Data pubblicazione 23 Dicembre 2015

Regimi fiscali 2016 per gli psicologi

Con l’approvazione della Legge di Stabilità 2016 sono state introdotte modifiche al Regime dei minimi. Il vecchio regime di vantaggio con imposta sostitutiva al 5% viene abrogato a far data dal 31 dicembre 2015. Per coloro i quali a tale data vi avevano già aderito, rimane confermata la possibilità di rimanervi sino al completamento del quinquennio o al compimento del trentacinquesimo anno di età.

I liberi professionisti, a partire dal 1° gennaio 2016 potranno godere del nuovo Regime forfettario se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • i compensi non devono oltrepassare la soglia dei 30mila euro;
  • la spesa per eventuali dipendenti e/o collaboratori, non deve superare i 5mila euro lordi;
  • la spesa per l’acquisto di beni strumentali (sono esclusi i beni immobili utilizzati per l’esercizio della professione), non deve superare i 20mila euro.

Il diritto alla permanenza nel Regime viene meno nel caso in cui si perda anche uno solo dei requisiti di accesso. In questa ultima eventualità, si uscirà dal regime l’anno successivo e non nell’anno in corso.

Caratteristiche principali di questo Regime forfettario sono:

  • l’imposta sostitutiva è fissata al 15%; essa viene determinata applicando un coefficiente di redditività ai propri ricavi. Per i professionisti tale coefficiente è pari al 78% (quindi fatto 100 l’ammontare dei ricavi, l’imposta si calcola su 78). Inoltre dai ricavi vanno detratte le somme versate a titolo di contributo previdenziale;
  • è previsto l’esonero del versamento dell’IVA;
  • i ricavi e compensi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto;
  • è prevista l’esclusione dagli Studi di settore e dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili.

Permane, invece, l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti e in fattura deve sempre essere indicata chiaramente la specifica che il proprio reddito è soggetto a imposta sostitutiva ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190.

Altre importanti novità riguardano le nuove iniziative e i professionisti che svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato.

Le nuove iniziative godranno, per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro anni successivi, di una imposta sostitutiva del 5%. Per applicare l’agevolazione è necessario che:

  1. la nuova attività non sia il proseguimento di un lavoro precedentemente svolto in qualità di dipendente;
  2. non bisogna aver esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa anche in forma associata o familiare;
  3.  se si prosegue un’attività che prima era svolta da un altro soggetto, i ricavi e i compensi da questi realizzati, non devono aver superato il limite di reddito stabilito dalla legge che per i professionisti è fissato a 30mila euro.

Per quanto riguarda, invece, i liberi professionisti che svolgono anche un lavoro dipendente, la Legge di stabilità ha definito che non possono accedere al Regime forfettario quei contribuenti che hanno conseguito, nell’anno precedente a quello in cui intendono avvalersi del regime forfettario, di un reddito da lavoro dipendente (o attività a questo assimilata) superiore a 30mila euro. Tale soglia non va considerata nel caso in cui il lavoro dipendente risulti cessato.

Ricordiamo che è a disposizione degli Iscritti e futuri Iscritti un servizio di consulenza telefonica e online in materia fiscale a titolo gratuito. Per maggiori informazioni sulla convenzione consultare la sezione Convenzioni dell’Area Riservata ENPAP.