Riscatto dei periodi di attività precedenti l´istituzione dell´Ente

(art. 28 Regolamento)
 

Che cos´è il riscatto L´opportunità di riscattare i periodi precedenti all´istituzione dell´Ente prevista dall´art. 28 del Regolamento consiste sostanzialmente nella possibilità di versare dei contributi previdenziali riferiti a tutti o a singoli anni di attività libero professionale svolta precedentemente all´istituzione dell´ENPAP (01/01/1996) ed a partire dall´anno di iscrizione all´Albo. Ciò al fine di incrementare il proprio montante contributivo e quindi l´entità della futura pensione.
Requisiti per effettuare il riscatto I requisiti fondamentali che l´iscritto deve possedere per poter presentare domanda di riscatto sono:

  • iscrizione all´Albo dell´ordine degli Psicologi anteriore all´anno 1996;
  • almeno cinque anni di effettiva contribuzione all´ENPAP;
  • aver effettivamente esercitato l´attività libero professionale di psicologo negli anni che si richiede di riscattare, collocati nel periodo intercorrente tra la propria iscrizione all´Albo e il 1995, anno precedente all´istituzione dell´Ente.
Presentazione della domanda In presenza dei requisiti la relativa richiesta può essere formulata, mediante l´apposito modulo in qualunque momento senza limiti temporali o di età.
Dopo aver ricevuto dall´ENPAP il calcolo del relativo importo da versare l´iscritto ha facoltà di decidere se aderire o meno all´operazione di riscatto tenendo presente che l´eventuale rinuncia non pregiudica la possibilità di presentare nuova domanda in epoca successiva.
 
In ogni caso, qualora l´iscritto maturi o abbia maturato presso l´ente il diritto a pensione, l´erogazione di quest´ultima è subordinata alla preventiva estinzione dell´intero onere di riscatto".
 
Tale limite deriva principalmente a ragioni di opportunità poiché non ci sarebbe modo per chi è a ridosso della pensione di rivalutare il versamento da riscatto.
L´operazione quindi non risulterebbe particolarmente vantaggiosa in quanto i contributi versati verrebbero imputati in misura esattamente eguale all´entità versata.
Come si determina l´onere del riscatto L´ammontare dell´importo da versare per il periodo che si intende riscattare, viene calcolato con la seguente modalità:
 
media dei redditi dei 5 anni precedenti la domanda di riscatto x 10% (o 14%) x anni da riscattare

IMPORTANTE: Per ciascun anno da riscattare il versamento non può essere inferiore al contributo soggettivo minimo di € 774,69.
Modalità di versamento Per quanto riguarda invece il versamento dell´importo dell´onere di riscatto, l´iscritto ha la facoltà di scegliere le seguenti modalità:

  • versamento in un´unica soluzione all´atto dell´adesione;
  • pagamento rateale con versamenti mensili in un periodo non superiore al periodo riscattato, con il versamento delle prime tre rate all´atto dell´adesione.
Effetti del riscatto Tutti i versamenti effettuati dall´iscritto in adesione al riscatto, vengono collocati sulla sua posizione assicurativa nell´anno in cui il pagamento perviene all´Ente e rivalutati nel tempo.
Gli importi versati possono essere dedotti fiscalmente per l´intero importo dal reddito imponibile, in quanto sia pure pagati facoltativamente, sono comunque legati ad una copertura previdenziale obbligatoria.

 

 

Riscatto degli anni di studio

Tra le misure introdotte dalla legge n. 247/2007 ("Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività ") e destinate a finanziare le future pensioni dei giovani lavoratori così da garantire loro "una pensione sicura e adeguata", c´è il riscatto degli anni di studio universitario, reso, nel complesso, più semplice e conveniente sul fronte fiscale.
Con la successiva approvazione, da parte dei ministeri competenti, del necessario Regolamento di attuazione, predisposto dal Consiglio di amministrazione dell´Enpap, sono stati quindi disciplinati modalità e termini della facoltà di riscatto degli anni di studio, così come previsto dall´articolo 28 del Regolamento di previdenza Enpap.

Cosa è il riscatto del periodo di studi
L´istituto del riscatto del periodo di studi universitari ha un obbiettivo ben preciso: dare ai professionisti iscritti all´Ente l´opportunità di "valorizzare" ai fini dell´entità della propria pensione, anche i periodi di studio universitario e di eventuale specializzazione successiva alla laurea, se conseguita presso Scuole riconosciute.

Chi può avvalersi del riscatto
La facoltà di riscatto del periodo di studio è riconosciuta agli iscritti Enpap che al momento della presentazione della domanda possano far valere i seguenti requisiti:
1. almeno cinque anni di effettiva contribuzione;
2. l´essere in regola con l´invio delle comunicazioni reddituali obbligatorie.

Per richiedere il riscatto è stato predisposto uno apposito modulo (scaricabile sul sito www.enpap.it, sezione modulistica), nel quale è inclusa, tra l´altro, la necessaria dichiarazione di responsabilità che l´iscritto deve fornire per attestare tipologia e durata dei periodi di studio oggetto di riscatto e, cosa molto importante, che gli stessi non coincidano con anni già coperti da altra forma di contribuzione previdenziale.

Libertà di scelta
Una volta accertata l´esistenza delle condizioni necessarie per effettuare il riscatto è facoltà dell´iscritto decidere quando formulare la relativa richiesta, non essendoci limiti temporali o di età entro cui presentarla. Tuttavia, sia per specifica previsione del Regolamento (ma anche per ragioni di opportunità di cui si accennerà in seguito), l´intera operazione di riscatto deve concludersi prima di aver maturato il diritto alla pensione.
Inoltre la presentazione della domanda non è vincolante per l´iscritto che, dopo aver ricevuto dall´Enpap il calcolo del relativo importo da corrispondere, avrà un termine di 90 giorni per decidere se aderire o meno al riscatto. Inoltre, l´eventuale rinuncia, non pregiudica la possibilità di presentare una nuova domanda in epoca successiva.
Per completezza, va ricordato che, in caso di decesso dell´iscritto successivamente all´avvenuta presentazione della domanda di riscatto da parte dello stesso, i superstiti hanno comunque la facoltà di completare gli adempimenti previsti dal Regolamento.

Il costo del riscatto
La determinazione dell´onere di riscatto si basa sulla media dei redditi professionali conseguiti dall´iscritto nei quattro anni precedenti alla presentazione della domanda. Tale modalità di calcolo risponde soprattutto ad una esigenza: ottenere una base di calcolo della contribuzione dovuta dall´iscritto che rispecchi l´evoluzione del suo reddito negli anni di attività più recenti.
Il contributo da versare per ciascun anno da riscattare si ottiene applicando al reddito medio del quadriennio l´aliquota del contributo soggettivo vigente nell´anno di presentazione della domanda. Attualmente, anche a seguito ultime modifiche apportate al Regolamento dell´ente, tale percentuale è pari ad almeno il 10% del reddito, con la possibilità, in via del tutto facoltativa, di elevare la stessa al 14%, 16% 18% o 20%, ottenendo in questo modo una maggiore contribuzione da accreditare sulla propria posizione pensionistica.
Se il contributo così ottenuto risulta inferiore all´importo minimo annuale attualmente previsto – fissato, per la generalità degli iscritti, a 780,00 euro – il versamento per il riscatto di ciascuna annualità non potrà essere inferiore al minimo stesso.

Pagamento del riscatto
Per il versamento dell´importo derivante dal calcolo dell´onere di riscatto sono previste le due modalità:

  • versamento in soluzione unica all´atto dell´adesione al riscatto;
  • in forma rateale con versamenti mensili, senza interessi, in un periodo non superiore a 120 mesi (10 anni).

Effetti del riscatto
Per comprenderne gli effetti concreti del riscatto sulla posizione assicurativa dell´iscritto è utile ricordare che il meccanismo previdenziale che disciplina gli Enti – nati, come l´Enpap, a seguito della riforma del sistema pensionistico avvenuta nel 1995 – è basato sul metodo contributivo di calcolo delle prestazioni.
Tale sistema prevede la determinazione della prestazione pensionistica finale sulla base di tutti i contributi soggettivi versati dall´iscritto nel corso della sua intera attività lavorativa. Il calcolo della pensione, quindi, è direttamente proporzionale agli importi accumulati, comprese le rivalutazioni annualmente accreditate dall´Ente. Tale insieme, ovvero contributi e rivalutazioni, corrisponde al cosiddetto "montante", la cui trasformazione in rendita (vale a dire la pensione) avviene mediante l´applicazione di un coefficiente variabile seconda dell´età dell´iscritto all´atto del pensionamento.
Di conseguenza per gli iscritti alle Gestioni previdenziali basate su questo metodo di calcolo contributivo – compresi, quindi, gli iscritti all´Enpap – i versamenti derivanti dall´esercizio della facoltà di riscatto determinano effetti diretti sulla misura del montante contributivo, accrescendone l´entità, con conseguente incremento della prestazione collegata.
Per espressa previsione della normativa generale in materia di riscatto del periodo di studi – vale a dire la citata legge 247/2007 – gli anni di studio riscattati sono validi anche ai fini del computo dell´età pensionabile anche per i lavoratori soggetti al regime contributivo.

Variabile tempo
I versamenti, sia in soluzione unica, che in forma rateale, vengono collocati tempo per tempo, negli anni in cui sono stati effettuati, con riferimento alla data in cui il pagamento è pervenuto all´Ente, mentre la relativa rivalutazione è agganciata alla modalità prevista dall´articolo 14 del Regolamento di previdenza dell´Enpap.
In questo senso è evidente che più ampio è il lasso di tempo che intercorre tra il versamento dei contributi e l´utilizzo degli stessi per il calcolo della prestazione pensionistica, tanto maggiore sarà il numero delle rivalutazioni annualmente applicabili ai versamenti stessi. Per fare un esempio, se si effettua il riscatto degli anni di studio all´età di 35 anni, sarà possibile rivalutare quei versamenti nei successivi 30 anni (vale a dire, quelli mancanti al raggiungimento dei 65 anni di età); viceversa, riscattare le annualità in età prossima a quella di pensionamento – per ipotesi, a 62 anni – renderebbe possibile la rivalutazione del capitale per soli tre anni.

Altre cose da ricordare
La presentazione dell´eventuale domanda di riscatto del corso di studi deve tener conto anche di ulteriori aspetti, quali:

  • Il momento in cui presentare la domanda: tale termine è significativo per assumere il periodo utile nel calcolo del reddito medio, che va individuato, come già accennato, sui redditi conseguiti nel quadriennio che precede la domanda stessa. Pertanto una stima in prospettiva dell´entità dei redditi che si prevede di conseguire negli anni successivi può costituire senz´altro uno degli elementi da tenere in considerazione per valutare l´opportunità di differire o meno la domanda stessa. Ad esempio la previsione di un incremento di reddito negli anni successivi potrebbe avrebbe come conseguenza l´elevazione del media reddituale e, di conseguenza, del "valore" (costo) di ciascun anno da riscattare.
  • la totale deducibilità fiscale delle somme pagate per il riscatto: i versamenti destinati al riscatto degli anni di studio sono integralmente deducibili dal reddito imponibile. I contributi legati a tale facoltà determinano quindi effetti fiscali analoghi a quanto già accade per i versamenti annuali del contributo soggettivo e di maternità. In concreto tali somme, in sede di dichiarazione dei redditi, andranno a diminuire l´imponibile fiscale dell´anno in cui le stesse sono state pagate (con riferimento al cosiddetto "criterio di cassa") generando un risparmio fiscale legato all´aliquota percentuale su cui l´iscritto si attesta nell´anno in questione. Per questo, la scelta di effettuare tali versamenti in un anno piuttosto che in un altro può dipendere anche dai riflessi fiscali che ne possono derivare. L´articolo 13 del Dlgs n. 47/2000, che ha modificato l´articolo 10 del Dpr n. 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi), ha riconosciuto l´integrale deducibilità fiscale dei contributi versati a titolo di riscatto degli anni del corso di laurea. Non possono essere invece dedotti gli interessi dovuti per pagamenti rateizzati.

SCHEMA – Come calcolare il costo del riscatto

Somma dei redditi netti professionali conseguiti nel quadriennio che precede la domanda di riscatto diviso per 4 X 10 % o, a scelta dell´iscritto, 14%, 16 % , 18% o 20% ovvero il minimo di 780,00 euro X numero anni da riscattare