Data pubblicazione 6 Settembre 2017

Preventivo obbligatorio: indicazioni pratiche

La legge 4 agosto 2017 n.124 (entrata in vigore il 29 agosto) stabilisce che “in ogni caso la misura del compenso è preventivamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.

Viene comunque richiesto un “preventivo di massima”, di cui siano comunque rese note “tutte le voci di costo”.

In buona sostanza, rispetto alla previgente normativa viene chiarito che non è più possibile formulare oralmente il preventivo delle prestazioni ma è indispensabile la forma scritta.

Alla luce delle osservazioni rese dai consulenti dell’ENPAP, quindi, le formule proposte nella modulistica da sottoporre agli utenti dei nostri servizi dovranno riportare il costo completo di ogni intervento (compresa quindi la rivalsa del Contributo Integrativo, oltre all’IVA eventualmente dovuta e ad ogni ulteriore costo richiesto al cliente).

In caso di sedute ripetute di consulenza o di psicoterapia, va riportata la loro durata e la loro frequenza e cosa accade in caso si manchi una seduta.

Inoltre, nel caso di trattamenti la cui durata non può essere indicata a priori in quanto dipendente dagli obiettivi che vengono concordati tra cliente e professionista, questa situazione è bene sia esplicitata nella modulistica assieme agli stessi obiettivi concordati.