(ai sensi dell’art.
28 del Regolamento di attuazione delle attività di Previdenza
approvato con
D.M. 15/10/1997, G.U. n. 255 del 31/10/1997e successive integrazioni
e modifiche)
Art. 1 - Soggetti ammessi e periodi riscattabili
Gli iscritti all'Ente, che possono far valere almeno cinque anni
di effettiva contribuzione e che risultino in regola con l’invio
delle comunicazioni obbligatorie possono richiedere il riscatto
di tutti o dei singoli anni di studio (per frequenza al corso di
laurea e a corsi di specializzazione in Scuole riconosciute).
Il riscatto viene effettuato versando i contributi relativi per
un numero di anni non superiore alla durata del corso legale degli
studi, purché i periodi di tempo in relazione ai quali si
chiede il riscatto non siano già coperti da contribuzione.
Per coloro che sono passati ad altro corso di laurea ottenendo il
riconoscimento degli studi precedentemente compiuti e la conseguente
iscrizione all’anno successivo della nuova facoltà,
il periodo riscattabile è costituito dal corso legale della
nuova facoltà.
Il riscatto potrà essere richiesto anche solo per una parte
del periodo di durata del corso a seguito del quale sia stato conseguito
uno dei titoli previsti dalla legge.
Art. 2 - Presentazione della domanda
La domanda di riscatto dovrà essere presentata su modulo
appositamente predisposto dall’Ente.
La stessa domanda viene formulata come una dichiarazione sostitutiva
di certificazione, redatta in ottemperanza a quanto previsto dall’art.
46 del D.p.r. n. 445/2000, e diretta ad attestare l’indicazione
e il possesso del titolo di studio conseguito, dei requisiti per
ottenere il riscatto e, in particolare, per ogni annualità
richiesta, l’indicazione dell’Università, del
Corso di laurea e dell’anno frequentato, ovvero della Scuola
di specializzazione (e se privata l’indicazione del Decreto
di riconoscimento) e dell’anno frequentato.
L’esercizio della facoltà di riscatto non è
soggetta ad alcun termine di decadenza e potrà essere esercitata
dagli iscritti in qualunque momento purché entro il termine
di maturazione della pensione di vecchiaia.
Art. 3 - Contribuzione dovuta per l’operazione di
riscatto
Gli oneri derivanti dal riscatto di cui al presente Regolamento
sono a totale carico dei richiedenti.
Pertanto i soggetti ammessi a tale facoltà sono tenuti a
corrispondere, per ciascun anno riscattato, un importo determinato
applicando alla media dei redditi netti dichiarati nel quadriennio
precedente la domanda stessa, l’aliquota percentuale del contributo
soggettivo vigente nell’anno di presentazione della domanda
di riscatto, ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 1 bis del Regolamento
di previdenza.
Agli effetti della media reddituale si considerano utili anche i
periodi di contribuzione facoltativa e quella volontaria di cui,
rispettivamente, agli artt. 1, comma 5 e 27 del Regolamento di previdenza.
In ogni caso il versamento dovuto per ciascun anno riscattato non
può essere inferiore alla misura del contributo soggettivo
minimo vigente nell’anno di presentazione della richiesta.
Art. 4 - Provvedimenti del Consiglio di Amministrazione
L’Ente, esaminata la documentazione di cui all'art. 2, delibera
in merito alla ammissibilità della domanda di riscatto ed
alla determinazione del relativo onere da versare.
Il provvedimento è comunicato all’interessato a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di accoglimento
dovrà contenere l'assegnazione del termine di novanta giorni
dalla ricezione entro il quale il richiedente dovrà inviare
una formale ed espressa dichiarazione di accettazione dell’impegno
a versare secondo le modalità individuate al successivo art.
5.
Il mancato riscontro alla suddetta comunicazione del provvedimento
entro il termine assegnato, comporterà la decadenza della
domanda di riscatto.
Art. 5 - Pagamento dei contributi
L’accettazione dell’operazione di riscatto da parte
dell’interessato deve essere seguita dal contestuale versamento
del relativo onere contributivo.
Tale versamento potrà essere effettuato in una soluzione
unica per l’intero importo dovuto, ovvero, su richiesta, in
un numero di rate mensili, senza interessi legali, per un periodo
non superiore a 120 rate.
Nell’ipotesi in cui l’iscritto abbia optato per la modalità
di pagamento rateale, all’atto dell’accettazione, è
dovuto il versamento di almeno una rata.
Le rate successive, ciascuna versabile anche anticipatamente rispetto
al piano di rateazione, saranno accreditate alla posizione dell’assicurato
con le modalità di cui al successivo art. 6.
Si precisa che il pagamento rateale dovrà essere comunque
completato prima della presentazione della domanda di pensione.
Prima di tale data l’operazione di riscatto dovrà essere
completata con il versamento del debito residuo in un’unica
soluzione. Qualora l’operazione di riscatto non sia perfezionata,
secondo quanto stabilito dal precedente comma, saranno considerati
utili solo i periodi, corrispondenti ad annualità intere,
in relazione ai quali l’onere contributivo sia stato completamente
assolto.
Art. 6 - Effetti del riscatto
I contributi dovuti a fronte degli anni che formano oggetto del
riscatto, purché regolarmente corrisposti, consentono di
incrementare l’entità del montante contributivo e sono
utili ai fini del calcolo della pensione.
Gli stessi versamenti, sia in soluzione unica che in forma rateale
sono attribuiti alla posizione previdenziale dell’iscritto
richiedente il riscatto con decorrenza dalla data in cui il pagamento
è pervenuto all’Ente.
Le modalità di capitalizzazione dei contributi versati sono
individuate in base ai criteri dettati dall’art. 14, commi
3 e 4 del Regolamento di Previdenza.
Art. 7 - Irrinunciabilità del riscatto
L’accettazione dell’onere di riscatto di cui al precedente
art. 3 da parte dell’iscritto comporta l’irrinunciabilità
al riscatto stesso.
Pertanto, nel caso di versamenti parziali, in particolar modo nei
casi di rateizzazione dell’onere, verranno considerati utili
agli effetti del calcolo delle prestazioni soltanto i versamenti
corrispondenti ad intere annualità riscattate.
Gli eventuali versamenti privi di effetto potranno essere rimborsati,
su richiesta, dell’interessato.
Art. 8 - Decesso del richiedente
Qualora intervenga il decesso dell’iscritto successivamente
alla presentazione della domanda di riscatto da parte del medesimo,
è data facoltà ai superstiti dello stesso individuati
ai sensi dell’art. 22 del Regolamento di previdenza, di completare
gli adempimenti previsti dal presente Regolamento agli effetti di
quanto disposto ai precedenti artt. 5 e 6.
|