Il lavoratore libero professionista che abbia periodi di contribuzione presso altri enti previdenziali, non sufficienti a garantire da soli una prestazione, ha la possibilità di mettere insieme e utilizzare tali "spezzoni" per acquisire i requisiti utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche, o per incrementarne la relativa misura.
Gli ultimi anni hanno visto un ampio e approfondito dibattito legislativo in materia di "cumulo" dei distinti periodi di assicurazione previdenziale, che nel 2006 hanno portato all´approvazione del decreto legislativo n. 42 cui si deve l´introduzione, nel nostro ordinamento previdenziale, della cosiddetta totalizzazione dei contributi.
Tale istituto, partendo dal fatto che le condizioni contributive e anagrafiche per esercitare la facoltà di "cumulo" possono essere differenti per ciascun assicurato, si propone di fornire un´alternativa alla normativa già esistente in tema di ricongiunzione per i liberi professionisti contenuta nella legge n. 45/1990.
Attualmente, quindi, gli psicologi iscritti all´Enpap in possesso di posizioni previdenziali cosiddette "silenti" (ovvero non più attive) possono valutare l´utilizzo alternativo degli istituti della ricongiunzione o della totalizzazione. Ecco un breve quadro di raffronto tra le due possibilità.
La ricongiunzione
Come accennato, la ricongiunzione per i liberi professionisti è regolata dalla legge n. 45/1990 e consiste nel materiale trasferimento dei contributi da altre gestioni previdenziali (come potrebbe essere per ex lavoratori dipendenti in precedenza iscritti all´Inps o all´Inpdap) al proprio ente di previdenza, quindi nel caso degli psicologi, all´Enpap.
L´operazione può avvenire anche in senso contrario, cioè dall´Enpap a un´altra gestione previdenziale, nel momento in cui lo psicologo non sia più iscritto al nostro Ente.
Occorre ricordare che non possono formare oggetto di ricongiunzione i periodi che abbiano già dato diritto a pensione; inoltre, per espressa previsione normativa, non sono ricongiungibili i contributi previdenziali versati dal libero professionista alla Gestione separata Inps e presso l´Enasarco.
Per accedere alla ricongiunzione non vi sono limiti minimi né per quanto riguarda l´età del soggetto, né per il numero di anni che formano le singole posizioni. Ovviamente il diritto alla pensione potrà essere conseguito dallo psicologo al raggiungimento dei requisiti di età e di contribuzione previsti dall´ente presso cui si accentrano i contributi; quindi, nel nostro caso, all´Enpap.
Ricongiunzione. Il termine indica la facoltà, estesa anche ai liberi professionisti, di cumulare, ai fini di un unico trattamento pensionistico erogato da un unico ente previdenziale, tutti i diversi periodi contributivi maturati presso diverse gestioni previdenziali.
In questo senso l´art. 6 del decreto legislativo n. 42/2006 ha anche fornito indicazioni specifiche in materia di ricongiunzione per gli enti costituiti, come nel caso dell´Enpap, ai sensi del decreto legislativo n. 103/1996, decreto che disciplina la tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione. In particolare, a parziale integrazione della legge n. 45/1990, è previsto che nei casi di ricongiunzione da altre gestioni presso gli stessi enti valgono le regole previste dalla stessa legge n. 45/90, fatta eccezione per il versamento dell´onere di riserva matematica posto a carico dell´assicurato.
Che cosa significa questo "paletto" normativo? Vuol dire che per ricongiungere all´Enpap le altre posizioni previdenziali maturate dall´iscritto occorre che gli altri enti previdenziali coinvolti nell´iter di ricongiunzione effettuino il semplice trasferimento delle contribuzioni in loro possesso, maggiorate del 4,5% annuo (come previsto dall´art. 2, comma 1, della legge n. 45/1990).
Questi importi vengono quindi accreditati sulla posizione dell´assicurato Enpap con il cosiddetto principio di cassa, ovvero formeranno il montante a partire dall´anno di incasso delle stesse somme, indipendentemente dal fatto che i contributi siano riferiti ad altre annualità.
La totalizzazione
Nel 2006 è stata introdotta – in alternativa alla ricongiunzione – la cosiddetta pensione in regime di totalizzazione. Questo trattamento non può essere richiesto prima del compimento del 65° anno di età (sia per uomini che per le donne) perché la somma dei periodi di contribuzione esistenti presso le diverse gestioni, non coincidenti tra loro, siano almeno pari a 20 anni. Se però la sommatoria dei periodi non coincidenti raggiunge o supera complessivamente i 40 anni, la pensione in totalizzazione può essere richiesta a prescindere dall´età anagrafica dell´iscritto.
Gli "spezzoni" contributivi minimi da totalizzare non possono però essere inferiori a tre anni – fino al 2007 non erano totalizzabili periodi inferiori a sei anni – (ndr si veda Notiziario Enpap 22 pagina 17) e, come accennato, gli anni dei differenti spezzoni, non devono risultare temporalmente coincidenti tra loro.
È prevista anche la totalizzazione in caso di inabilità (o a favore dei superstiti, in caso di decesso dell´iscritto), conseguibile dall´assicurato, indipendentemente dall´età, in base ai requisiti di contribuzione previsti dalla gestione previdenziale di ultima iscrizione al momento del verificarsi dell´evento o situazione invalidante.
La domanda di totalizzazione si presenta all´ente di ultima iscrizione, che è incaricato di istruire la pratica. Lo stesso ente, attraverso un´apposita procedura informatica che consente un più rapido e agevole scambio di dati tra le varie gestioni, chiede conferma sulla presenza e l´entità dei periodi accreditati presso le stesse in modo da poter stabilire la presenza dei requisiti necessari.
In caso di completamento positivo dell´iter, l´ente istruttore della pratica ne dà conferma all´assicurato e alle gestioni interessate, affinché ciascuna di esse possa provvedere al computo della quota di pensione di propria competenza (cosiddetto pro rata).
Va tenuto presente infatti che, a differenza della ricongiunzione (dove un solo ente accentra tutte le contribuzioni) la totalizzazione non determina il transito fisico dei contributi, ma solo la somma "virtuale" dei diversi periodi ai fini del diritto alla prestazione. Per cui ciascun ente resta in possesso dei contributi e, per questo, ne eroga la corrispondente quota di pensione.
Il materiale pagamento di tali importi avviene sempre a cura dell´Inps (anche nell´ipotesi in cui non sia direttamente interessato alla totalizzazione) il quale riceve periodicamente da tutti gli enti che hanno concorso alla totalizzazione le rispettive quote, che vengono tuttavia erogate mensilmente al pensionato sotto forma di un´unica prestazione complessiva.
Totalizzazione. È un criterio in base al quale ogni ente presso cui siano stati versati dei contributi è tenuto, pro quota, al pagamento del trattamento pensionistico secondo le proprie regole di calcolo a favore del lavoratore che, nel corso della propria storia lavorativa, sia stato iscritto a regimi diversi.
Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42
"Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi" – Pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16 febbraio 2006.
Legge 5 marzo 1990, n. 45
"Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti" – Pubblicata sulla G.U. n. 57 del 9 marzo 1990.
Legge 23 agosto 2004, n. 243
"Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all´occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria" – Pubblicata sulla G.U. n. 222 del 21 settembre 2004.
