Possono presentare richiesta di indennità di maternità le iscritte all’Ente nei casi di seguito elencati:
periodo di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto;
interruzione della gravidanza per motivi spontanei o terapeutici dopo il compimento del sesto mese (26 settimane + 3 giorni);
adozione o affidamento in pre-adozione del bambino di età non superiore ai sei anni (elevata a 18 anni in caso di adozione internazionale) all’atto dell’ingresso nel nuovo nucleo familiare;
aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza (8 settimane + 6 giorni).
Va ricordato che in base al cosiddetto criterio dell’incumulabilità, l’indennità di maternità non può essere corrisposta quando l’iscritta ha titolo ad analoghe prestazioni erogate a fronte dello stesso evento come per il caso delle lavoratrici dipendenti, già assicurate dal datore di lavoro, o delle titolari di altra posizione in qualità di artigiane o commerciati ed in quanto tali beneficiarie di analogo indennizzo, ad esempio, da parte dell’INPS.
Solo nel caso in cui l’iscritta svolga un’attività di lavoro dipendente part-time, a fronte della quale abbia titolo a un’indennità per il periodo di astensione obbligatoria inferiore all’importo minimo garantito dall’Ente (per il 2011 pari a € 4.626,96al lordo della ritenuta d’acconto -20%), l’ENPAP, su domanda, provvede ad integrare l’indennità già spettante in qualità di dipendente part-time, fino al minimo predetto.
Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14/10/2005 è stata riconosciuta la possibilità di richiedere al padre che eserciti la libera professione, in alternativa alla madre, l’indennità nel solo caso di adozione o affidamento.
Termini e modalità della
richiesta
La domanda deve essere redatta su apposito modulo disponibile oltre che presso l’ENPAP anche nell’apposita sezione del sito dedicata alla modulistica.
La domanda deve essere inoltrata all’ENPAP mediante raccomandata con ricevuta di ritorno non prima del completamento del sesto mese di gravidanza (26 settimane + 3 giorni) ed entro il termine perentorio di 180 giorni dall’evento.
Ove la domanda non venga presentata entro i predetti termini, la stessa non potrà essere presa in considerazione ai fini della liquidazione.
Documentazione da allegare alla
domanda
Unitamente alla domanda, oltre alle dichiarazioni già presenti nel modulo (ivi inclusa la necessaria autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/03), deve essere trasmessa la seguente documentazione.
Per la parte sanitaria:
In
caso di domanda presentata prima dell'evento
In caso di domanda inoltrata in data successiva all’evento
certificato medico in originale rilasciato da struttura pubblica, da medico convenzionato ASL, da medico di base o privato ad avvenuto completamento del sesto mese di gestazione, attestante la data di inizio della gravidanza e la data presunta del parto. Attenzione! Farsi rilasciare il certificato solo dopo il completamento del sesto mese (26 settimane + 3 giorni).
certificato assistenza al parto in originale o copia autenticata ovvero certificato di stato di famiglia o, in sostituzione, autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000.
Per la parte amministrativa:
fotocopia della dichiarazione reddituale relativa al secondo anno precedente l’evento;
fotocopia (fronte e retro) di un valido documento di identità.
Come si calcola l’indennità
Il calcolo dell’indennità di maternità spettante, anche per effetto delle recenti modifiche introdotte dalla legge n. 289/03 avviene come segue:
reddito del secondo anno precedente l’evento
MOLTIPLICATO per 80%
DIVISO 12 MOLTIPLICATO per 5 =
importo lordo indennità di maternità
Ad esempio, se viene presentata la richiesta di indennità di maternità per un evento ricadente nel corso dell'anno 2011 il relativo calcolo dovrà essere effettuato sul reddito netto professionale prodotto dall'iscritta nel 2009 e dichiarato nell'anno 2010 (UNICO 2010).
Ove non vi sia stato reddito nel secondo anno precedente quello dell'evento (è il caso delle neo iscritte all'ENPAP), ovvero quando tale reddito risulti non particolarmente elevato, l'indennità viene erogata in misura corrispondente ad un minimale previsto dalla legge (art. 70, comma 3, decreto legislativo n. 151/01).
In base a tale criterio, per l'anno 2011 l'importo minimo dell'indennità di maternità ENPAP è pari a € 4.626,96al lordo della ritenuta d'acconto del 20%.
Con la predetta legge n. 289/03 è stato fissato anche un tetto massimo per l'erogazione dell’indennità di maternità che adesso non può superare cinque volte il predetto minimale.
Nell'esempio riportato in precedenza l'importo erogabile per eventi verificatisi nel 2011 non potrà essere superiore a € 23.134,80 (€ 4.626,96x 5).
Se l'iscrizione all'ENPAP ricade nel corso dei cinque mesi indennizzabili, l'importo dell'indennità viene riconosciuto solo per la frazione di periodo posteriore alla data di iscrizione stessa.
Pagamento dell’indennità
L'ENPAP provvede all'erogazione dell'indennità di maternità, su espressa indicazione della richiedente, tramite bonifico bancario su c/c intestato (esclusivamente o almeno cointestato al nominativo dell'iscritta).
L'iscritta può anche optare per l'invio, all'indirizzo da Lei espressamente indicato, di un assegno circolare a mezzo assicurata convenzionale.
Effetti fiscali e previdenziali
dell’importo di maternità
L'indennità di maternità, in quanto sostitutiva del reddito professionale (art. 6, DPR n. 917/86), è sottoposta a ritenuta d'acconto del 20%. Pertanto, la stessa rappresenta reddito ai fini Irpef e quindi deve essere dichiarata ai fini fiscali relativamente all’anno in cui è stata percepita. Va considerata nel reddito netto da dichiarare all’ENPAP e, quindi, sulla stessa viene versato il contributo soggettivo. Non deve essere invece inclusa nei corrispettivi lordi poiché sulla stessa indennità non va versato il contributo integrativo.
Si ricorda che, in applicazione della normativa vigente
(art. 71 del decreto legislativo n. 151/01), l’indennità di maternità è corrisposta alle libero professioniste indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività.
Il servizio,
attivo dalle ore 9.00
alle ore 18.00,
è raggiungibile da tutti i numeri nazionali di rete fissa.
Per le chiamate da rete mobile o dall’estero
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