Lettera del Presidente agli iscritti: come comportarsi in caso di illegittima richiesta di contributi da parte dell’INPS
 
Estratto conto 2010: inviato a tutti i Colleghi l’aggiornamento della posizione contributiva individuale
 
Interventi di sostegno per i Colleghi abruzzesi colpiti dal terremoto: accolte ulteriori 14 richieste di contributo
 
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3 Ottobre 2011
Invio comunicazione redditi professionali 2010
Saldo contributi 2010

Maggiori informazioni

 

Informazioni sul versamento rateale del saldo dei contributi previdenziali 2010

 

Interventi di sostegno per i Colleghi abruzzesi: aggiornamento sull’ulteriore differimento dei termini ordinari di versamento per gli iscritti residenti e/o operanti in zone colpite dagli eventi sismici

 

(artt. 1 e 2 del Regolamento di Previdenza)

 
Chi è tenuto all’iscrizione Lo psicologo, che esercita ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE senza vincolo di subordinazione per le cui prestazioni è richiesta l’iscrizione all’Albo è tenuto a costituire, per i redditi che ne derivano, la propria posizione previdenziale presso l’ENPAP.

Quando
ci si iscrive

L’iscrizione va effettuata entro 90 giorni dalla data di conseguimento del “primo” compenso generato da prestazioni di natura libero professionale riconducibili all’attività di psicologo.

In tal senso, per l’individuazione delle attività che formano oggetto della professione può essere utile far riferimento all’art. 1 della Legge n. 56/89 che disciplina il relativo ordinamento (vedi anche “tipologia di prestazioni”).

La data di incasso del primo reddito, definita “data inizio attività” è il momento da cui decorre l’iscrizione all’Ente e quindi la conseguente copertura previdenziale.
IMPORTANTE: la sola apertura di Partita IVA, e/o l’iscrizione all’Albo
senza conseguimento di un compenso professionale, non comportano, da soli, l’obbligo di iscrizione all’Ente.
Tipologia di prestazioni Come accennato lo psicologo libero professionista può conseguire reddito svolgendo quelle attività per le quali è necessaria l’iscrizione al proprio Albo di categoria.

Qualora svolga contemporaneamente un lavoro dipendente sarà tenuto a versare all’Ente esclusivamente i contributi relativi alla parte di reddito libero professionale.

Pertanto, oltre alle prestazioni psicoterapeutiche rientrano, a titolo esemplificativo, tra le attività soggette a copertura previdenziale le docenze (formazione) le consulenze nei confronti di Enti o Aziende, dottorati e assegni di ricerca (D.M. 11/9/1998 e Legge N. 449/97) in ambito psicologico.

Può essere utile sottolineare che oltre all’esercizio con partita I.V.A. lo psicologo è tenuto all’iscrizione anche quando esercita la propria attività in altre forme. In particolare:
Collaborazioni coordinate e continuative I compensi derivanti da prestazioni coordinate e continuative sono assimilati solo fiscalmente al lavoro dipendente; ai fini previdenziali, vanno assoggettati alla contribuzione ENPAP e non comportano ulteriori obblighi nei confronti di altre Gestioni come ad esempio presso L’INPS (circ. INPS n. 201/96).
Attività intra-moenia Gli psicologi dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale possono esercitare l’attività intra-moenia nelle strutture ospedaliere.
Anche i compensi derivanti da tali prestazioni sono assimilati solo fiscalmente al lavoro dipendente, mentre ai fini previdenziali vanno assoggettati alla contribuzione ENPAP (legge n. 662/96 art. 1, comma 7 – Consiglio di Stato parere n. 881/98).
Psicologi ambulatoriali
(DPR 446/01)

Si intendono “convenzionati” ai sensi del D.P.R. 446/01 gli psicologi che svolgono il rapporto di lavoro convenzionale autonomo coordinato e continuativo nell’ambito del S.S.N. in Aziende Sanitarie o Strutture Militari – (testo dell’accordo D.P.R. n. 446/01).
Anche questa categoria di professionisti deve costituire la propria posizione previdenziale all’ENPAP.

Si fa presente, inoltre che l’esercizio professionale anche in forma occasionale determina, a prescindere dal reddito che ne deriva, l’obbligo di iscrizione all’ENPAP con i conseguenti effetti previdenziali.

   
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