Lettera del Presidente agli iscritti: come comportarsi in caso di illegittima richiesta di contributi da parte dell’INPS
 
Estratto conto 2010: inviato a tutti i Colleghi l’aggiornamento della posizione contributiva individuale
 
Interventi di sostegno per i Colleghi abruzzesi colpiti dal terremoto: accolte ulteriori 14 richieste di contributo
 
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3 Ottobre 2011
Invio comunicazione redditi professionali 2010
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Informazioni sul versamento rateale del saldo dei contributi previdenziali 2010

 

Interventi di sostegno per i Colleghi abruzzesi: aggiornamento sull’ulteriore differimento dei termini ordinari di versamento per gli iscritti residenti e/o operanti in zone colpite dagli eventi sismici

 

INDENNITA' di MATERNITA'

In data 28 ottobre 2003 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Ufficiale n. 251) il testo della legge 15 ottobre 2003, serie generale n. 289 che reca le “ modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste”

Con l’introduzione della nuova normativa sono state apportate alcune variazioni ai criteri di determinazione dell’indennità di maternità. Per agevolarne la lettura abbiamo riportato in forma comparata gli articoli del Decreto Legislativo 151/2001 che sono stati interessati dalle modifiche evidenziando il vecchio testo e quello di nuova introduzione con un breve commento esplicativo:

La nuova legge entra in vigore dal 1° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (28 ottobre 2003) e pertanto, determina effetti sulle domande di maternità presentate all’ENPAP a partire dal 29 ottobre 2003 (data del timbro postale di spedizione).

Queste le principali innovazioni.

Articolo 70, comma 2

TESTO PRECEDENTE TESTO VIGENTE
L’indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all’80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda. L’indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all’80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento.

La norma ha la finalità di scongiurare la possibilità che nel calcolo vengano inclusi impropriamente proventi che - pur derivando do un’attività professionale autonoma – non possono essere classificati tra i compensi per i quali il professionista ha provveduto all’iscrizione all’ Ente di previdenza di categoria, come è a dire l’ENPAP per gli Psicologi.

Ulteriore modifica particolarmente important,e, che incide sul metodo di determinazione dell’indennità e quindi sulla relativa misura, e che il reddito di riferimento utile per il calcolo, non è più individuato in base alla data di presentazione della domanda”, bensì in base alla data dell’evento.

Articolo 70, comma 3 bis

TESTO PRECEDENTE TESTO VIGENTE
NON PREVISTO L’indennità di cui al comma 1 non può essere superiore a cinque volte l’importo minimo derivante dall’applicazione del comma 3, ferma restando la potestà di ogni singola Cassa di stabilire, con delibera del Consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell’ente.
Per rendere più equilibrata l’erogazione dell’indennità, ne è stato fissato il relativo importo massimo, che d’ora in poi non potrà eccedere il limite di “cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione dell’art. 70 comma 3 dello stesso decreto legislativo n. 151/2001.

Vale la pena di segnalare, a puro titolo esemplificativo, che il massimale lordo applicabile agli eventi collocati ricadenti nell’anno 2003 è di € 19.860,00 circa.

La nuova legge ha comunque assegnato a ogni singola cassa la facoltà di innalzare l’ importo del massimale qualora le capacità reddituali e contributive della categoria professionale e la compatibilità con gli equilibri finanziari dell'ente lo consentano.

ATTENZIONE: l’invio della domanda nei termini previsti resta comunque un atto indispensabile per l’ottenimento dell’indennità
 
Riportiamo qui di seguito il testo aggiornato degli articoli 70 e 71 del decreto legislativo n. 151/01, ricordando che nella sezione “Regolamenti” del sito è riportato il testo del Regolamento per la corresponsione dell’indennità di maternità alle iscritte all’ENPAP (che ha applicato la legge 379/90 istitutiva dell’indennità di maternità per la generalità delle libere professioniste).
 
Stralcio degli articoli 70 e 71 del testo unico sulla tutela e sul sostegno della maternità e paternità
(decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)
modificato dalla Legge 15 ottobre 2003, n. 289 (G.U. serie generale n. 251 del 28-10-2003)

TESTO IN VIGORE DAL: 29/10/2003
(le modifiche rispetto al precedente testo sono evidenziate in grassetto)

Capo XII - Libere professioniste

Art. 70
Indennità di maternità per le libere professioniste (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1 [45])

1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e assistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.

2. L’indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all’80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento.

3. In ogni caso l’indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 [44], convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.

3 bis. L’indennità di cui al comma 1 non può essere superiore a cinque volte l’importo minimo derivante dall’applicazione del comma 3, ferma restando la potestà di ogni singola Cassa di stabilire, con delibera del Consiglo di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell’ente.

Art. 71
Termini e modalità della domanda (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2 [45])

1. L’indennità di cui all’articolo 70 è corrisposta, indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività, dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall’interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.
2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [17], attestante l’inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III e al Capo XI.
3. L’indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194 [16].
4. Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti provvedono d’ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

 
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