Chiedere l’indennità di maternità

COME PRESENTARE LA DOMANDA
MONITORAGGIO STATO AVANZAMENTO DOMANDA
MODALITÀ DI CALCOLO DELL’INDENNITÀ
TRATTAMENTO FISCALE DELL’INDENNITÀ
CERTIFICAZIONE FISCALE

ESTENSIONE DI ULTERIORI TRE MESI DELL’INDENNITÀ DI MATERNITÀ
(Legge n. 234/2021)


L’indennità di maternità è riconosciuta, nei termini e con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 151/2001 alle Iscritte (o nei soli casi previsti agli Iscritti) in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi (art. 1 Regolamento per la corresponsione dell’indennità di maternità).

COME PRESENTARE LA DOMANDA
Puoi presentare la domanda di indennità di maternità, non prima del completamento del sesto mese di gravidanza (26 settimane + 3 giorni) ed entro (e non oltre) 180 giorni dall’evento.

Attenzione! Se non presenti la domanda entro questi termini, non potremo versarti l’indennità (art. 71 Decreto Legislativo n. 151/2001).

Ti ricordiamo, inoltre, che è possibile presentare domanda – entro e non oltre 180 giorni dall’evento – anche quando:

  • vi sia stata un’interruzione della gravidanza per motivi spontanei o terapeutici dopo il compimento del sesto mese (26 settimane + 3 giorni)
  • entra a far parte del nucleo familiare il bambino adottato o avuto in affidamento in pre-adozione, purché il bambino non abbia più di diciotto anni
  • hai subito un aborto spontaneo o terapeutico non prima del terzo mese di gravidanza (8 settimane + 6 giorni).

La domanda potrà essere presentata esclusivamente:

  • accedendo all’Area Riservata, compilando online la domanda presente all’interno della voce di menu “Prestazioni Assistenziali>Maternità” e allegando in formato elettronico i relativi documenti richiesti (e sotto indicati), a eccezione del certificato medico (per le istanze presentate prima del parto), che – come da Regolamento – dovrà essere necessariamente prodotto in originale e quindi spedito a mezzo posta.
Attenzione!  La domanda di indennità di maternità potrà essere istruita soltanto con la trasmissione di tutta la documentazione.

Oltre alla compilazione del modulo online dovrà essere trasmessa la certificazione medica (come espressamente richiesta nel modulo a seconda del titolo per il quale si chiede l’indennità) oppure copia del provvedimento di adozione o affidamento preadottivo.

Nel caso di gravidanza è necessario allegare:  

  • se fai domanda prima del parto, certificato medico in originale rilasciato da struttura pubblica, da medico convenzionato ASL, da medico di base o privato dopo il completamento del sesto mese di gestazione (26 settimane + 3 giorni) che attesti la data di inizio della gravidanza e la data presunta del parto; 
    Attenzione! Il certificato medico deve essere rilasciato esclusivamente in formato cartaceo e trasmesso agli Uffici a mezzo raccomandata A/R. Non può essere sostituito dal certificato telematico di gravidanza poiché lo stesso non è valido ai fini istruttori. Si fa presente infatti che all’Ente non è consentito accedere all’INPS per scaricare le attestazioni (servizio attivo solo per i datori di lavoro). 
  • certificato di nascita o di stato di famiglia in originale (da inviare a ENPAP a mezzo raccomandata A/R), oppure analoga certificazione corredata di firma digitale, rilasciata dal Comune di residenza. 
Novità
Per le domande indennità di maternità presentate a partire dal 1° aprile 2024, l’invio del certificato medico-sanitario avverrà in modalità telematica, attraverso l’Area Riservata del sito. Tale modalità sostituirà completamente l’invio postale del certificato in originale. 

Inoltre devi allegare:

  • fotocopia della dichiarazione reddituale relativa al secondo anno precedente l’evento;
  • fotocopia (fronte e retro) di un valido documento di identità.

Se hai aderito a uno dei regimi fiscali agevolati puoi richiedere l’esenzione dalla ritenuta d’acconto sull’importo liquidato come indennità di maternità. Dovrai richiederlo selezionando l’apposita voce presente nella domanda di maternità online.

L’indennità di maternità è sostitutiva del reddito professionale e l’importo erogato è sottoposto a ritenuta d’acconto del 20%, salvo che tu abbia aderito a un regime fiscale agevolato (vedi nota). Inoltre, siccome rappresenta reddito ai fini Irpef, deve essere dichiarata ai fini fiscali relativamente all’anno in cui è stata percepita e devi quindi inserirla nel reddito netto da dichiarare all’ENPAP, versandoci anche il contributo soggettivo. Su tali importi non devi invece versare il contributo integrativo.

Attenzione!

  • Se presenti la domanda verso la fine dell’anno, per poter usufruire dell’esenzione, dovrai possedere i requisiti per beneficiare del regime fiscale agevolato nell’anno in cui il trattamento in questione è liquidato e non nell’anno di presentazione della richiesta.
  • Non potranno, invece, essere prese in considerazione le richieste di esonero formulate successivamente all’avvenuta erogazione del contributo.

MONITORAGGIO STATO AVANZAMENTO DOMANDA
Lo stato di avanzamento della domanda presentata può essere costantemente monitorato in Area Riservata accedendo alla sezione “Prestazioni assistenziali>Domande assistenziali”.


MODALITÀ DI CALCOLO DELL’INDENNITÀ
L’indennità di maternità erogata dall’Ente, stabilita dalla Legge n. 289/2003, copre un periodo di venti settimane e si calcola in questo modo:

80% del reddito del secondo anno precedente l’evento
diviso per 12 e moltiplicato per 5

Ad esempio, se presenti la richiesta di indennità di maternità per una nascita avvenuta nell’anno 2023, il calcolo sarà effettuato sul tuo reddito netto professionale prodotto nel 2021 e dichiarato nel 2022.
Se non hai avuto reddito nel secondo anno precedente quello dell’evento (ad esempio, se sei neo iscritta) o se questo risulta non particolarmente elevato, ti verseremo comunque il minimale previsto per legge.
Per l’anno 2024, l’importo minimo dell’indennità di maternità ENPAP è di euro 5.914,48 al lordo della ritenuta d´acconto del 20%, mentre il massimo corrisponde a cinque volte il minimale (euro 29.572,40).

Attenzione! Nel caso la tua iscrizione all’ENPAP ricada nel corso dei cinque mesi indennizzabili, l’importo dell’indennità ti viene riconosciuto solo per la frazione di periodo posteriore alla data di iscrizione stessa.
 
In caso di interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza ed entro la conclusione del quinto mese, l’indennità di maternità è corrisposta nella misura pari all’80 per cento di una mensilità del reddito professionale dichiarato nel secondo anno precedente l’evento, con un minimo, per l’anno 2024, di euro euro 1.182,90 al lordo della ritenuta d’acconto.
 
La misura dell’indennità di maternità è stabilita dal D. Lgs. n. 151/2001 agli articoli 70, 71, 72 e 73. L’Ente non ha facoltà di modificare gli importi previsti e le modalità di erogazione.
 

TRATTAMENTO FISCALE DELL’INDENNITÀ
L’indennità di maternità è sostitutiva del reddito professionale e l’importo erogato è sottoposto a ritenuta d’acconto del 20%, salvo che tu abbia aderito a un regime fiscale agevolato. Inoltre, siccome rappresenta reddito ai fini Irpef, deve essere dichiarata ai fini fiscali relativamente all’anno in cui è stata percepita e devi quindi inserirla nel reddito netto da dichiarare all’ENPAP, versandoci anche il contributo soggettivo. Su tali importi non devi invece versare il contributo integrativo.
 
Se hai aderito ad uno dei regimi fiscali agevolati puoi richiedere l’esenzione dalla ritenuta d’acconto sull’importo liquidato come indennità di maternità. Dovrai richiederlo selezionando l’apposita voce presente nella domanda di maternità online.
 
Attenzione!
  • Se presenti la domanda verso la fine dell’anno, per poter usufruire dell’esenzione, dovrai possedere i requisiti per beneficiare del regime fiscale agevolato nell’anno in cui il trattamento in questione è liquidato e non nell’anno di presentazione della richiesta.
  • Non potranno, invece, essere prese in considerazione le richieste di esonero formulate successivamente all’avvenuta erogazione del contributo.

CERTIFICAZIONE FISCALE
Potrai scaricare la certificazione fiscale dell’indennità percepita,  cd. CU (Certificazione Unica), nella sezione DOCUMENTI della tua Area Riservata entro i termini fiscalmente previsti per legge e, in ogni caso, a partire dall’anno successivo a quello di erogazione.


ESTENSIONE DI ULTERIORI TRE MESI DELL’INDENNITÀ DI MATERNITÀ (Legge n. 234/2021)
Gli ultimi provvedimenti normativi in tema di maternità, hanno previsto una estensione dell’indennità di maternità di ulteriori tre mensilità, che, in presenza di specifiche condizioni reddituali da osservare i base al periodo in cui ricade l’evento, si vanno ad aggiungere alle cinque mensilità già riconosciute.

REQUISITI DI ACCESSO
È possibile presentare domanda per gli eventi di gravidanza, puerperio e di adozione e devono sussistere le seguenti condizioni relativamente agli eventi indennizzabili e al requisito reddituale di accesso.

EVENTI INDENNIZZABILI
Eventi con inizio a partire dal 01/01/2022 oppure eventi iniziati prima del 01/01/2022 purché il periodo dei cinque mesi di maternità obbligatoria ricadano almeno per un giorno nell’anno 2022.

REQUISITO REDDITUALE
Il reddito da prendere a riferimento è quello complessivamente dichiarato ai fini fiscali, come riportato nella dichiarazione dei redditi del professionista presentata nell’anno precedente l’inizio della maternità o paternità.

inizio periodo maternità/paternità

reddito complessivo
da considerare

limite reddituale
di accesso

2022 (*)

2020

euro 8.145,00

2023

2021

euro 8.805,00

2024

2022

euro 9.280,47

(*) L’integrazione è applicabile anche ai periodi di maternità o paternità iniziati prima del 1° gennaio 2022 purché ricadenti per almeno un giorno nell’anno 2022

Attenzione! Per reddito complessivo si intendono tutti i proventi imponibili ai fini Irpef ivi inclusi quelli assoggettati a imposte sostitutive.

COME PRESENTARE DOMANDA
Coloro che sono in possesso dei requisiti di accesso previsti possono richiedere online il supplemento di maternità accedendo alla propria Area Riservata ENPAP e selezionando, dalla sezione “Prestazioni assistenziali”, la voce “Richiedi supplemento”.

Attenzione! La funzionalità è visibile solo per le iscritte e gli iscritti aventi titolo.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Prendere visione delle FAQ disponibili cliccando QUI

Se non sono state trovate risposte a eventuali dubbi all’interno delle FAQ, inviare un quesito online accedendo all’Area Riservata ENPAP e dalla sezione ENPAP RISPONDE:

  • cliccare su “Consulta le FAQ/Invia un quesito”
  • seleziona “Tipologia richiesta”, “Argomento” e “Oggetto” e visualizza le FAQ
  • se le FAQ non rispondono al quesito clicca su “Invia un’ulteriore domanda”. Potrai visualizzare la risposta degli Uffici nella sezione “Verifica lo stato di lavorazione delle domande”. Gli uffici ti risponderanno nel più breve tempo possibile.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 1, comma 239 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (G.U. n. 310 del 31/12/2021)

 

Data ultimo aggiornamento 11/04/2024