Data pubblicazione 13 Novembre 2015

Trasmissione dati sanitari: per ora non siamo obbligati

Si fa sempre più chiara l’applicazione della nuova norma che obbliga coloro che effettuano prestazioni sanitarie, a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati della tessera sanitaria dei propri clienti e utenti. Il tema è particolarmente sentito per gli psicologi che lavorano nel proprio studio privato, sui quali graverebbe un adempimento in più, peraltro di una certa complessità.

Con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono state rese note le modalità tecnico-operative per l’integrazione del Modello 730 precompilato con l’indicazione dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai lavoratori dipendenti e dai pensionati.

Salvo ulteriori precisazioni ministeriali o modifiche normative, i soggetti interessati da questa novità sono:

  • le ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e ogni altri presidio o struttura accreditata per l’erogazione di servizi sanitari;
  • altri soggetti che erogano prestazioni di assistenza specifica e prestazioni ausiliarie della professione sanitaria qualora siano accreditati presso il S.S.N.;
  • i medici chirurghi e gli odontoiatri iscritti all’Albo.

Ad oggi, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 175/2014, dalla Legge di Stabilità 2016 e dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, gli Psicologi non sono soggetti all’obbligo di trasmissione dei dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria.

Il dichiarante che vorrà detrarre fiscalmente le prestazioni psicologiche aventi carattere sanitario lo potrà fare successivamente integrando il Modello 730 precompilato con le spese sanitarie sostenute non inviate tramite l’apposito Sistema.