A seguito dell’approvazione delle modifiche regolamentari entrate in vigore nell’anno 2010, il primo versamento dei contributi previdenziali va effettuato entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (es. acconto 2010 entro il 1° marzo 2011).
Il versamento oltre tale data potrà essere rateizzato con l’applicazione dei soli interessi se effettuato entro i 150 giorni successivi (rispetto ai precedenti 90 giorni); oltre tale periodo, per il ritardato versamento saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento (10% dell’importo non versato).
Il versamento deve essere effettuato per un importo in misura pari al 90% del contributo soggettivo ed integrativo dovuti per l’anno precedente (fermo restando i rispettivi minimi che sono comunque obbligatori), oltre al contributo di maternità (che quindi va versato per l’intero importo in questa scadenza).
E’ però prevista la possibilità, qualora un iscritto preveda di percepire un reddito inferiore rispetto a quanto dichiarato nell’ultima comunicazione, di ridurre la misura dell’acconto dovuto calcolandolo sulla base del minor reddito previsto. Se però il minor importo versato risulta, al momento dell’invio della comunicazione reddituale, inferiore al 90% di quanto dovuto complessivamente per l’anno di riferimento, sulla differenza non versata in acconto si applicano le sanzioni e gli interessi.
A saldo
A seguito dell’approvazione delle modifiche regolamentari entrate in vigore nell’anno 2010, il versamento a saldo dei contributi previdenziali va effettuato entro il 1° ottobre di ogni anno in base ai contributi calcolati sui compensi dell’anno precedente, detratto l’acconto già versato nel mese di marzo (es. saldo 2009 entro il 1° ottobre 2010).
Il versamento oltre tale data potrà essere rateizzato con l’applicazione dei soli interessi se effettuato entro i 150 giorni successivi (rispetto ai precedenti 90 giorni); oltre tale periodo, per il ritardato versamento saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento (10% dell’importo non versato).
Comunicazione annuale del reddito professionale
Per ogni anno di iscrizione l’iscritto deve comunicare
il reddito netto professionale di lavoro autonomo, vale a dire il valore complessivo dei proventi professionali determinati ai fini dell’IRPEF (da non confondere con il “netto a pagare” rappresentato dal compenso lordo meno le ritenute fiscali)
i corrispettivi lordi derivanti dall’attività libero professionale vale a dire la somma dei compensi derivanti dall’esercizio dell’attività autonoma di psicologo.
Scadenza
A seguito dell’approvazione delle modifiche regolamentari entrate in vigore nell’anno 2010, a far data dall’anno 2010 tale operazione deve avvenire entro il 1° ottobre.