Lettera del Presidente agli iscritti: come comportarsi in caso di illegittima richiesta di contributi da parte dell’INPS
 
Estratto conto 2010: inviato a tutti i Colleghi l’aggiornamento della posizione contributiva individuale
 
Interventi di sostegno per i Colleghi abruzzesi colpiti dal terremoto: accolte ulteriori 14 richieste di contributo
 
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3 Ottobre 2011
Invio comunicazione redditi professionali 2010
Saldo contributi 2010

Maggiori informazioni

 

Informazioni sul versamento rateale del saldo dei contributi previdenziali 2010

 

Interventi di sostegno per i Colleghi abruzzesi: aggiornamento sull’ulteriore differimento dei termini ordinari di versamento per gli iscritti residenti e/o operanti in zone colpite dagli eventi sismici

 
Regolamento delle forme di assistenza

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Forme di assistenza
1.1.

Le forme di assistenza di cui all’art. 3, comma 3, dello Statuto e dell’art. 32 del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza consistono in interventi in favore degli iscritti all’Ente, ovvero ai superstiti degli iscritti o ai pensionati dell’Ente, così come definiti nei successivi articoli.
1.2.
L’erogazione delle forme di assistenza è concessa nei limiti delle disponibilità risultanti nell’apposito Fondo Assistenza.

Articolo 2 – Valutazione delle istanze
2.1
. Il Consiglio di amministrazione, sulla base delle disponibilità del Fondo Assistenza e in relazione a quanto definito negli articoli successivi, delibera in merito alla misura degli interventi,  alle modalità di acquisizione della documentazione necessaria e i termini per la relativa integrazione, ai criteri di selezione, ai punteggi da attribuire per la formazione delle graduatorie ed alle modalità per la corresponsione degli interventi stessi. Alla delibera verrà data la massima pubblicità tra gli iscritti e pubblicata sul sito e sul periodico dell’Ente.
2.2.
L’Ente adotta provvedimento di liquidazione degli interventi o di denegazione della prestazione; avverso il provvedimento di diniego è possibile proporre rilievi o motivi di ricorso al Consiglio di Amministrazione, entro giorni 60 dalla ricezione della relativa comunicazione.

TITOLO II – FORME DI ASSISTENZACAPO I – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Articolo 3 – Istituzione dell’assistenza sanitaria integrativa.
Soggetti ammessi e requisiti di ammissione 3.1. 
L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP), in considerazione del fondamentale diritto alla tutela della salute costituzionalmente garantito, eroga forme di tutela sanitaria integrativa, direttamente o mediante la stipula di polizze assicurative entro i limiti stabiliti dal bilancio annuale dell’Ente.
3.2
. Sono ammessi all’assistenza sanitaria integrativa di cui all’articolo 1.1:
a.  gli iscritti attivi;
b.  i titolari di trattamento previdenziale che continuino ad esercitare l’attività professionale.
   Inoltre, l’Ente consente l’adesione all’assistenza sanitaria integrativa a:
c.  pensionati titolari di trattamento previdenziale;

  1. i familiari dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c).
3.3. I soggetti di cui alla lettera a) e b) del comma precedente dovranno essere in regola con gli adempimenti in materia di comunicazione reddituale.

Articolo 4 – Assistenza sanitaria integrativa per grandi interventi chirurgici
e gravi eventi morbosi
4.1
  L’Ente fornisce ai soggetti di cui all’art. 3.2, lettere a) e b), l’assistenza sanitaria integrativa, sopportandone il relativo onere annuo, per la copertura dei rischi derivanti da:
  • i grandi interventi chirurgici;
  • i gravi eventi morbosi, ancorché non comportino un intervento chirurgico.

4.2. L’Ente consente l’adesione volontaria all’assistenza sanitaria integrativa per la copertura dei rischi di cui al comma precedente, ai soggetti di cui all’art. 3.2, lettera c), con onere a carico dell’interessato. 

Articolo 5 – Estensione volontaria dell’assistenza sanitaria integrativa ai familiari5.1. L’Ente pone in essere le condizioni per consentire ai soggetti di cui all’art. 3.2, lettere a), b) e c) la possibilità di estendere volontariamente, con onere a proprio carico, l’assistenza sanitaria integrativa di cui all’art. 4.1 anche al proprio nucleo familiare (coniuge non legalmente separato convivente, convivente more uxorio, figli conviventi).

Articolo 6 – Estensione volontaria dell’assistenza sanitaria integrativa globale
6.1
. L’Ente pone in essere le condizioni per consentire ai soggetti di cui all’art. 1.2, lettere a), b) e c) la possibilità di aderire volontariamente, con onere a proprio carico, all’assistenza sanitaria integrativa globale, per sé e per il proprio nucleo familiare (coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, figli conviventi) per il rimborso di spese sanitarie per ricovero, spese extraospedaliere e domiciliari.
Articolo 7 – Modalità applicative
7.1. Con delibera del Consiglio di amministrazione, assunta anno per anno in relazione alle disponibilità risultanti nell’apposito fondo dedicato all’assistenza come da bilancio previsionale, l’Ente provvederà ad assicurare tutti i soggetti di cui all’articolo 3.2., lettera a) e b), per le coperture previste nell’articolo 4.1.7.2. Le modalità di erogazione del servizio relativo alla copertura dei rischi di cui agli artt. 4.1. e 6.1. sono definite annualmente dal Consiglio di amministrazione.

CAPO II – CONTRIBUTO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
O PER INABILITÀ TEMPORANEE O PERMANENTI

Articolo 8 – Istituzione del contributo per anziani non autosufficienti o per inabilità temporanee o permanenti. Beneficiari

8.1. L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP) concede un contributo a favore di titolari di pensione, erogata dall’Ente, che si trovino in condizione di non autosufficienza e siano ospitati presso case di riposo pubbliche e private per anziani, cronici o lungodegenti, ovvero che siano colpiti da inabilità temporanee o permanenti e che necessitino di assistenza domiciliare.
8.2. L’Ente si riserva di attuare interventi più organici di tutela delle condizioni degli anziani non autosufficienti attraverso forme assicurative assistenziali cosiddette di long term care da attuare di preferenza attraverso strutture consortili degli enti di previdenza privati. L’attuazione dei predetti interventi andrà considerata come sostitutiva delle azioni dirette individuate di seguito nel presente articolato.
8.3. Ha titolo ad usufruire del contributo il titolare di pensione erogata dall’Ente, non autosufficiente che abbia ottenuto di dimorare permanentemente in casa di riposo pubblica o privata per anziani, cronici o lungodegenti e che sostenga a proprio carico la retta, per la parte non soggetta a rimborso da parte di altri enti assistenziali pubblici o privati.
8.4. Ha titolo altresì ad usufruire del contributo il titolare di pensione erogata dall’Ente che a causa di inabilità temporanee o permanenti necessiti di un’assistenza domiciliare non inferiore a due mesi.
8.5. Nell'ipotesi di assistenza notturna e diurna il concorso nella spesa può essere erogato per una sola fattispecie.Articolo 9 – Entità del contributo e graduatoria
9.1. Il beneficio assistenziale concesso dall’Ente é costituito da un contributo sulla spesa sostenuta dal pensionato per la retta annuale di dimora, ovvero della spesa sostenuta per l’assistenza domiciliare, sino alla concorrenza massima degli importi mensili in relazione all'entità del reddito complessivo dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare del pensionato.
9.2. Con delibera del Consiglio di amministrazione, assunta anno per anno in relazione alle disponibilità risultanti nell’apposito fondo dedicato all’assistenza come da bilancio previsionale, l’Ente provvede a dare attuazione alle presenti disposizioni ed a determinare lo stanziamento annuale dei contributi erogabili ai sensi dell’articolo 8, nonché le classi reddituali per la definizione della graduatoria ed a fissare i relativi contributi in relazione alle classi di reddito aventi diritto.
9.3. La formazione della graduatoria delle domande di contributo dovrà essere effettuata tenendo conto di tutti i seguenti criteri:

  1. l'entità del reddito imponibile dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare del pensionato, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE;
  2. il  grado percentuale di invalidità;
  3. la maggiore età;
  4. l’essere titolare esclusivo di pensione erogata dall’Ente.
Articolo 10 – Documentazione

10.1. La domanda per l'attribuzione del contributo di cui all’articolo 8.1 del presente regolamento deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro i seguenti termini:
  1. per i pensionati non autosufficienti che hanno dimorato in case di riposo: entro il 30 settembre di ciascun anno con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente;
  2. per i pensionati che hanno sostenuto spese di assistenza domiciliare, entro nove mesi dall’effettuazione della stessa.
10.2. In entrambi farà fede il timbro postale di spedizione ovvero, nel caso di consegna a mano, la data di protocollazione della domanda. 10.3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  1. certificato di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi;
  2. modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all’anno precedente la presentazione della domanda di erogazione del contributo;
  3. dichiarazione di responsabilità del richiedente dalla quale risulti che la retta è a completo carico dello stesso e che la stessa non é in parte o integralmente rimborsata da altri enti assistenziali pubblici o privati.
  4. certificazione medica idonea a comprovare la non autosufficienza e/o la percentuale di invalidità del richiedente, ovvero certificato sanitario attestante i motivi necessitanti le prestazioni di assistenza e la durata dell'assistenza domiciliare prescritta.

Articolo 11 – Norme di prima applicazione

11.1. In sede di prima applicazione potrà essere presentata domanda per la concessione dei contributi di cui all’articolo 8.1 antecedenti l'entrata in vigore del regolamento, comunque riferiti a spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2007.

11.2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto regolamento.

CAPO III – INDENNITÀ DI MALATTIA O INFORTUNIO

Articolo  12 – Istituzione dell’indennità di malattia o infortunio.
Beneficiari e requisiti di ammissione

12.1
. L’Ente può concedere un’indennità giornaliera in favore degli iscritti i quali, a causa di malattia o infortunio tali da determinare una condizione di inabilità temporanea, non abbiano esercitato in maniera assoluta la professione per un periodo massimo di 60 giorni, nell’anno solare, con esclusione degli eventi di durata inferiore ai 7 giorni continuativi. 12.2. La durata complessiva della malattia o dell’infortunio viene attestata
con apposito certificato che il richiedente deve farsi rilasciare dal medico curante.

12.3.
Possono beneficiare dell’indennità di malattia gli iscritti attivi all’Ente da almeno 12 mesi precedenti l’inizio della malattia. Il numero di giornate indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 60 giorni.

12.4. Possono beneficiare dell’indennità di infortunio gli iscritti attivi all’Ente che, a causa di infortunio, non abbiano potuto esercitare la professione in modo assoluto. L'indennità può essere concessa se l’evento si verifica in data successiva a quella di invio della domanda di iscrizione all’Ente.Articolo 13 – Presentazione della domanda e documentazione

13.1. Per richiedere l’indennità di cui all’articolo 12.1, gli interessati dovranno inviare l’apposita domanda, corredata dalla documentazione di cui al successivo punto 13.2, presso la sede dell’Ente, a pena di inammissibilità, entro il quinto giorno successivo al termine dell’evento per il quale viene formulata la richiesta.

13.2. La domanda deve essere corredata da:modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all’ultima annualità fiscalmente dichiarata; certificazione medica di cui all’articolo 12.2, comprovante la durata della malattia o dell’infortunio Qualora la documentazione di cui al solo punto a) non fosse disponibile per l’invio entro il termine di cui all’articolo 13.1, la stessa dovrà essere trasmessa a completamento della domanda entro il termine entro il trentesimo giorno successivo al termine dell’evento per il quale viene formulata la richiesta.

Articolo 14 – Entità dell’indennità e graduatoria

14.1.
Con delibera del Consiglio di amministrazione, assunta anno per anno in relazione alle disponibilità risultanti nell’apposito fondo dedicato all’assistenza come da bilancio previsionale, l’Ente provvede a dare concreta attuazione alle presenti disposizioni ed a determinare lo stanziamento annuale delle indennità erogabili ai sensi dell’articolo 12.1, nonché l’importo giornaliero lordo dell’indennizzo.

14.2.
La formazione della graduatoria delle domande di indennità dovrà essere effettuata tenendo conto di tutti i seguenti criteri:

  • i parametri reddituali risultanti dal modello ISEE;
  • la durata del periodo di interruzione forzata dell’attività professionale;
  • l’esercizio esclusivo della libera professione.

14.3. L'assistenza indennitaria di cui all’articolo 12.1 non è cumulabile, per lo stesso periodo, con le altre forme di indennizzo di cui alla normativa per la tutela della maternità a favore delle libere professioniste.
Articolo 15 – Norme di prima applicazione
15.1. In sede di prima applicazione potrà essere presentata domanda per la concessione dell’indennità di cui all’articolo 12.1. relativa ad eventi verificatisi a partire dal 1° luglio 2011.
15.2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, unitamente a tutta la documentazione di cui all’articolo 13.2, lettere a e b, entro i termini che saranno stabiliti dallo specifico bando.

Articolo 16 – Indennità per invalidità permanente da infortunio16.1. L’Ente può erogare a favore degli iscritti attivi e ai titolari di trattamento previdenziale che continuino ad esercitare l’attività professionale - in regola con gli adempimenti in materia di comunicazione reddituale e di versamenti fino al secondo anno precedente a quello dell’evento – anche mediante la stipula di polizze assicurative annuali o poliennali ovvero mediante la partecipazione a forme consortili, casse di assistenza o altri enti all’uopo appositamente costituiti, un’indennità in caso di infortunio che comporti un’invalidità permanente di grado superiore al 66%.  

CAPO IV - CONTRIBUTI UNA TANTUM PER CATASTROFE
O CALAMITÀ NATURALI

Articolo 17 – Istituzione di contributi una tantum per catastrofe o calamità naturali.

Beneficiari e requisiti di ammissione17.1.
L’Ente può concedere un contributo una tantum in favore di coloro che abbiano subito danni allo studio dove risultino esercitare abitualmente l’attività professionale, a causa di eventi naturali (calamità o catastrofe) in comuni nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio dalle autorità competenti. 

17.2. Possono beneficiare del contributo gli iscritti attivi all’Ente che risiedono o esercitano la professione in un comune colpito dall'evento e che, a causa dello stesso, abbiano subito  danni allo studio professionale dove risultino esercitare abitualmente l’attività professionale. In caso di utilizzo promiscuo di un immobile a titolo di abitazione e di studio professionale, possono beneficiare del contributo solo coloro che risultino aver dichiarato tale situazione ai fini fiscali.

17.3. I soggetti di cui al comma precedente dovranno essere in regola con gli adempimenti in materia di comunicazione reddituale e di versamenti fino al secondo anno precedente a quello della presentazione della domanda.

Articolo 18 – Presentazione della domanda e documentazione

18.1. Per poter risultare assegnatari del contributo di cui all’articolo 17.1, gli interessati dovranno inviare l’apposita domanda presso la sede dell’Ente, a pena di inammissibilità, entro due anni dalla data dell'evento. A tal fine farà fede il timbro postale di spedizione ovvero, nel caso di consegna a mano, la data di protocollazione della domanda.

18.2. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:copia del provvedimento con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel comune dove viene svolta abitualmente l’attività professionale;copia completa della dichiarazione fiscale relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente la presentazione della domanda e nell’anno in cui si è verificata la catastrofe o la calamità; copia della dichiarazione di inizio attività e apertura della partita iva ed eventuali successive variazioni;attestazione relativa all’entità dei danni occorsi agli arredi, alle attrezzature ed alla strumentazione dello studio, debitamente dettagliati e documentati;attestazione che i danni subiti non siano coperti da polizza assicurativa o non siano rimborsati o rimborsabili da terzi. Articolo 19 – Entità del contributo e graduatoria

19.1. Con delibera del Consiglio di amministrazione, assunta anno per anno in relazione alle disponibilità risultanti nell’apposito fondo dedicato all’assistenza come da bilancio previsionale, l’Ente provvede – nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 17 - a dare concreta attuazione alle presenti disposizioni provvede a determinare lo stanziamento annuale dei contributi erogabili a titolo di indennizzo per catastrofe o calamità naturali, nonché a fissare l’importo massimo del contributo da corrispondere nei limiti delle spese documentate effettivamente rimaste a carico dei soggetti beneficiari.

19.2. Il contributo può essere erogato anche ad integrazione di eventuali altri importi corrisposti allo stesso titolo da altri organismi di assistenza pubblica o privata.

19.3. La formazione della graduatoria delle domande di contributo dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

  • dell'entità del reddito imponibile dichiarato l'anno precedente dal richiedente;
  • della rilevanza dell’evento;
  • della misura complessiva dei danni subiti dall’iscritto agli arredi, alle attrezzature ed alla strumentazione dello studio.

Articolo 20 – Norme di prima applicazione

20.1. In sede di prima applicazione potrà essere presentata domanda per la concessione dei contributi di cui all’articolo 17.1 antecedenti l'entrata in vigore del regolamento, comunque riferiti a eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2007.

20.2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto regolamento.

CAPO V – CONTRIBUTI PER SPESE FUNERARIE
Articolo 21 – Istituzione di contributi per spese funerarie e soggetti beneficiari

21.1. L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP) eroga annualmente contributi a titolo di partecipazione alle spese funerarie, in favore dei superstiti di iscritti all’Ente.

21.2. I contributi a titolo di partecipazione alle spese funerarie sono corrisposti unicamente in favore dei superstiti dell’iscritto aventi titolo al trattamento di pensione indiretta secondo le normative vigenti.
Articolo 22 – Entità del contributo

22.1. Con delibera del Consiglio di amministrazione, assunta anno per anno in relazione alle disponibilità risultanti nell’apposito fondo dedicato all’assistenza come da bilancio previsionale, l’Ente provvede a dare concreta attuazione alle presenti disposizioni determinando lo stanziamento annuale dei contributi erogabili ai sensi dell’articolo 21.1 ed a fissare l'importo massimo del contributo.

22.2. Il contributo può essere erogato anche ad integrazione di eventuali altri importi corrisposti allo stesso titolo da altri organismi di assistenza pubblica o privata.

22.3. In caso di commorienza di coniugi iscritti all’Ente, l’importo massimo del contributo è raddoppiato.
Articolo 23 – Presentazione della domanda e documentazione
23.1. La domanda di contributo a titolo di partecipazione alle spese funerarie, in carta semplice, deve essere spedita a mezzo posta o presentata all’Ente, a pena di inammissibilità, entro un anno dalla data dell'evento. A tal fine farà fede il timbro postale di spedizione ovvero, nel caso di consegna a mano, la data di protocollazione della domanda.

23.2. La domanda deve essere sottoscritta da un componente del nucleo familiare; se minore, dall'esercente la patria potestà, dal tutore o dal curatore.

23.3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

  • certificato di stato di famiglia riferito alla data del decesso;
  • codice fiscale del richiedente;
  • modello ISEE del nucleo familiare del de cuius riferito all’anno precedente la presentazione della domanda di erogazione del contributo; 
  • certificato di morte.

23.4. Le domande pervenute fuori termine non saranno esaminate.

Articolo 24 – Graduatoria24.1. La formazione della graduatoria delle domande di contributo dovrà essere effettuata tenendo conto di tutti i seguenti criteri:

  • l'entità del reddito imponibile dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare del de cuius, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE;
  • il  numero dei componenti il nucleo familiare;
  • l’esercizio in via esclusiva dell’attività libero professionale da parte dell’iscritto deceduto.

Articolo 25 – Norme di prima applicazione

25.1. In sede di prima applicazione potrà essere presentata domanda per la concessione dei contributi di cui all’articolo 21.1 antecedenti l'entrata in vigore del regolamento, comunque riferiti a eventi accaduti a partire dal 1° gennaio 2007.

25.2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto regolamento.

CAPO VI – ASSEGNI DI STUDIO A FIGLI DI ISCRITTI DECEDUTI O INABILI
Articolo 26 – Istituzione di assegni di studio a figli di iscritti deceduti o inabili.

Requisiti di ammissione

26.1. L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP) eroga annualmente assegni di studio riservate ai figli di iscritti all’Ente deceduti o inabili, che frequentino con regolarità gli istituti di scuola media superiore, l’Università e scuole di specializzazione post lauream.

26.2. I requisiti oggettivi per l'ammissione agli assegni di studio sono i seguenti:

  • essere figli di iscritti all’Enpap deceduti o inabili;
  • di avere un’età non superiore ai 25 anni nell’anno di erogazione dell’assegno di studio;
  • essere in possesso dei requisiti di merito di cui al comma successivo.
26.3. Requisiti di merito per l'ammissione agli assegni di studio di cui all’art. 26.1, sono:
  1. la regolare iscrizione al primo anno in istituti di scuola media superiore, ovvero agli anni successivi al primo e non essere stati ripetenti;
  2. la regolare iscrizione al primo anno a corsi di laurea universitari, ovvero agli anni successivi avendo sostenuto almeno i 3/5 degli esami previsti per ciascun anno dal corso di laurea;
  3. la regolare iscrizione al primo anno di corsi di specializzazione post lauream, ovvero agli anni successivi al primo avendo ottenuto la relativa idoneità o esonero.

Articolo 27 – Determinazione degli assegni di studio

27.1. Con delibera del Consiglio di amministrazione, assunta anno per anno in relazione alle disponibilità risultanti nell’apposito fondo dedicato all’assistenza come da bilancio previsionale, l’Ente provvede a dare concreta attuazione alle presenti disposizioni provvede a determinare lo stanziamento annuale degli assegni di studio erogabili, nonché il numero degli assegni di studio e il relativo importo.

Articolo 28 - Presentazione della domanda

28.1. Per poter risultare assegnatari degli assegni di studio, gli interessati dovranno inviare la domanda, redatta su apposita modulistica predisposta dall’Ente a pena di inammissibilità della stessa.

28.2. La domanda deve essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà, dal tutore o curatore per i minori e dai diretti beneficiari se maggiorenni e capaci.

28.3. Oltre a quanto previsto annualmente dal bando, alla domanda dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione, anche a mezzo autocertificazione:
a. certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente mesi sei;
b. codice fiscale del concorrente;
c. certificato rilasciato dalla segreteria della scuola o università attestante i dati richiesti dal bando;
d. curriculum vitae;
e. modello ISEE del nucleo familiare dell’iscritto riferito all’anno precedente la presentazione della domanda di erogazione del contributo.

28.4. Le domande pervenute fuori termine non saranno esaminate.

Articolo 29 – Graduatoria e proclamazione degli assegnatari

29.1. Una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande, si provvederà a trasmettere tutta la documentazione ricevuta all’apposita Commissione costituita dal Consiglio di Amministrazione in sede di emanazione della delibera la quale esaminerà le domande pervenute.

29.2. La formazione della graduatoria dovrà essere effettuata tenendo conto di tutti i seguenti criteri:

  1. l'entità del reddito imponibile dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare dell’iscritto, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE;
  2. lo stato di orfano di uno o entrambi i genitori;
  3. il numero dei componenti il nucleo familiare con preferenza allo studente con il nucleo familiare più numeroso;
  4. l’età dello studente, con preferenza per lo studente più giovane;
  5. lo stato di figlio di iscritto esercente in via esclusiva l’attività libero professionale;
  6. non aver beneficiato e di non beneficiare di altri assegni o borse di studio, premi o sussidi, da chiunque erogati, in relazione alla frequenza scolastica o universitaria di cui al presente regolamento.

Articolo 30 – Norme di prima applicazione

30.1
. In sede di prima applicazione potrà essere presentata domanda relativa alla concessione degli assegni di studio in caso di regolare iscrizione ai corsi di cui all’articolo 26.1 riferita all’anno 2007.

30.2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto regolamento.


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