Lettera del Presidente agli iscritti: come comportarsi in caso di illegittima richiesta di contributi da parte dell’INPS
 
Estratto conto 2010: inviato a tutti i Colleghi l’aggiornamento della posizione contributiva individuale
 
Interventi di sostegno per i Colleghi abruzzesi colpiti dal terremoto: accolte ulteriori 14 richieste di contributo
 
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1 Ottobre 2010
Invio comunicazione redditi professionali 2009
Saldo contributi 2009

 
Interventi di sostegno per i Colleghi abruzzesi: aggiornamento sull’ulteriore differimento dei termini ordinari di versamento per gli iscritti residenti e/o operanti in zone colpite dagli eventi sismici (giugno 2010)
 

Modalità di calcolo della contribuzione attualmente in vigore, anche a seguito delle modifiche regolamentari approvate nel 2008 e nel 2010

 
  Una volta iscritto all'ENPAP lo psicologo sarà tenuto al versamento dei seguenti contributi la cui misura viene calcolata in base al reddito professionale ed ai corrispettivi lordi dell'intero anno.
Contributo soggettivo

E' il contributo che ciascun iscritto versa annualmente per formare il proprio montante, vale a dire l'accantonamento necessario ai fini della determinazione della futura pensione. Tale contributo è generalmente pari al 10% del reddito netto professionale ai fini IRPEF con un minimo annuale pari a € 780,00.  A scelta dell’iscritto si può versare un’aliquota maggiore pari al 14, 16, 18 o 20,% in modo da incrementare il montante della posizione.
Il minimo soggettivo, invece, può essere ridotto in presenza di particolari condizioni dell’iscritto, ovvero:
da € 780,00 a € 390,00 – se si è lavoratori dipendenti o pensionati di altro Ente di previdenza obbligatoria o se si è stati in condizione di inattività professionale per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare (es. per malattia);
da € 780,00 a € 260,00 – se, per l’anno a cui si riferisce la riduzione, si è iscritti all’ENPAP complessivamente da non oltre 3 anni e l’età anagrafica non supera i 35 anni.
da € 780,00 a € 156,00 – se è stato conseguito nell'anno un reddito professionale inferiore a € 1.560,00.

Per cui se si ipotizza il versamento del 10% l’attuale  calcolo del contributo soggettivo in base al reddito professionale può essere riassunto come segue:
Entità annua del reddito netto professionale
ai fini Irpef
CONTRIBUTO DOVUTO
Iscritto Ordinario
(senza riduzioni)
Iscritto con Riduzioni
al 50%

(€ 390,00)
Iscritti ENPAP da non oltre 3 anni entro i 35 anni
(€ 260,00)
Iscritto con reddito annuale inferiore a
€ 1.560,00
Da Euro 0 a 2.600,00
€ 780,00 € 390,00 € 260,00 € 156,00
Da Euro 2.600,01 a 3.900,00
€ 780,00 € 390,00 10% del reddito netto
Da Euro 3.900,01 a 7.800,00
€ 780,00 10% del reddito netto 10% del reddito netto

Oltre Euro 7.800,00 fino al massimale ex legge 335/95 *

10% del reddito netto fino al massimale 10% del reddito netto fino al massimale 10% del reddito netto fino al massimale
- Per l'anno 2009 l'importo del massimale è pari ad € 91.507,00

Contributo integrativo

È il contributo posto a carico di coloro che ricevono le prestazioni del professionista (c .d. contributo 2%) ed è finalizzato alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento di attività assistenziali in favore degli Iscritti, ed in parte anche alla copertura dei costi di gestione dell'Ente
ENTITÀ ANNUA DEI CORRISPETTIVI LORDI
CONTRIBUTO DOVUTO
PER TUTTI GLI ISCRITTI
(su questo contributo
non si applicano le riduzioni)
Da € 0 a 3.000 € 60,00
Oltre € 3.000 (senza limite) 2% dei corrispettivi lordi
 
Contributo di maternità

È dovuto da tutti gli iscritti a prescindere da età e reddito ed è finalizzato alla costituzione del fondo necessario all'Ente per l'erogazione delle indennità di maternità alle iscritte libere professioniste.
Per l'anno 2009 tale contributo è fissato in
€ 140,00.

Frazionabilita’
dei contributi
Laddove l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione ricada in corso d'anno i contributi soggettivo ed integrativo minimi sono ridotti a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di effettiva iscrizione all'Ente. Il criterio della frazionabilità non può essere applicato nel caso in cui il soggettivo dovuto sia superiore al minimo, ovvero quando l'iscritto si avvale di una delle riduzioni previste.

Iscritti ultra sessantacinquenni

Dopo il compimento del 65° anno di età gli iscritti sono esonerati dal versamento del contributo soggettivo: dopo tale età sono tenuti a versare solo il contributo integrativo e quello di maternità, a meno che non intendano versare facoltativamente anche il contributo soggettivo per la maturazione dei supplementi di pensione di cui all'art. 13 del Regolamento.

   
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