Lettera del Presidente agli iscritti: come comportarsi in caso di illegittima richiesta di contributi da parte dell’INPS
 
Estratto conto 2010: inviato a tutti i Colleghi l’aggiornamento della posizione contributiva individuale
 
Interventi di sostegno per i Colleghi abruzzesi colpiti dal terremoto: accolte ulteriori 14 richieste di contributo
 
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3 Ottobre 2011
Invio comunicazione redditi professionali 2010
Saldo contributi 2010

Maggiori informazioni

 

Informazioni sul versamento rateale del saldo dei contributi previdenziali 2010

 

Interventi di sostegno per i Colleghi abruzzesi: aggiornamento sull’ulteriore differimento dei termini ordinari di versamento per gli iscritti residenti e/o operanti in zone colpite dagli eventi sismici

 

(ai sensi dell’art. 28 del Regolamento di attuazione delle attività di Previdenza approvato con
D.M. 15/10/1997, G.U. n. 255 del 31/10/1997e successive integrazioni e modifiche)

Art. 1 - Soggetti ammessi e periodi riscattabili

Gli iscritti all'Ente, che possono far valere almeno cinque anni di effettiva contribuzione e che risultino in regola con l’invio delle comunicazioni obbligatorie possono richiedere il riscatto di tutti o dei singoli anni di studio (per frequenza al corso di laurea e a corsi di specializzazione in Scuole riconosciute).
Il riscatto viene effettuato versando i contributi relativi per un numero di anni non superiore alla durata del corso legale degli studi, purché i periodi di tempo in relazione ai quali si chiede il riscatto non siano già coperti da contribuzione.
Per coloro che sono passati ad altro corso di laurea ottenendo il riconoscimento degli studi precedentemente compiuti e la conseguente iscrizione all’anno successivo della nuova facoltà, il periodo riscattabile è costituito dal corso legale della nuova facoltà.
Il riscatto potrà essere richiesto anche solo per una parte del periodo di durata del corso a seguito del quale sia stato conseguito uno dei titoli previsti dalla legge.

Art. 2 - Presentazione della domanda

La domanda di riscatto dovrà essere presentata su modulo appositamente predisposto dall’Ente.
La stessa domanda viene formulata come una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 46 del D.p.r. n. 445/2000, e diretta ad attestare l’indicazione e il possesso del titolo di studio conseguito, dei requisiti per ottenere il riscatto e, in particolare, per ogni annualità richiesta, l’indicazione dell’Università, del Corso di laurea e dell’anno frequentato, ovvero della Scuola di specializzazione (e se privata l’indicazione del Decreto di riconoscimento) e dell’anno frequentato.
L’esercizio della facoltà di riscatto non è soggetta ad alcun termine di decadenza e potrà essere esercitata dagli iscritti in qualunque momento purché entro il termine di maturazione della pensione di vecchiaia.

Art. 3 - Contribuzione dovuta per l’operazione di riscatto

Gli oneri derivanti dal riscatto di cui al presente Regolamento sono a totale carico dei richiedenti.
Pertanto i soggetti ammessi a tale facoltà sono tenuti a corrispondere, per ciascun anno riscattato, un importo determinato applicando alla media dei redditi netti dichiarati nel quadriennio precedente la domanda stessa, l’aliquota percentuale del contributo soggettivo vigente nell’anno di presentazione della domanda di riscatto, ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 1 bis del Regolamento di previdenza.
Agli effetti della media reddituale si considerano utili anche i periodi di contribuzione facoltativa e quella volontaria di cui, rispettivamente, agli artt. 1, comma 5 e 27 del Regolamento di previdenza.
In ogni caso il versamento dovuto per ciascun anno riscattato non può essere inferiore alla misura del contributo soggettivo minimo vigente nell’anno di presentazione della richiesta.

Art. 4 - Provvedimenti del Consiglio di Amministrazione

L’Ente, esaminata la documentazione di cui all'art. 2, delibera in merito alla ammissibilità della domanda di riscatto ed alla determinazione del relativo onere da versare.
Il provvedimento è comunicato all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di accoglimento dovrà contenere l'assegnazione del termine di novanta giorni dalla ricezione entro il quale il richiedente dovrà inviare una formale ed espressa dichiarazione di accettazione dell’impegno a versare secondo le modalità individuate al successivo art. 5.
Il mancato riscontro alla suddetta comunicazione del provvedimento entro il termine assegnato, comporterà la decadenza della domanda di riscatto.

Art. 5 - Pagamento dei contributi

L’accettazione dell’operazione di riscatto da parte dell’interessato deve essere seguita dal contestuale versamento del relativo onere contributivo.
Tale versamento potrà essere effettuato in una soluzione unica per l’intero importo dovuto, ovvero, su richiesta, in un numero di rate mensili, senza interessi legali, per un periodo non superiore a 120 rate.
Nell’ipotesi in cui l’iscritto abbia optato per la modalità di pagamento rateale, all’atto dell’accettazione, è dovuto il versamento di almeno una rata.
Le rate successive, ciascuna versabile anche anticipatamente rispetto al piano di rateazione, saranno accreditate alla posizione dell’assicurato con le modalità di cui al successivo art. 6.
Si precisa che il pagamento rateale dovrà essere comunque completato prima della presentazione della domanda di pensione.
Prima di tale data l’operazione di riscatto dovrà essere completata con il versamento del debito residuo in un’unica soluzione. Qualora l’operazione di riscatto non sia perfezionata, secondo quanto stabilito dal precedente comma, saranno considerati utili solo i periodi, corrispondenti ad annualità intere, in relazione ai quali l’onere contributivo sia stato completamente assolto.

Art. 6 - Effetti del riscatto

I contributi dovuti a fronte degli anni che formano oggetto del riscatto, purché regolarmente corrisposti, consentono di incrementare l’entità del montante contributivo e sono utili ai fini del calcolo della pensione.
Gli stessi versamenti, sia in soluzione unica che in forma rateale sono attribuiti alla posizione previdenziale dell’iscritto richiedente il riscatto con decorrenza dalla data in cui il pagamento è pervenuto all’Ente.
Le modalità di capitalizzazione dei contributi versati sono individuate in base ai criteri dettati dall’art. 14, commi 3 e 4 del Regolamento di Previdenza.

Art. 7 - Irrinunciabilità del riscatto

L’accettazione dell’onere di riscatto di cui al precedente art. 3 da parte dell’iscritto comporta l’irrinunciabilità al riscatto stesso.
Pertanto, nel caso di versamenti parziali, in particolar modo nei casi di rateizzazione dell’onere, verranno considerati utili agli effetti del calcolo delle prestazioni soltanto i versamenti corrispondenti ad intere annualità riscattate.
Gli eventuali versamenti privi di effetto potranno essere rimborsati, su richiesta, dell’interessato.

Art. 8 - Decesso del richiedente

Qualora intervenga il decesso dell’iscritto successivamente alla presentazione della domanda di riscatto da parte del medesimo, è data facoltà ai superstiti dello stesso individuati ai sensi dell’art. 22 del Regolamento di previdenza, di completare gli adempimenti previsti dal presente Regolamento agli effetti di quanto disposto ai precedenti artt. 5 e 6.

 
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