AVVERTENZA: La sanzione per l'omesso o il tardivo invio della comunicazione annuale si applica anche nel caso in cui sia stato regolarmente effettuato, entro il termine stabilito, il relativo versamento a saldo.
Maggiorazioni in caso di ritardo nel versamento
Il ritardo nel versamento dei contributi comporta l’applicazione di maggiorazioni a titolo di interessi e sanzioni.
Versamento del Saldo 2009
Stato del Versamento
Interessi e sanzioni applicabili
art.10 Regolamento Enpap
Entro il 1° ottobre 2010
Nei termini
-
Dal 2 ottobre 2010
al 28 febbraio 2011
Fuori termine entro
150 giorni
Interessi pari allo 0,60% per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
Dal 1° marzo 2011
Fuori termine oltre
150 giorni
Interessi: 0,60% per ogni mese o frazione di ritardo + sanzione pari al 10% del capitale non versato o versato in ritardo
IN PROSSIMITÀ DELLE SCADENZE DI COMUNICAZIONE E DI VERSAMENTO L’ENTE PROVVEDE AD INVIARE AGLI ISCRITTI IL MATERIALE NECESSARIO PER POTER ASSOLVERE AGLI ADEMPIMENTI IN QUESTIONE. PER TALE MOTIVO È NECESSARIO SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE EVENTUALI VARIAZIONI DELL’INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA.
INOLTRE IN CASO DI MANCATA RICEZIONE DEL MATERIALE STESSO L’ISCRITTO PUÒ CONTATTARE L’ENPAP PER RICHIEDERE UN EVENTUALE DUPLICATO DEL PLICO.
ATTENZIONE: l’esecuzione del versamento a saldo e l’invio della comunicazione annuale, pur coincidendo con la stessa scadenza, sono due adempimenti distinti. Per questo motivo la sanzione per l’omesso o il tardivo invio della comunicazione annuale si applica anche nel caso in cui sia stato regolarmente effettuato entro il termine stabilito il relativo versamento a saldo.