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(approvato con D.M. del 15/10/1997 - G.U. n. 255
del 31/10/1997 e successive modificazioni)
TITOLO I
L'ENTE
Articolo 1
Natura dell'Ente
1. L'Ente di previdenza obbligatoria per gli esercenti l'attività
professionale di Psicologo, denominato Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per gli Psicologi, è istituito, come fondazione
di diritto privato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b, D. Lgs.
10 febbraio 1996, n. 103 ed è disciplinato dalle norme del
decreto ora citato, nonché da quelle del decreto 30 giugno
1994, n. 509 e da quelle del codice civile per quanto ivi non previste
in tema di fondazioni.
2. L'Ente è iscritto nell'albo di cui all'art. 4, comma 1
del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 ed al D.M. 2 maggio 1996, n.
337.
Articolo 2
Sede
L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua attività sull'intero
territorio della Repubblica.
Articolo 3
Scopo
1. L'Ente attua la tutela previdenziale a favore degli iscritti,
dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto dai regolamenti
adottati dall'Ente medesimo ed approvati dalle autorità di
vigilanza in conformità alle disposizioni di cui all'art.
6, comma 5, D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.
2. L'Ente concorre alla realizzazione di forme pensionistiche complementari
con le modalità previste dal D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124
e successive modifiche.
3. L'Ente provvede altresì all'attuazione delle forme di
assistenza obbligatorie e può provvedere a quelle facoltative.
Articolo 4
Iscritti
Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, sono
obbligatoriamente iscritti all'ente, con le modalità d'iscrizione
previste nel regolamento tutti coloro che, iscritti agli albi degli
ordini regionali e provinciali degli psicologi, esercitano attività
autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione,
anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ancorché
contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE
Articolo 5
Gli Organi
Sono organi dell'Ente:
a) il Consiglio di indirizzo generale;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente:
d) il Collegio dei sindaci.
Articolo 6
Il Consiglio di indirizzo generale
1. Il Consiglio di indirizzo generale è composto da un numero
di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille
iscritti all'Ente per ciascun collegio elettorale, con arrotondamento
all'unità intera per ogni frazioni inferiore ai mille; esso
dura in carica quattro anni, ed i componenti sono eleggibili per
non più di tre mandati consecutivi.
2. Ai fini della identificazione dei membri di cui al precedente
comma, il Presidente dell'Ente indice una sessione elettorale almeno
tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio di indirizzo
generale, in conformità ad apposito regolamento elettorale,
che dovrà rispettare i seguenti criteri:
a) il corpo elettorale sia suddiviso in tre collegi, corrispondenti
a quelli previsti per lo svolgimento delle elezioni europee, previo
accorpamento dei territori corrispondenti ai collegi Nord-Est e
Nord-Ovest e accorpamento dei territori corrispondenti ai collegi
del Sud e delle Isole, fermo il territorio del collegio dell'Italia
centrale; a ciascun collegio così identificato sia assegnato
un numero di eleggibili corrispondenti al rapporto di uno ogni mille
iscritti residenti nel territorio del collegio;
b) siano disposti presso ciascuna sede di ordine regionale o provinciale
appositi seggi elettorali per l'espressione e la raccolta del voto
e presso la sede dell’ENPAP il seggio elettorale centrale
per lo spoglio delle schede, da effettuare separatamente per ciascuno
dei tre collegi;
c) sia ammesso il voto per corrispondenza;
d) nell'ambito di ciascun collegio siano eleggibili tutti e soltanto
gli iscritti ed i pensionati diretti residenti nel territorio del
collegio;
e) sia rispettato il principio della libertà di candidatura;
f) il voto sia espresso da ciascun elettore nominativamente per
un numero di eleggibili pari a due terzi dei posti assegnati al
collegio;
g) sia considerata valida l'elezione quando abbia partecipato al
voto almeno un quinto degli aventi diritto al voto per ciascun collegio;
h) sia prevista una seconda tornata elettorale per ciascun collegio,
quando non sia soddisfatta la condizione di cui al precedente punto
g), risultando in tal caso valida l'elezione qualsiasi sia il numero
dei votanti;
i) siano proclamati eletti per ciascun collegio, nei limiti di cui
al precedente punto a), dal Presidente dell'Ente coloro che risultano
avere conseguito, per ciascun collegio, il numero più elevato
di voti ed accettino l'incarico, e che, in caso di decadenza o di
dimissioni di un membro del Consiglio di indirizzo generale, subentri
il primo dei non eletti nel rispettivo collegio elettorale;
3. All'esito della procedura di cui al comma precedente, i componenti
eletti nel Consiglio di indirizzo generale vengono insediati, sempre
che in possesso del requisito di onorabilità, dal Presidente
dell'Ente, e nella prima seduta provvedono a nominare nel loro ambito
un coordinatore ed un segretario.
Articolo 7
Funzionamento e compiti del Consiglio di indirizzo generale
1. Il Consiglio di indirizzo generale si riunisce almeno due volte
all'anno su convocazione e sotto la presidenza del proprio coordinatore,
che ne fissa l'ordine del giorno, salva richiesta di integrazione
dello stesso da parte di almeno tre componenti dell'organo.
2. Il Consiglio di indirizzo generale delibera con la presenza della
metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti;
in caso di parità prevale il voto del coordinatore.
Alle riunioni del Consiglio di indirizzo generale ha facoltà
di assistere il Presidente dell'Ente;
3. I verbali del Consiglio di indirizzo generale sono firmati dal
segretario e dal coordinatore. Per le ulteriori modalità
di funzionamento dell'organo si richiamano le disposizioni di cui
al successivo art. 10, commi 2 e 4.
4. Spetta al Consiglio di indirizzo generale:
a) determinare gli obiettivi generali della previdenza della categoria;
b)individuare tra le forme di assistenza consentite quelle effettivamente
da realizzare;
c) deliberare sui criteri generali in materia di investimento per
le successive determinazioni del Consiglio di Amministrazione;
d) approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio
consuntivo dell'Ente entro il 31 maggio di ogni anno, il bilancio
preventivo dell'Ente entro il 30 novembre di ogni anno, nonché
le variazioni del preventivo alla prima seduta utile e comunque
non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento.
e) approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio
tecnico triennale dell'Ente;
f) deliberare le modifiche dello statuto, del regolamento per l'attuazione
delle attività di previdenza e del regolamento elettorale,
predisposte dal Consiglio di Amministrazione;
g) esprimere parere obbligatorio in ordine al regolamento per la
gestione del patrimonio ed al regolamento per le forme di assistenza
consentite;
h) esprimere parere vincolante su emolumenti, indennità e
gettoni di presenza per il Presidente ed i componenti degli organi
dell'Ente;
i) nominare il Collegio Sindacale di cinque membri.
l) designa, su proposta del Consiglio di amministrazione, i soggetti
cui affidare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno
1994, n. 509, la revisione contabile e la certificazione, determinandone
i compensi.
5. Le deliberazioni di cui alla lettera f) sono sottoposte all'approvazione
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto
con il Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs.
30 giugno 1994, n. 509.
6. Le deliberazioni di cui alle lettere "a", "c",
"d" ed "e" sono trasmesse al Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale e al Ministero del Tesoro ai sensi dell'art.
3, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
7. La mancata emanazione dei pareri di cui al comma 4 entro 60 giorni
dalla richiesta consente al Consiglio di amministrazione di assumere
le sue deliberazioni.
Articolo 8
Il Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque
membri identificati con metodo elettivo.
A tal fine, in concomitanza con la elezione dei componenti del Consiglio
di indirizzo generale, ciascun iscritto indica su apposita scheda
il nominativo di non più di quattro iscritti o pensionati
diretti, scelti indipendentemente dal collegio elettorale di appartenenza.
Vengono nominati dal Presidente dell'Ente, sempreché in possesso
dei requisiti di cui al comma 5, coloro i quali abbiano riportato
il maggior numero di voti ed accettino l'incarico, tenendo altresì
conto che:
a) non più di un consigliere è nominato fra gli iscritti
di cui all'art. 1, comma 2 , del D. Lgs. 103/96;
b) non più di due consiglieri sono nominati tra i membri
del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi; i Consiglieri
nazionali nominati non possono ricoprire altra carica istituzionale
nell'ambito del Consiglio Nazionale medesimo con facoltà
di opzione.
Al fine di dare attuazione a quanto previsto nelle lettere "a"
e "b" del presente comma, si scorre la graduatoria stabilita
dai risultati elettorali.
2. Le modalità ed i tempi per la nomina di cui al comma precedente
sono definiti nel medesimo regolamento elettorale di cui all'art.
6.2, con il rispetto dei medesimi criteri fermo restando che le
votazioni sono considerate valide quando: alla prima tornata elettorale
abbia partecipato al voto almeno un quinto degli aventi diritto;
alla seconda tornata elettorale qualsiasi sia stato il numero dei
votanti.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni,
e ciascun consigliere può essere nominato per non più
di tre mandati consecutivi.
4. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile
con quella di componente del Consiglio di indirizzo generale e con
quella di Sindaco e con quella di membro del Consiglio Nazionale
dell'Ordine degli Psicologi. In caso di elezione del medesimo soggetto
sia alla carica di componente del Consiglio di indirizzo generale
sia di possibile componente del Consiglio di amministrazione, l'interessato
ha facoltà di optare per l'una o per l'altra posizione.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere
il requisito della onorabilità. Essi devono essere altresì
forniti del requisito di professionalità richiesto dall'art.
1, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509; tale requisito
si intende soddisfatto nel caso di iscritti che abbiano conseguito
capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto funzioni
dirigenziali, consiliari o amministrative in organi collegiali per
uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio,
presso ordini professionali o presso altre istituzioni pubbliche
o private di significative dimensioni.
6. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma è
comprovato da apposita dichiarazione rilasciata dagli interessati
fin dal momento della presentazione della candidatura, recante il
curriculum delle attività svolte.
7. In caso di decadenza o dimissioni di un membro del Consiglio
di amministrazione subentra il primo dei non eletti fermo restando
quanto previsto dal precedente comma 1.
Articolo 9
Poteri del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione
dell'Ente e fissa le direttive di ordine generale per il conseguimento
dei fini dell'Ente, coerentemente con le indicazioni del Consiglio
di indirizzo generale.
2. In particolare, spetta al Consiglio di amministrazione dell'Ente:
a) eleggere al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Ente;
b) deliberare l'assunzione del Direttore dell'Ente e determinarne
il trattamento normativo ed economico;
c) deliberare le proposte di modifiche dello Statuto, del regolamento
elettorale e del regolamento per l'attuazione del trattamento pensionistico,
da sottoporre all'approvazione del Consiglio di indirizzo generale.
d) deliberare il regolamento per la eventuale gestione esterna del
patrimonio dopo aver acquisito il parere del Consiglio di indirizzo
generale, sulla base dei principi della conservazione della titolarità
dei valori di investimento, della separatezza tra gestore e depositario,
nonché della piena affidabilità degli interlocutori
finanziari;
e) deliberare il regolamento delle forme di assistenza consentite
dopo aver acquisito il parere del Consiglio di indirizzo generale;
f) predisporre entro il 30 aprile di ogni anno il conto consuntivo
dell'Ente;
g) predisporre il bilancio di previsione dell'Ente non oltre il
31 ottobre di ciascun anno, nonché predisporre, normalmente
non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento, le eventuali
note di variazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio
di indirizzo generale;
h) deliberare l'organigramma dell'Ente su proposta del Direttore
dell'Ente e l'assunzione del personale;
i) definire il trattamento giuridico ed economico del personale
in conformità agli accordi collettivi;
l) determinare gli emolumenti, le indennità ed i gettoni
di presenza per il Presidente ed i componenti degli organi dell'Ente
dopo aver acquisito il parere del Consiglio di indirizzo generale;
m) deliberare i criteri direttivi generali per l'assetto amministrativo-contabile
dell'Ente;
n) determinare i criteri di investimento e di disinvestimento, stabilendone
i piani annuali e pluriennali, coerentemente ai criteri generali
adottati ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c, dal Consiglio
di indirizzo generale.
o) deliberare, nell'ambito dei criteri di cui alla lettera precedente,
la stipulazione di convenzioni finanziarie ed assicurative per la
gestione del patrimonio dell'Ente; nella stipula di convenzioni
il C.d.A. si riserva il potere di fornire al gestore convenzionato
gli indirizzi in termini di profili di rischio degli investimenti
e definire parametri di valutazione oggettivi e confrontabili ai
fini della verifica dei risultati ottenuti;
p) deliberare sulla accettazione di eventuali donazioni e legati
a favore dell'Ente;
q) deliberare, coerentemente alle risultanze del bilancio tecnico-attuariale,
i provvedimenti necessari ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario
dell'Ente;
r) predisporre il bilancio tecnico dell'ente con periodicità
almeno triennale, e, comunque, ogni qual volta si renda necessario
in relazione all'andamento economico finanziario dell'Ente;
s) deliberare, per migliorare l'efficienza organizzativa e gestionale
dell'Ente, la costituzione o la partecipazione a società
nonché l'adesione ad enti, consorzi, organismi od associazioni
che operino per il perseguimento di scopi omogenei o funzionali
a quelli propri dell'Ente;
t) deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti al suo
esame dal Presidente, anche su richiesta di due consiglieri di amministrazione
o del Consiglio di indirizzo generale o del Collegio sindacale;
u) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate
dalle leggi, decreti e regolamenti, nonché dal presente statuto
e regolamento delle prestazioni, e su ogni altro oggetto comunque
inerente al conseguimento degli obiettivi dell'Ente.
3. Le deliberazioni di cui alle lettere "d" e "q"
sono sottoposte all'approvazione del Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale di concerto con il Ministero del Tesoro ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
4. Le deliberazioni di cui alle lettere "e", "m",
"n" e "o" sono trasmesse al Ministero del Lavoro
e della Previdenza sociale ed al Ministero del Tesoro ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3, comma 3 del D. Lgs. 30 giugno 1994,
n. 509.
Articolo 10
Convocazione del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni due
mesi e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità.
La fissazione dell'ordine del giorno compete al Presidente, che
è comunque tenuto ad inserire gli argomenti che vengano indicati
congiuntamente da almeno due consiglieri di amministrazione, dal
Consiglio di indirizzo generale o dal Collegio sindacale
2. La convocazione, mediante lettera raccomandata o anche a mezzo
fax confermato da telegramma, deve inviarsi almeno otto giorni prima
di quello fissato per la riunione e contenere la indicazione del
luogo, del giorno e dell'ora della riunione stessa e dell'ordine
del giorno da trattare. In caso di urgenza, il termine può
essere ridotto a tre giorni.
3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria
la presenza di almeno tre Consiglieri.
4. Ogni consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono
prese a maggioranza dei voti espressi ed a scrutinio segreto qualora
riguardino le persone. In caso di parità prevale il voto
del Presidente.
5. Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, su proposta
del Presidente, sentito il Direttore, nomina fra i dipendenti dell'Ente
un segretario con l'incarico di svolgere mansioni di segreteria
del Consiglio di amministrazione.
6. I verbali del Consiglio di amministrazione vengono firmati dal
Presidente e dal Segretario e trascritti nell'apposito libro dei
verbali.
Articolo 11
Il Presidente
1. Il Presidente, eletto nel suo ambito dal Consiglio di amministrazione
nella seduta di insediamento, dura in carica quattro anni e può
essere confermato per non più di altre due volte consecutive.
2. Spetta al Presidente:
a) la legale rappresentanza dell'Ente;
b) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione, definendo
le materie all'ordine del giorno;
c) attuare, in collaborazione con gli Uffici dell'Ente, le deliberazioni
del Consiglio di amministrazione;
d) firmare gli atti ed i documenti che determinano impegni ed assunzione
di obbligazioni per l'Ente;
e) adottare, in caso di necessità, provvedimenti urgenti,
salvo ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta
utile;
f) assolvere a tutte le altre funzioni demandategli dallo statuto,
dalle leggi e dai regolamenti.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito
dal Vice-Presidente; dell'assenza o impedimento del Presidente fa
fede la firma stessa del Vice-Presidente.
Articolo 12
Collegio sindacale
1. Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque membri effettivi
e cinque supplenti, dei quali:
a) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale;
b) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero
del Tesoro;
c) due membri effettivi e due supplenti scelti fra gli iscritti
all'Albo dei Revisori Contabili;
d) un membro effettivo ed uno supplente scelti tra gli iscritti
all'Ente, con esclusione dei componenti del Consiglio di indirizzo
generale e del Consiglio di amministrazione.
2. Il Collegio dei Sindaci rimane in carica quattro anni ed i suoi
componenti possono essere nominati per non più di tre mandati
consecutivi.
3. Il Collegio dei Sindaci provvede, nella sua prima riunione, ad
eleggere il Presidente tra i suoi componenti.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative
funzioni sono svolte dal Sindaco effettivo più anziano di
età.
5. Il Collegio dei Sindaci è nominato con deliberazione del
Consiglio di indirizzo generale. Il Collegio rassegna a detto Consiglio
nonché al Consiglio di amministrazione dell'Ente una relazione
annuale sui risultati dei controlli eseguiti sull'andamento della
gestione. I controlli sulla gestione dell'Ente sono esercitati dai
Sindaci secondo le normative vigenti in materia e le norme del Codice
Civile in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci
esamina i bilanci preventivi e le relative variazioni, i conti consuntivi
sui quali formula le proprie osservazioni e conclusioni, nonché
i bilanci attuariali periodici.
6. I Sindaci di cui al comma 1 svolgono le proprie funzioni ai sensi
degli art. 2403 e seguenti del c.c. in quanto applicabili.
Articolo 13
Onorabilità
Sono considerate cause di ineleggibilità alle cariche dell'Ente,
ovvero di decadenza dalle medesime:
a) aver riportato condanne o sanzioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti
contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica o contro
la Pubblica amministrazione, ovvero per delitti non colposi per
i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore,
nel massimo, a cinque anni;
b) l'essere colpito da provvedimenti considerati dall'art. 2382
c.c. come cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori
delle società per azioni.
TITOLO TERZO
LA GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 14
Entrate ed esercizio finanziario
1. Costituiscono entrate dell'Ente:
a) i contributi soggettivi degli iscritti;
b) i contributi integrativi a carico dell'utenza;
c) gli interessi e le rendite del patrimonio anche derivanti dalle
eventuali convenzioni di gestione finanziaria ed assicurativa;
d) i contributi per il finanziamento delle forme di assistenza obbligatorie;
e) i contributi per le forme di previdenza integrativa;
f) i contributi per le forme di assistenza facoltative;
g) i contributi di riscatto, di integrazione dei contributi minimi
versati in misura ridotta, di prosecuzione volontaria come previsti
dal Regolamento;
h) i proventi di eventuali sanzioni, maggiorazioni ed interessi;
i) qualunque eventuale altra entrata finanziaria compresi lasciti
e donazioni;
2. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 gennaio e termina
il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio termina il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello di avvio dell'attività dell'Ente
qualora detto esercizio inizi dopo il 30 settembre e fatti salvi,
in ogni caso, gli adempimenti fiscali.
Articolo 15
Il patrimonio
1. Il patrimonio dell'Ente è alimentato dalle entrate di
cui al precedente articolo, dedotte le uscite per erogazione di
prestazioni e le spese di gestione dell'Ente. Esso è costituito
da valori mobiliari e da quote di partecipazioni in società
immobiliari, nonché direttamente da immobili.
2. La gestione del patrimonio in nome e per conto dell'Ente può
essere effettuata in conformità al regolamento di cui all'art.
9, comma 2, lettera d) sottoposto all'approvazione dei Ministeri
vigilanti.
Articolo 16
L'assetto amministrativo-contabile
1. L'Ente organizza - sulla base di apposito regolamento l'assetto
amministrativo e contabile della gestione conformemente al criterio
proprio delle prestazioni contributive, mediante adeguata evidenziazione
delle posizioni individuali degli iscritti, definite in ragione
del montante risultante dal totale dei contributi soggettivi incrementati
delle relative disponibilità da rendimento realizzate in
conformità alle disposizioni regolamentari nella formazione
del montante.
2. In conto separato viene evidenziato l'ammontare complessivo del
gettito della contribuzione integrativa, incrementato del relativo
rendimento, sul quale gravano le spese di gestione dell'Ente nonché
le integrazioni al trattamento minimo per i casi di invalidità
e superstiti e le forme di assistenza facoltative. Le eventuali
disponibilità risultanti al termine di ciascun quinquennio
in detto conto affluiscono su apposito conto di riserva utilizzabile
secondo quanto previsto dal Regolamento.
3. Le gestioni delle forme di assistenza consentite avverranno in
apposito conto separato.
Articolo 17
Il conto pensioni
1. In conformità al sistema contributivo a capitalizzazione,
all'atto del pensionamento dei singoli iscritti, ai fini della liquidazione
delle relative prestazioni, i montanti individuali vengono convertiti
in rate di pensione sulla base dei coefficienti di trasformazione
di cui al regolamento, calcolati in funzione dell'età e del
sesso dell'iscritto all'atto del pensionamento. L'adeguatezza di
tali coefficienti dopo il primo quinquennio, ai fini dell'equilibrio
finanziario dell'Ente deve essere certificata da un attuario iscritto
all'Albo con periodicità almeno triennale, in occasione del
Bilancio tecnico.
2. L'Ente provvede ad accantonare i suddetti montanti nell'ambito
di apposito conto pensioni a cui vengono attinte le disponibilità
necessarie per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche.
In via eccezionale qualora il conto pensioni dovesse risultare inferiore
alla riserva dei pensionati, determinata in sede di bilancio tecnico,
l'importo necessario alla integrazione del conto pensioni è
prelevato dal conto di cui all'art. 16, comma 2.
Articolo 18
Bilancio ed altri documenti di gestione
1. Per ciascun esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione
predispone il rendiconto consuntivo e lo assoggetta a deliberazione
del Consiglio di indirizzo generale entro il mese di maggio.
2. Il Consiglio di amministrazione, predispone, altresì,
il bilancio preventivo annuale e le relative variazioni da sottoporre
all'approvazione - rispettivamente entro il mese di ottobre e normalmente
entro il mese di novembre - del Consiglio di indirizzo generale.
3. Il Consiglio di amministrazione predispone inoltre, con cadenza
annuale, il piano di impiego dei fondi disponibili intendendo per
tali somme eccedenti la normale liquidità di gestione.
4. Il Consiglio di amministrazione, infine, predispone almeno ogni
tre anni il bilancio tecnico attuariale dei trattamenti previdenziali,
da sottoporre all'approvazione del Consiglio di indirizzo generale
previa acquisizione del parere preventivo di merito di competenza
del Collegio dei Sindaci.
5. La gestione economico/finanziaria dell'Ente deve costantemente
mirare ad assicurare il principio di equilibrio del bilancio, coerentemente
alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico attuariale.
6. Dal bilancio dell'Ente deve risultare la riserva legale nella
misura e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma
4, lettera c, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Qualora, durante
la vita dell'Ente l'ammontare della riserva legale risulti inferiore
a cinque annualità delle pensioni in essere, si dovrà
provvedere al suo adeguamento non oltre l'esercizio successivo a
quello in cui si è verificata l'insufficienza.
TITOLO QUARTO
INFORMAZIONE AGLI ISCRITTI
Articolo 19
Diritto di informazione
1. L'Ente fornisce agli iscritti ed ai pensionati tutte le informazioni
utili per semplificare gli adempimenti sia in fase di contribuzione
sia in fase di erogazione delle prestazioni.
2. In particolare l'Ente diffonde fra gli iscritti ed i pensionati
la raccolta delle disposizioni che regolano la vita dell'Ente, comunica
tempestivamente tutte le variazioni ad esse apportate e rende noti
i bilanci ed i pareri del Consiglio d'indirizzo generale. Dà
altresì informazioni sul contenuto delle convenzioni stipulate
per la gestione finanziaria ed assicurativa del patrimonio dell'Ente,
nonché sulla situazione patrimoniale.
3. Acquisisce e prende adeguatamente in considerazione le proposte
e le segnalazioni effettuate dagli iscritti e dai pensionati per
migliorare i servizi e le prestazioni dell'Ente. Contribuisce inoltre
allo sviluppo dello spirito di solidarietà tra gli iscritti.
4. Nel rispetto dei principi di riservatezza di terzi, garantisce
agli iscritti e pensionati la visione e l'estrazione di copia degli
atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro
interessi giuridici. La disciplina dell'accesso ai documenti e la
tutela delle situazioni soggettive degli iscritti all'Ente e degli
altri aventi titolo, è regolata da Regolamento adottato dal
Consiglio di amministrazione sulla base dei principi della legge
7 agosto 1990, n. 241, ed eventuali modifiche ed integrazioni.
TITOLO QUINTO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 20
Disposizione transitorie
1. In sede di prima applicazione, il Consiglio Nazionale dell'Ordine
degli Psicologi, non appena costituito l'Ente, assume le funzioni
del Consiglio di amministrazione, limitatamente alla gestione ordinaria
del patrimonio.
2. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi adotta le
misure per avviare le procedure di iscrizione all'Ente dei soggetti
tenuti e dirama le disposizioni per la raccolta dei contributi soggettivo
ed integrativo ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 10 febbraio
1996, n. 103. Provvede altresì, entro 40 giorni dalla pubblicazione
sulla G.U. del decreto di cui all'art. 6, comma 5, del D. Lgs. n.
103/96 alla redazione di apposito regolamento elettorale ai sensi
del precedente art. 6, commi 2 e 4, che viene trasmesso per l'approvazione
ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a)
del D. Lgs. n. 509/94.
3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi al fine di
realizzare quanto previsto ai due commi precedenti nomina per il
periodo strettamente necessario al completamento delle procedure
d'iscrizione all'Ente e sino all'insediamento del Consiglio di amministrazione,
un apposito Comitato di cinque membri il cui coordinatore relaziona
mensilmente al Presidente del Consiglio Nazionale.
4. Le attività amministrative svolte dal Comitato sono presentate
al Consiglio di indirizzo generale che ne prenderà atto in
quanto legittime.
Tutti gli impegni assunti dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, attraverso
il Comitato di cui al precedente comma, ai fini di assolvere agli
adempimenti occorrenti nella fase iniziale, sono direttamente riferiti
all'Ente. |