono richiesta da parte del l’Ente.
4. L’omessa, la ritardata o infedele comunicazione di
cui ai commi precedenti comporta di per sé l’applicazione
di una sanzione pari a metà del contributo soggettivo
minimo per l’anno di riferimento. Tale sanzione viene
dimezzata se la comunicazione o la rettifica intervengono
entro 60 giorni dalla scadenza del termine.
5. Le comunicazioni devono essere redatte obbligatoriamente
avvalendosi dei moduli predisposti dall’Ente.
6. I Consigli degli Ordini devono comunicare all’Ente,
entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, le variazioni
intervenute agli Albi professionali relativamente al semestre
precedente.
7. L’Ente ha la facoltà di esigere dall’iscritto
e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all’atto
della domanda di pensione, la documentazione necessaria a
comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate
all’Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi, limitatamente
agli ultimi cinque anni.
4. L’omessa, la ritardata o infedele (per difetto)
comunicazione che dia luogo a maggiore contribuzione di cui
ai commi precedenti comporta di per sé l’applicazione
di una sanzione pari a 10,00 euro ove il ritardo sia contenuto
entro i sette giorni successivi alla scadenza e a 50,00 euro
ove il ritardo ricada tra l’ottavo ed il novantesimo
giorno successivo alla scadenza. Oltre il novantesimo giorno
viene applicata una sanzione pari a un quinto del contributo
soggettivo minimo.
8. L’Ente ha diritto in ogni momento di ottenere
dai competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria,
nonché dagli altri Enti previdenziali che gestiscono
contributi obbligatori, le informazioni relative alle dichiarazioni
di tutti gli psicologi iscritti agli Ordini professionali
ai quali non è fatto divieto di svolgere la libera
professione, nonché dei pensionati e cancellati dall’Enpap.
CAPO QUINTO CONTRIBUTI VOLONTARI, RISCATTO E CUMULO
Articolo 27 Contribuzione volontaria
1. L’iscritto di cui all’art. 1 qualora cessi l’attività
lavorativa autonoma che ha dato luogo all’obbligo dell’iscrizione,
può conseguire il requisito contributivo per il diritto
a pensione mediante il versamento di contributi volontari all’Ente.
2 . A tal fine l’iscritto deve presentare domanda di autorizzazione
all’Ente, il cui accoglimento è subordinato alla
conservazione dell’iscrizione all’Albo.
3. Tale facoltà è concessa purché l’iscritto
possa far valere almeno un contributo annuale obbligatorio nel
quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno
tre contributi annuali obbligatori qualunque sia l’epoca
del versamento.
4. L’iscritto che si avvale di tale facoltà deve
corrispondere il contributo soggettivo obbligatorio di cui all’art.
3 del presente Regolamento, maggiorato del contributo integrativo
di cui al successivo art. 4, nell’importo pari all’ultima
contribuzione obbligatoria versata alla gestione separata, entro
il 31 dicembre di ciascun anno.
5. Il contributo soggettivo di cui al precedente comma è
annualmente rivalutato in base alla variazione annua corrispondente
all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, calcolato dall’ISTAT.
6. L’iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria, ove
interrompa il versamento dei contributi, può riprenderlo
entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza prevista
per il versamento dell’ultimo contributo dovuto, maggiorandolo
degli interessi di mora al tasso legale.
4. L’iscritto che si avvale di tale facoltà deve
corrispondere il contributo soggettivo maggiorato del
contributo integrativo nella misura dei rispettivi minimi, nonché
del contributo di maternità di cui all’art. 30.
CAPO SESTO INDENNITÀ DI MATERNITÀ
Articolo 30 Destinazione e misura
dell’indennità
1. Agli iscritti di sesso femminile è corrisposta,
con decorrenza dal 1° gennaio 1997, anno di costituzione
dell’Ente, una indennità di maternità
nella misura, termini e modalità previsti dalla legge
11 dicembre 1990, n.379.
2. Alla copertura degli oneri riguardanti il trattamento di
maternità si provvede con un contributo annuo nella
misura vigente tempo per tempo a carico di ogni iscritto all’Ente,
da versare a mezzo c/c postale o bancario entro il 30 novembre
di ogni anno».
3. Al fine di assicurare l’equilibrio della gestione
di cui al precedente comma, il Consiglio di amministrazione
adotterà i provvedimenti necessari, secondo quanto
previsto dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379.
4. I contributi obbligatori di cui al comma 2 sono
deducibili ai fini dell’imposizione diretta.
TABELLA A (Art.
14, comma 1)
Coefficienti di trasformazione
Il servizio,
attivo dalle ore 9.00
alle ore 18.00,
è raggiungibile da tutti i numeri nazionali di rete fissa.
Per le chiamate da rete mobile o dall’estero
contattare il numero 06/97748666