Modalità di calcolo della contribuzione attualmente in vigore, anche a seguito delle modifiche regolamentari approvate nel 2008 e nel 2010
Una volta iscritto all'ENPAP lo psicologo sarà tenuto al versamento dei seguenti contributi la cui misura viene calcolata in base al reddito professionale ed ai corrispettivi lordi dell'intero anno.
Contributo
soggettivo
E' il contributo che ciascun iscritto versa annualmente per formare il proprio montante, vale a dire l'accantonamento necessario ai fini della determinazione della futura pensione. Tale contributo è generalmente pari al 10% del reddito netto professionale ai fini IRPEF con un minimo annuale pari a € 780,00. A scelta dell’iscritto si può versare un’aliquota maggiore pari al 14, 16, 18 o 20,% in modo da incrementare il montante della posizione.
Il minimo soggettivo, invece, può essere ridotto in presenza di particolari condizioni dell’iscritto, ovvero: da € 780,00 a € 390,00 – se si è lavoratori dipendenti o pensionati di altro Ente di previdenza obbligatoria o se si è stati in condizione di inattività professionale per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare (es. per malattia); da € 780,00 a € 260,00 – se, per l’anno a cui si riferisce la riduzione, si è iscritti all’ENPAP complessivamente da non oltre 3 anni e l’età anagrafica non supera i 35 anni. da € 780,00 a € 156,00 – se è stato conseguito nell'anno un reddito professionale inferiore a € 1.560,00.
Per cui se si ipotizza il versamento del 10% l’attuale calcolo del contributo soggettivo in base al reddito professionale può essere riassunto come segue:
Entità annua del reddito netto professionale
ai fini Irpef
CONTRIBUTO
DOVUTO
Iscritto
Ordinario
(senza riduzioni)
Iscritto
con Riduzioni
al 50%
(€ 390,00)
Iscritti ENPAP da non oltre 3 anni entro i 35 anni
(€ 260,00)
Iscritto
con reddito annuale inferiore a
€ 1.560,00
Da Euro 0 a 2.600,00
€ 780,00
€ 390,00
€ 260,00
€ 156,00
Da Euro 2.600,01 a 3.900,00
€ 780,00
€ 390,00
10% del reddito
netto
Da Euro 3.900,01 a 7.800,00
€ 780,00
10% del reddito
netto
10% del reddito
netto
Oltre Euro 7.800,00 fino al massimale ex legge 335/95 *
10% del reddito netto fino
al massimale
10% del reddito netto fino
al massimale
10% del reddito netto fino
al massimale
- Per l'anno 2009 l'importo del massimale è pari ad € 91.507,00
Contributo integrativo
È il contributo posto a carico di coloro che ricevono le prestazioni del professionista (c .d. contributo 2%) ed è finalizzato alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento di attività assistenziali in favore degli Iscritti, ed in parte anche alla copertura dei costi di gestione dell'Ente
ENTITÀ
ANNUA DEI CORRISPETTIVI LORDI
CONTRIBUTO
DOVUTO
PER TUTTI GLI ISCRITTI (su questo contributo
non si applicano le riduzioni)
Da € 0 a 3.000
€ 60,00
Oltre € 3.000 (senza limite)
2% dei corrispettivi lordi
Contributo di maternità
È dovuto da tutti gli iscritti a prescindere da età e reddito ed è finalizzato alla costituzione del fondo necessario all'Ente per l'erogazione delle indennità di maternità alle iscritte libere professioniste. Per l'anno 2009 tale contributo è fissato in
€ 140,00.
Frazionabilita’
dei contributi
Laddove l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione ricada in corso d'anno i contributi soggettivo ed integrativo minimi sono ridotti a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di effettiva iscrizione all'Ente. Il criterio della frazionabilità non può essere applicato nel caso in cui il soggettivo dovuto sia superiore al minimo, ovvero quando l'iscritto si avvale di una delle riduzioni previste.
Iscritti ultra sessantacinquenni
Dopo il compimento del 65° anno di età gli iscritti sono esonerati dal versamento del contributo soggettivo: dopo tale età sono tenuti a versare solo il contributo integrativo e quello di maternità, a meno che non intendano versare facoltativamente anche il contributo soggettivo per la maturazione dei supplementi di pensione di cui all'art. 13 del Regolamento.