Lo psicologo, che esercita ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE
senza vincolo di subordinazione per le cui prestazioni è richiesta
l’iscrizione all’Albo è tenuto a costituire, per
i redditi che ne derivano, la propria posizione previdenziale presso
l’ENPAP.
Quando
ci si iscrive
L’iscrizione va effettuata entro 90
giorni dalla data di conseguimento del “primo”
compenso generato da prestazioni di natura libero professionale riconducibili
all’attività di psicologo.
In tal senso, per l’individuazione delle attività che
formano oggetto della professione può essere utile far riferimento
all’art. 1 della Legge n. 56/89 che disciplina il relativo ordinamento
(vedi anche “tipologia di prestazioni”).
La data di incasso del primo reddito, definita “data
inizio attività” è il momento da cui
decorre l’iscrizione all’Ente e quindi la conseguente
copertura previdenziale.
IMPORTANTE: la sola apertura di Partita
IVA, e/o l’iscrizione all’Albo senza conseguimento
di un compenso professionale, non comportano, da soli, l’obbligo
di iscrizione all’Ente.
Tipologia di prestazioni
Come accennato lo psicologo libero professionista può
conseguire reddito svolgendo quelle attività per le quali è
necessaria l’iscrizione al proprio Albo di categoria.
Qualora svolga contemporaneamente un lavoro dipendente sarà
tenuto a versare all’Ente esclusivamente i
contributi relativi alla parte di reddito libero professionale.
Pertanto, oltre alle prestazioni psicoterapeutiche rientrano, a titolo
esemplificativo, tra le attività soggette a copertura previdenziale
le docenze (formazione) le consulenze nei confronti di Enti
o Aziende, dottorati e assegni di ricerca (D.M. 11/9/1998
e Legge N. 449/97) in ambito psicologico.
Può essere utile sottolineare che oltre all’esercizio
con partita I.V.A. lo psicologo è tenuto all’iscrizione
anche quando esercita la propria attività in altre forme. In
particolare:
Collaborazioni coordinate e continuative
I compensi derivanti da prestazioni coordinate e continuative
sono assimilati solo fiscalmente al lavoro dipendente; ai fini previdenziali,
vanno assoggettati alla contribuzione ENPAP e non comportano
ulteriori obblighi nei confronti di altre Gestioni come ad esempio
presso L’INPS (circ. INPS n. 201/96).
Attività intra-moenia
Gli psicologi dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale possono
esercitare l’attività intra-moenia nelle
strutture ospedaliere.
Anche i compensi derivanti da tali prestazioni sono assimilati solo
fiscalmente al lavoro dipendente, mentre ai fini previdenziali vanno
assoggettati alla contribuzione ENPAP (legge n. 662/96 art. 1, comma
7 – Consiglio di Stato parere n. 881/98).
Psicologi ambulatoriali
(DPR 446/01)
Si intendono “convenzionati” ai
sensi del D.P.R. 446/01 gli psicologi che svolgono il rapporto di
lavoro convenzionale autonomo coordinato e continuativo nell’ambito
del S.S.N. in Aziende Sanitarie o Strutture Militari – (testo
dell’accordo D.P.R. n. 446/01).
Anche questa categoria di professionisti deve costituire la propria
posizione previdenziale all’ENPAP.
Si fa presente, inoltre che l’esercizio professionale anche
in forma occasionale determina, a prescindere dal reddito che ne
deriva, l’obbligo di iscrizione all’ENPAP con i conseguenti
effetti previdenziali.
Il servizio,
attivo dalle ore 9.00
alle ore 18.00,
è raggiungibile da tutti i numeri nazionali di rete fissa.
Per le chiamate da rete mobile o dall’estero
contattare il numero 06/97748666