Versare i contributi

Indice

TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI
RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO: CHI NE HA DIRITTO
LE SCADENZE
ACCONTO – SCADENZA 1° MARZO
COMUNICAZIONE REDDITUALE  E SALDO – SCADENZA 1° OTTOBRE
COME PUOI PAGARE
UTILIZZO DEI CONTRIBUTI VERSATI IN ECCEDENZA


 

Scadenza

1° marzo 2024
ACCONTO REDDITI 2023
Per maggiori informazioni clicca QUI


TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI
I contributi da versare annualmente all’ENPAP sono tre:

  • Contributo soggettivo
    Corrisponde al 10% del tuo reddito netto, con un minimo di 856,00 euro(*)
    Annualmente, in occasione della presentazione della comunicazione reddituale, è possibile decidere se elevare la percentuale di contribuzione minima (pari al 10%) fino ad un massimo del 30%, con incrementi di due punti percentuali (12%, 14%, 16%, ecc.).

    Se sei pensionato ENPAP, in fase di compilazione della comunicazione reddituale, potrai applicare – ai fini del calcolo dell’importo dovuto a titolo di contributo soggettivo – l’aliquota dimezzata pari al 5% del reddito netto, fermo restando il pagamento del contributo soggettivo minimo, oppure optare per l’aliquota ordinaria, pari al 10% elevabile facoltativamente fino al 30%.

    Perché versare una percentuale di contribuzione maggiore
    Scegliere una percentuale di contribuzione superiore al minimo, oltre a consentire di ottenere un vantaggio fiscale in quanto l’importo versato a titolo di contribuzione soggettiva può essere dedotto fiscalmente,  consente di elevare l’importo della pensione che si riceverà al momento del pensionamento. 
    Il contributo annualmente versato verrà accreditato sulla tua posizione personale in ENPAP e ogni anno i versamenti effettuati (montante contributivo) si rivaluteranno. 
    Quando raggiungerai l’età della pensione (a partire dai 65 anni, con almeno cinque anni di effettiva contribuzione), l’intero ammontare dei tuoi versamenti e dei rendimenti maturati servirà a determinare l’importo della tua pensione.

  • Contributo integrativo
    Corrisponde al 2% del tuo corrispettivo lordo con un minimo di 66,00 euro(*). Il contributo integrativo proviene dalla quota aggiuntiva obbligatoria del 2% (ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103/96). Questa parte di contribuzione serve per finanziare le spese di funzionamento dell’ENPAP e per garantirti alcuni servizi, come l’assistenza sanitaria integrativa e l’indennità di malattia o infortunio.
  • Contributo di maternità
    Corrisponde a una quota fissa per finanziare l’indennità di maternità delle colleghe che diventano madri. Per il 2023 è stabilita in 130,00 euro.

Per sapere qual è il reddito netto e il corrispettivo lordo, è sufficiente individuare le cifre riportate nella tua dichiarazione dei redditi (ad esempio Modello Redditi PF, Modello Redditi SP, Modello 730, CU) così come indicati nelle istruzioni rilasciate ogni anno dall’ENPAP per la compilazione della comunicazione reddituale annuale.

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RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO: CHI NE HA DIRITTO
Il contributo soggettivo minimo, pari ad euro 856,00(*), può eventualmente essere ridotto in presenza di determinate condizioni e in ogni caso, seppure in presenza del diritto a riduzione, quale contributo soggettivo è dovuto il 10% del reddito netto prodotto.

Solo coloro che si trovano in una delle condizioni di seguito riportate, possono richiedere, in fase di compilazione della comunicazione reddituale ENPAP, la riduzione del contributo soggettivo minimo:

euro 428,00(*)
(50% del contributo soggettivo minimo)

  • nel corso dell’anno hanno svolto qualsiasi attività di lavoro dipendente, anche part-time, in concomitanza con l’attività libero professionale
  • sono ultra cinquantasettenni pensionati di altro ente di previdenza obbligatoria
  • sono titolari di pensione erogata dall’ENPAP
  • si sono trovati per almeno sei mesi nel corso dell’anno in condizione d’inattività professionale per inabilità dovuta a malattia (nel caso di maternità vi rientra solo quella considerata “a rischio”)

euro 286,00(*)
(un terzo del contributo soggettivo minimo)

iscritti all’ENPAP complessivamente da non oltre 3 anni

euro 172,00(*)
(un quinto del contributo soggettivo minimo)

conseguito nel corso dell’anno un reddito netto professionale inferiore a euro 1.712,00

Nella tabella di seguito sono riportati gli effetti delle riduzioni rapportate al reddito netto prodotto.

ENTITÀ ANNUA
DEL REDDITO NETTO PROFESSIONALE

CONTRIBUTO SOGGETTIVO DOVUTO

Iscritto ENPAP
senza riduzioni

Iscritto ENPAP
con riduzioni fino al 50%
Iscritto ENPAP
da non oltre 3 anni

Iscritto ENPAP
con reddito netto inferiore a euro 1.712,00

da euro 0,00
a euro 2.860,00
euro 856,00(*) euro 428,00(*) euro 286,00(*) euro 172,00(*)
da euro 2.860,01
a euro 4.280,00
euro 856,00(*) euro 428,00(*) 10% del
reddito netto(**)
da euro 4.280,01
a euro 8.560,00
euro 856,00(*) 10% del
reddito netto(**)
10% del
reddito netto(**)
oltre euro 8.560,00 10% del
reddito netto(**)
10% del
reddito netto(**)
10% del
reddito netto(**)
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LE SCADENZE
Durante l’anno le scadenze sono due:

  • 1° marzo, versamento dell’acconto;
  • 1° ottobre, presentazione della comunicazione reddituale e versamento del saldo.
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ACCONTO – SCADENZA 1° MARZO

Entro il 1° marzo di ciascun anno dovrà essere versato l’acconto pari al 70% dei contributi soggettivo e integrativo dovuti nell’anno precedente, cosiddetto METODO STORICO.

Ad esempio l’acconto sui redditi 2023, da versare entro il 1° marzo 2024, si calcolerà sui redditi dell’anno 2022. 
Se la percentuale così calcolata risulta inferiore ai contributi minimi (vedi paragrafo TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI), saranno dovuti rispettivamente questi ultimi.

Calcolare l’acconto è semplice: è sufficiente accedere all’Area Riservata, selezionare la voce “ACCONTO” e successivamente la voce “Calcolo acconto metodo storico”. Una volta ottenuto l’importo, comprensivo anche dell’importo del contributo di maternità , potrai procedere con il pagamento attraverso le modalità che preferisci tra PagoPA, F24, bonifico bancario o Carta di Credito ENPAP.

Attenzione! Gli eredi degli iscritti deceduti non sono obbligati al versamento dell’acconto relativamente agli adempimenti a tale titolo la cui scadenza è successiva alla data del decesso.

Se pensi di aver guadagnato meno dell’anno precedente e non vuoi pagare un acconto molto superiore al reddito effettivo che hai conseguito, puoi avvalerti del METODO PREVISIONALE. Con questo metodo ti è possibile ricalcolare, sotto la tua responsabilità, l’importo dell’acconto sulla base del minore reddito conseguito nell’anno. Anche in questo caso calcolare l’importo dell’acconto è semplice: è sufficiente accedere all’Area Riservata, selezionare la voce “ACCONTO” e successivamente la voce “Calcolo acconto metodo previsionale”.

Se adotti il metodo previsionale senza un reale calo del reddito, a ottobre, con la compilazione della comunicazione reddituale, ti troverai a dover versare interessi e sanzioni sulla parte di acconto che non hai versato rispetto al metodo storico.

Attenzione! In deroga, puoi versare l’acconto nei 150 giorni oltre la scadenza del 1° marzo, con la sola applicazione degli interessi pari allo 0,375% mensile (4,50% annuo)(***).
Per versare l’acconto entro 150 giorni dalla scadenza del 1° marzo non è richiesto l’invio di alcuna comunicazione all’Ente: basterà effettuare le diverse tranche di versamenti, con importi a tua scelta entro tale termine.
Se ti avvali di questa modalità, la tua posizione contributiva per accedere alle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dall’Ente, sarà considerata regolare una volta che avrai interamente versato quanto dovuto.

 

ISTRUZIONI ACCONTO IN SCADENZA IL 1° MARZO 2024 (redditi anno 2023)
Per maggiori informazioni sul calcolo e sul pagamento dell’acconto relativo ai redditi anno 2023 con scadenza al 1° marzo 2024 consulta le istruzioni.

Istruzioni per
il calcolo e il versamento dei
contributi dovuti in acconto
entro il 1° marzo 2024

Istruzioni per
il versamento dei contributi dovuti
in acconto oltre la scadenza del 1° marzo 2024
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COMUNICAZIONE REDDITUALE E SALDO
Al 1° ottobre avrai a tua disposizione la dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF (ad esempio Modello Redditi PF, Modello Redditi SP, Modello 730, CU). Dovrai accedere alla tua Area Riservata, selezionare la voce “COMUNICAZIONI REDDITUALI E SALDO” e selezionare “Inserisci Comunicazione Reddituale”.

A questo punto dovrai semplicemente selezionare l’anno del reddito da dichiarare e riportare i dati del reddito netto e dei corrispettivi lordi così come indicati all’interno delle istruzioni rilasciate dall’ENPAP in occasione di ogni scadenza e disponibili all’interno dell’Area Riservata. Una volta presentata la dichiarazione e confermati i dati, il sistema calcolerà l’importo del saldo che devi versare – già detratto dell’acconto versato a marzo – e potrai procedere con il pagamento dei contributi attraverso il metodo di pagamento che preferisci tra PagoPA, F24, bonifico bancario o Carta di Credito ENPAP).

Attenzione! In deroga, puoi versare il saldo rateizzandolo fino a 150 giorni oltre la scadenza del 1° ottobre, con la sola applicazione degli interessi pari allo 0,375% mensile (4,50% annuo)(*).
Per versare il saldo entro 150 giorni dalla scadenza del 1° ottobre non è richiesto l’invio di alcuna comunicazione all’Ente: basterà effettuare le diverse tranche di versamenti, con importi a tua scelta entro tale termine.
Se ti avvali di questa modalità, la tua posizione contributiva per accedere alle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dall’Ente, sarà considerata regolare una volta che avrai interamente versato quanto dovuto.

ISTRUZIONI COMUNICAZIONE REDDITUALE E SALDO IN SCADENZA IL 2 OTTOBRE 2023 (redditi anno 2022)
Per maggiori informazioni sulla compilazione della comunicazione reddituale e calcolo del saldo relativo ai redditi anno 2022  (scadenza 2 ottobre 2023) consulta le istruzioni e le domande frequenti.

Istruzioni per la compilazione della comunicazione
del reddito professionale e per il pagamento dei contributi a saldo
REDDITI ANNO 2022
Istruzioni per la compilazione della comunicazione
del reddito professionale e per il pagamento dei contributi a saldo
Iscritti titolari di convenzione ai sensi dell’ACN 31/03/2020
REDDITI ANNO 2022
Istruzioni per il versamento dei contributi entro il 2 ottobre 2023
REDDITI ANNO 2022
Istruzioni per il versamento dei contributi oltre la scadenza del 2 ottobre 2023
REDDITI ANNO 2022
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COME PUOI PAGARE

PagoPA
ENPAP ha aderito al sistema di pagamento PagoPA. Si tratta di un sistema sicuro e semplice per effettuare pagamenti elettronici in favore delle Amministrazioni aderenti. Vi si accede direttamente dal calcolo dell’acconto presente nell’Area Riservata del sito ENPAP.

Questo metodo di pagamento può essere utilizzato soltanto entro la scadenza prevista nell’anno (acconto entro il 1° marzo – saldo entro il 1° ottobre).

Per maggiori informazioni su questa modalità di pagamento clicca QUI

Attenzione! Con la stessa decorrenza non sarà più possibile utilizzare come modalità di pagamento dei contributi il M.Av.

F24
Attraverso il modello F24 è possibile effettuare, anche in più soluzioni, i versamenti degli importi dovuti all’ENPAP.
A tal fine, sono state istituite le seguenti causali di versamento:

causale descrizione causale
ECTR da utilizzare per il versamento dei contributi relativi ad acconto e/o saldo
EINT da utilizzare per il versamento degli interessi
ESNZ da utilizzare per il versamento delle sanzioni
ERC2 da utilizzare per la regolarizzazione integrale della posizione contributiva
ERPS da utilizzare per il versamento dei contributi dovuti a seguito di domanda di riscatto periodi di studio
EAPR da utilizzare per il versamento dei contributi dovuti a seguito di domanda di riscatto degli anni di esercizio professionale precedenti la fondazione dell’Ente

In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali devono essere esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro) in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nel campo “codice ente”, il codice “0007”;
  • nel campo “codice sede”, nessun valore;
  • nel campo “codice posizione”, nessun valore;
  • nel campo “periodo di riferimento da mm/aaaa”, l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “aaaa (non valorizzare il mese oppure valorizzare a zero “00”);
  • nel campo “periodo di riferimento a mm/aaaa”, nessun valore oppure valorizzare a zero l’anno e/o il mese di competenza del contributo da versare;
  • nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.

Consulta le istruzioni per la compilazione.

Attenzione! In caso di pagamenti effettuati per la regolarizzazione di debiti relativi ad annualità pregresse, l’importo versato (in particolar modo nei casi di pagamento parziale delle somme scoperte) verrà distribuito partendo dalle annualità meno recenti andando a coprire prioritariamente: 1) contributo integrativo; 2) contributo di maternità; 3) contributo soggettivo; 4) sanzioni e/o interessi.

Bonifico bancario
Se invece preferisci pagare con bonifico bancario, suddividendo il dovuto anche in più versamenti, potrai farlo utilizzando queste coordinate e causali:

beneficiario     ENPAP-Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi presso Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma
 IBAN  IT02Y0569603211000077000X83
 BIC/SWIFT POSOIT22
causale unica

Per il versamento di contributi (acconto o saldo), interessi e sanzioni la causale è unica ed è composta dal tuo codice fiscale seguita dalla lettera R e l’anno di riferimento.

Ad esempio per i redditi 2023 dovrai indicare:
codice fiscale iscritto R23

Ad esempio per regolarizzare eventuali scoperture pregresse
codice fiscale iscritto RC2

Carta di credito ENPAP (circuito Nexi/VISA e Banca Popolare di Sondrio)
L’Iscritto già possessore di Carta di Credito ENPAP, può effettuare il pagamento direttamente online attraverso l’Area Riservata. La Carta di Credito ENPAP consente di effettuare i versamenti e avere l’addebito dell’importo sul proprio conto bancario il mese successivo. Sarà sufficiente inserire l’importo da versare, selezionare la causale e seguire la procedura. Accedi all’Area Riservata,  seleziona la voce “CARTA ENPAP E ALTRI SERVIZI BANCARI” e clicca su “Pagamenti on line”.

Attenzione! Non c’è bisogno che contatti l’ENPAP per avere conferma della ricezione del pagamento o che invii copia del versamento. Ogni singolo pagamento sarà visualizzabile non prima di 5 giorni lavorativi all’interno dell’Area Riservata sotto la voce “Storico Versamenti” (visualizzabile all’interno della sezione “DOCUMENTI”) e all’interno del tuo CONTO PERSONALE.

Nel caso di pagamenti effettuati con causale RC2 (bonifico, carta di credito o con F24) finalizzati a regolarizzare parzialmente eventuali scoperture pregresse (ad esclusione quindi dell’anno corrente), gli stessi verranno imputati a copertura dei debiti scaduti partendo dalle annualità meno recenti, distribuendo l’importo versato – per ciascun anno – in primis al contributo integrativo e a seguire al contributo di maternità, al contributo soggettivo, nonché alle sanzioni e agli interessi.

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UTILIZZO DEI CONTRIBUTI VERSATI IN ECCEDENZA
Se sul tuo estratto conto (accessibile dall’Area Riservata sotto la voce “CONTO PERSONALE”) sono riportati importi versati in eccedenza, l’Ente provvede a riportarli direttamente come anticipo sulle somme dovute per l’anno successivo senza necessità di una tua richiesta. L’operazione avviene previa verifica circa la regolarità della posizione dichiarativa e contributiva, in tempo utile per la scadenza della dichiarazione annuale del 1° ottobre. 

Se gli importi versati in eccedenza sono superiori a euro 1.000,00, compilando online il modulo “Richiesta restituzione o trasferimento importi versati in eccedenza“, presente a fine pagina del “CONTO PERSONALE”, puoi optare per la restituzione o il trasferimento dell’importo eccedente. 

In caso di restituzione, gli importi vengono trasferiti a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di compilazione della richiesta online, previa copertura di eventuali importi a debito precedentemente maturati sulla posizione contributiva. 

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(*)In vigore dal 01/01/2024.

 

(**) I Pensionati, in fase di compilazione della comunicazione reddituale ENPAP possono applicare, ai fini del calcolo dell’importo dovuto a titolo di contributo soggettivo, l’aliquota dimezzata, vale a dire pari al 5% del reddito netto (fermo restando il pagamento del contributo soggettivo minimo) oppure optare per l’aliquota ordinaria, pari al 10% elevabile facoltativamente fino al 30%.

 

(***)In vigore a partire dai redditi anno 2023. Clicca QUI per visualizzare i tassi di interesse vigenti tempo per tempo

Data ultimo aggiornamento 06/03/2024