Stralcio
degli articoli 70 e 71 del testo unico sulla tutela e sul sostegno
della maternità e paternità
(decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)
modificato dalla Legge 15 ottobre 2003, n. 289 (G.U. serie generale
n. 251 del 28-10-2003) TESTO IN VIGORE
DAL: 29/10/2003
(le modifiche rispetto al precedente testo sono evidenziate
in grassetto)
Capo XII - Libere professioniste
Art. 70
Indennità di maternità per le libere professioniste
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1 [45])
1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza
e assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo
unico, è corrisposta un’indennità di maternità
per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi
successivi alla stessa.
2. L’indennità di cui al comma 1 viene corrisposta
in misura pari all’80 per cento di cinque dodicesimi
del solo reddito percepito e denunciato ai fini fiscali
come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista
nel secondo anno precedente a quello dell’evento.
3. In ogni caso l’indennità di cui al comma
1 non può essere inferiore a cinque mensilità
di retribuzione calcolata nella misura pari all’80 per
cento del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo
1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 [44], convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537,
e successive modificazioni, nella misura risultante, per la
qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti
ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.
3 bis. L’indennità di cui al comma 1
non può essere superiore a cinque volte l’importo
minimo derivante dall’applicazione del comma 3, ferma
restando la potestà di ogni singola Cassa di stabilire,
con delibera del Consiglo di amministrazione, soggetta ad
approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
un importo massimo più elevato, tenuto conto delle
capacità reddituali e contributive della categoria
professionale e della compatibilità con gli equilibri
finanziari dell’ente.
Art. 71
Termini e modalità della domanda (legge 11 dicembre
1990, n. 379, art. 2 [45])
1. L’indennità di cui all’articolo 70
è corrisposta, indipendentemente dall’effettiva
astensione dall’attività, dalla competente cassa
di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, a
seguito di apposita domanda presentata dall’interessata
a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro
il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.
2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato
medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella
presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 [17], attestante l’inesistenza del diritto
alle indennità di maternità di cui al Capo III
e al Capo XI.
3. L’indennità di maternità spetta in
misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del
sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi
spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli 4,
5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194 [16].
4. Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti provvedono d’ufficio agli accertamenti
amministrativi necessari. |